/ Arianna ZENI Giovedì, 6 dicembre 2018
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Con la risoluzione n. 84 di ieri, 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 commi 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013) e per quella spettante per quelli volti alla riduzione del rischio sismico (art. 16 comma 1-quinquies del DL 63/2013).
In particolare sono state fornite precisazione in ordine a due aspetti:
- il momento a partire dal quale il credito diviene utilizzabile da parte del cessionario;
- le modalità formali che devono essere osservate per rendere efficaci, ai fini fiscali, la cessione.
Con riguardo alle sole detrazioni spettanti per gli interventi summenzionati effettuati sulle parti comuni degli edifici (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento), e non anche per quelli eseguiti sulle singole abitazioni, l’Agenzia ha ricordato in sostanza le disposizioni attuative contenute nei provvedimenti 8 giugno 2017 n. 108572 e 28 agosto 2017 n. 165110 relativi, rispettivamente, agli interventi antisismici ed a quelli di riqualificazione energetica.
È stabilito, infatti, che il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
- oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il condòmino che cede il credito deve, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando:
- il proprio nome, cognome e codice fiscale;
- la denominazione e il codice fiscale del cessionario.
L’amministratore di condominio, invece, deve:
- comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (modalità e termini sono quelli disciplinati dal DM 1 dicembre 2016 per le comunicazioni di dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata) la denominazione e il codice fiscale del cessionario, nonché l’accettazione da parte del cessionario del credito ceduto e il suo ammontare, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta (il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito);
- consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico della suddetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta diventa disponibile, per il cessionario, dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Quindi, le modalità da seguire per la corretta cessione del credito, precisa l’Agenzia, sono state individuate nei citati provvedimenti, prevedendo la procedura di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate di cui si è detto.
Considerato che la norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione, quindi, non rileva la forma utilizzata. Unica condizione affinché la cessione sia efficace è la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato.
Ai fini dell’imposta di registro, ove l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 131/86 (riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione).
L’atto di cessione, precisa l’Amministrazione finanziaria, non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 7 del citato DPR.