Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa
Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva
Con la circolare n. 35, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs. 175/2014. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, art. 2, comma 8- del DPR n. 322/1998.
Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 38- e a quella data non ancora eseguiti, la conformità della dichiarazione può essere garantita anche con la presentazione, da parte di un professionista abilitato, di un’autonoma attestazione art. 35 del DLgs. 241/97.
Laddove, invece, si voglia modificare l’originaria domanda di restituzione – sia per ridurre l’ammontare chiesto a rimborso e aumentare l’importo chiesto in compensazione o detrazione, che viceversa – il contribuente dovrà presentare una dichiarazione integrativa entro il termine fissato dal citato art. 2 comma 8- del DPR 322/98. L’Amministrazione finanziaria rettifica così i precedenti orientamenti (circ. nn. 32/2014 e 6/2015), in base ai quali, per chiedere a rimborso un importo più alto rispetto a quello originariamente indicato, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale.
Con riferimento, invece, al rimborso trimestrale, conformemente all’orientamento espresso con risoluzione n. 99/2014, l’Agenzia conferma che il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale mediante la presentazione di un nuovo modello, prima dell’invio della dichiarazione annuale IVA relativa allo stesso periodo di imposta, a meno che l’Ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento o il contribuente non abbia già utilizzato il credito in compensazione.
Le stesse regole valgono per comunicare ogni altra variazione inerente il rimborso (presupposto per il rimborso, esonero dalla presentazione della garanzia, etc.). In caso di modifica del modello TR presentato tempestivamente, anche oltre i termini naturali, gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.
L’Agenzia chiarisce anche alcuni aspetti relativi all’esecuzione di rimborsi per i soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento o che hanno aderito ad istituti deflativi del contenzioso.
Ai sensi dell’art. 38- comma 4 lett. b) del DPR 633/72, nella versione DLgs. 175/2014, è comunque richiesta la garanzia patrimoniale, anche sopra la soglia di 15.000 euro, per i soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risultino differenze tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiori a determinati importi.
Ai sensi dell’art. 38- comma 4 lett. b) del DPR 633/72, nella versione DLgs. 175/2014, è comunque richiesta la garanzia patrimoniale, anche sopra la soglia di 15.000 euro, per i soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risultino differenze tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiori a determinati importi.
In merito, l’Agenzia specifica che, per calcolare la differenza tra imposta dichiarata e accertata:
- nel caso di atti di accertamento aventi ad oggetto l’imposta di registro (per la quale non vi è una dichiarazione), deve farsi riferimento alla differenza tra l’imposta complessiva che risulta in base all’atto (pari a zero nell’ipotesi di omessa registrazione) e la maggiore imposta accertata;
- nel caso in cui l’accertamento riqualifichi come reddito soggetto a tassazione ordinaria il reddito originariamente sottoposto a imposta sostitutiva o a tassazione separata, deve tenersi in considerazione quanto già dichiarato dal contribuente a titolo di imposta sostitutiva o di tassazione separata;
- nel caso di importi definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, deve farsi riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.
- nel caso di atti di accertamento aventi ad oggetto l’imposta di registro (per la quale non vi è una dichiarazione), deve farsi riferimento alla differenza tra l’imposta complessiva che risulta in base all’atto (pari a zero nell’ipotesi di omessa registrazione) e la maggiore imposta accertata;
- nel caso in cui l’accertamento riqualifichi come reddito soggetto a tassazione ordinaria il reddito originariamente sottoposto a imposta sostitutiva o a tassazione separata, deve tenersi in considerazione quanto già dichiarato dal contribuente a titolo di imposta sostitutiva o di tassazione separata;
- nel caso di importi definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, deve farsi riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati.
Anche ai fini delle compensazioni nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, l’Agenzia rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi di cui all’art. 38- del DPR 633/72. L’ammontare di 15.000 euro, rilevante ai fini dell’esonero da formalità, dunque, si rende applicabile anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante ovvero dalle dichiarazioni delle controllate con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.
Tra gli ulteriori chiarimenti contenuti nella circolare n. 35 si segnalano:
- la possibilità di rendere la dichiarazione sostituyiva di atto notorio da parte del rappresentante fiscale IVA, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell’Ue o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l’Italia per la produzione dell’atto;
- l’irrilevanza, ai fini dell’ammontare da garantire, degli interessi relativi al ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.
- la possibilità di rendere la dichiarazione sostituyiva di atto notorio da parte del rappresentante fiscale IVA, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell’Ue o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l’Italia per la produzione dell’atto;
- l’irrilevanza, ai fini dell’ammontare da garantire, degli interessi relativi al ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.