Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Cessione del credito di eco e sisma bonus per parti comuni in forma libera


/ Arianna ZENI Giovedì, 6 dicembre 2018
5-6 minuti

Con la risoluzione n. 84 di ieri, 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 14 commi 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013) e per quella spettante per quelli volti alla riduzione del rischio sismico (art. 16 comma 1-quinquies del DL 63/2013).

In particolare sono state fornite precisazione in ordine a due aspetti:
- il momento a partire dal quale il credito diviene utilizzabile da parte del cessionario;
- le modalità formali che devono essere osservate per rendere efficaci, ai fini fiscali, la cessione.

Con riguardo alle sole detrazioni spettanti per gli interventi summenzionati effettuati sulle parti comuni degli edifici (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento), e non anche per quelli eseguiti sulle singole abitazioni, l’Agenzia ha ricordato in sostanza le disposizioni attuative contenute nei provvedimenti 8 giugno 2017 n. 108572 e 28 agosto 2017 n. 165110 relativi, rispettivamente, agli interventi antisismici ed a quelli di riqualificazione energetica.

È stabilito, infatti, che il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
- oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il condòmino che cede il credito deve, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando:
- il proprio nome, cognome e codice fiscale;
- la denominazione e il codice fiscale del cessionario.

L’amministratore di condominio, invece, deve:
- comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno (modalità e termini sono quelli disciplinati dal DM 1 dicembre 2016 per le comunicazioni di dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata) la denominazione e il codice fiscale del cessionario, nonché l’accettazione da parte del cessionario del credito ceduto e il suo ammontare, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta (il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito);
- consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico della suddetta comunicazione all’Agenzia delle Entrate.


Il credito d’imposta diventa disponibile, per il cessionario, dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Quindi, le modalità da seguire per la corretta cessione del credito, precisa l’Agenzia, sono state individuate nei citati provvedimenti, prevedendo la procedura di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate di cui si è detto.
Considerato che la norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione, quindi, non rileva la forma utilizzata. Unica condizione affinché la cessione sia efficace è la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato.

Ai fini dell’imposta di registro, ove l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 131/86 (riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione).
L’atto di cessione, precisa l’Amministrazione finanziaria, non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 7 del citato DPR.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...