Detrazione
Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili
abitativi
Premessa
L’art.
1, co. 56, della Legge n. 208/2015 ha introdotto,
ancorché per un periodo limitato di tempo, una
specifica detrazione dall’IRPEF pari
al 50% dell’importo
corrisposto per il pagamento dell’IVA (da
ripartirsi in 10 quote annuali) relativa agli
acquisti
effettuati dall’1.1.2016 al 31.12.2016 di unità immobiliari a
destinazione residenziale di classe
energetica A o B,
cedute dalle imprese
costruttrici.
Finalità dell’ agevolazione
La
motivazione principale alla base dell’introduzione di tale
agevolazione è rinvenibile nel fatto che, solitamente, l’ammontare
dell’IVA pagata al costruttore è ben più elevata rispetto
all’imposta di registro dovuta
qualora la cessione dell’immobile abitativo sia effettuata a
favore di un soggetto privato.
A
sostegno di tale affermazione, si fa presente che:
l’IVA si applica sul corrispettivo effettivo, mentre l’imposta di registro si applica su una base imponibile solitamente costituita dal più basso valore catastale;
laddove
sussistano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni
“prima casa”, la
cessione dell’immobile abitativo è soggetta all’imposta di
registro pari al 2%,
oppure all’IVA
nella misura del 4%, applicate
alle due diverse basi imponibili di cui si è detto (valore
catastale per l’imposta di registro oppure il corrispettivo
effettivo per l’IVA);
l’acquisto
di un immobile effettuato da un privato, non in possesso delle
condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima
casa”, sconta
l’imposta di
registro in misura pari al 9%,
oppure l’IVA nella
misura del 10% (ovvero
22% per gli immobili c.d. “di lusso”, ossia quelli accatastati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Requisiti soggettivi dell’agevolazione
In
assenza di ulteriori precisazioni nel testo della norma, si ritiene
che possono
beneficiare della detrazione in argomento le persone fisiche non
esercenti attività commerciale. Di
conseguenza, sono
esclusi dall’agevolazione di cui trattasi i soggetti IRES,
quali le società di capitali e gli enti non commerciali. Secondo
quanto precisato dallo studio Consiglio nazionale del Notariato n.
7-2016/T, poiché la disposizione non richiede che l'immobile
acquistato venga destinato ad abitazione principale, la
detrazione IRPEF dovrebbe spettare anche ai soci (persone
fisiche) di società
di persone, nel caso
in cui l'acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte
della società.
Il
soggetto che può fruire della detrazione è soltanto colui
che ha effettuato il pagamento dell’IVA.
Sul punto, lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 7-
2016/T ha evidenziato che la detrazione in argomento – essendo
strettamente connessa all’acquisto di una unità immobiliare –
deve spettare
soltanto alla persona fisica che ha acquistato l’immobile e
sostenuto la relativa spesa.
Se così non fosse – ovvero nel caso in cui la persona fisica che
ha acquistato l’immobile non coincida con quella che ha sostenuto
la spesa per l’acquisto – la detrazione
in commento non si dovrebbe applicare.
Come
osservato dalla dottrina (A. Zeni, Scheda di aggiornamento “Nuova
detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di immobili”,
disponibile in banca dati Eutekne) “in
attesa che l’Amministrazione finanziaria fornisca gli opportuni
chiarimenti in ordine al perimetro dell’agevolazione, un dubbio che
può sorgere dalla lettura della norma riguarda la possibilità che
la detrazione in commento possa essere fruita anche nel caso di
assegnazione di immobili ai soci da parte delle imprese di
costruzione”.
Secondo
l’Autrice sembrerebbe possibile affermare che i soci delle sole
imprese di costruzione (ai quali sono stati assegnati degli immobili
che hanno visto l’applicazione dell’IVA) “dovrebbero
poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% dell’imposta sul
valore aggiunto pagata”
in considerazione del
fatto che:
l’art.
2, co. 2, n. 6), del D.P.R. n. 633/72 ricomprende fra le cessioni di
beni “le
assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni
tipo e oggetto (…)”
e le equipara sostanzialmente alle cessioni di beni a titolo
oneroso;
la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 6 febbraio 2003,
causa C-185/01, ha precisato che l’art. 14 della direttiva
2006/112/CE, secondo cui “Costituisce
«cessione
di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene
materiale come proprietario”,
va inteso nel senso che “la
nozione di cessione di un bene non si riferisce al trasferimento di
proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì
comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale
effettuata da una parte che autorizza l’altra a disporre di fatto
di tale bene come se fosse proprietario”.
Requisito oggettivo
Sotto
il profilo oggettivo, come si desume dalla formulazione letterale
della norma, la detrazione
riguarda esclusivamente l’acquisto di unità immobiliari a
destinazione residenziale.
A tal proposito, si deve fare riferimento alla categoria catastale
A, ad esclusione degli immobili aventi categoria catastale A/10
(uffici).
-
Categoria catastale immobili che possono beneficiare della nuova detrazioneDescrizioneA/1Abitazioni di tipo signorileA/2Abitazioni di tipo civileA/3Abitazioni di tipo economicoA/4Abitazioni di tipo popolareA/5Abitazioni di tipo ultrapopolareA/6Abitazioni di tipo ruraleA/7Abitazioni in villiniA/8Abitazioni in villeA/9Castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storiciA/11Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
La
classe
energetica
dell’immobile
Come
appena detto, la
detrazione fiscale in argomento riguarda i soli immobili abitativi,
ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con
l’esclusione degli A/10), di
classe energetica A o B.
-
CLASSE ENERGETICADispendio di energiaA< 30 Kwh/mq annuo = < 3 litri gasolio/mq annuoBtra 31-50 Kwh/mq annuo = 3,1-5 litri gasolio/mq annuo
Ai fini della spettanza della detrazione in argomento:
è irrilevante che l’acquisto riguardi un’unità
immobiliare di lusso (A/1, A/8 e A/9). Tale circostanza,
infatti, non impedirà all’acquirente, in presenza delle altre
condizioni previste dalla legge, di fruire della detrazione IRPEF in
argomento. Per tale tipologia di immobili (immobili di lusso), il
beneficio è ancor più rilevante in quanto l’aliquota IVA
applicabile è pari al 22%;
non
è necessario che gli immobili in questione siano adibiti o meno ad
abitazione principale dall’acquirente,
sicché può beneficiare dell’agevolazione in commento anche
l’acquirente di un immobile residenziale che acquista lo stesso con
l’aliquota Iva agevolata del
4%.
Rispetto
alle pertinenze, quali, ad esempio, il posto auto, la cantina, la
soffitta, la norma non
esplicita nulla circa l’estensione del beneficio fiscale anche a
tali unità immobiliari. Al
riguardo, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 20/E/2016), conformemente
al suo orientamento oramai consolidato, ritiene si possa estendere
il beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla
pertinenza. Tuttavia,
secondo l’Agenzia delle Entrate, perché ciò avvenga è necessario
che:
la pertinenza sia acquistata contestualmente all’unità abitativa;
nell’atto
di acquisto sia
evidenziato il vincolo pertinenziale.
OSSERVA
Prima del suddetto chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, lo
studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 7-2016/T:
ha
ritenuto possibile beneficiare della detrazione anche per le
eventuali pertinenze dell’unità immobiliare residenziale a
condizione che sussista il c.d. “vincolo pertinenziale”;
ha
ammesso l’agevolazione
al caso di acquisto di una pertinenza con atto separato rispetto
all’abitazione.
Nel
documento del notariato si legge, infatti, “ad
esempio, se il contribuente è già proprietario di un immobile di
tipo abitativo (di classe energetica A o B) e nel periodo compreso
tra l’1.1.2016 ed il 31.12.2016 acquista, con atto separato, una
cantina, sarà possibile fruire della nuova detrazione solo con la
costituzione del vincolo pertinenziale. La natura di pertinenza
relativa all’immobile acquistato potrà risultare dall’atto di
compravendita. Il bene principale, in quanto avente natura
residenziale, consente l’attribuzione alla pertinenza medesima
qualifica «residenziale».
(…) Pertanto se
l’immobile principale risulta acquistato nel 2015 e la
pertinenza risulta acquistata nel successivo anno 2016,
in presenza degli altri presupporti previsti dalla legge sarà
possibile beneficiare della
detrazione”.
La
C.M. 20/E/2016 non sembra, peraltro, porre un limite quantitativo al
numero di pertinenze che possono beneficiare della detrazione:
pertanto, parrebbe che possano
rientrare nell’agevolazione, ad esempio, sia la cantina che il box.
In tal senso, anche la prassi notarile, secondo cui il
numero delle pertinenze “agevolabili” dovrebbe essere irrilevante
in quanto la
detrazione introdotta dal co. 56 dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 non è
collegata alla qualificazione di abitazione principale.
Pertanto, se il contribuente dovesse acquistare due unità
immobiliari aventi categoria catastale C/2:
per
il primo acquisto potrà fruire della detrazione pari al 50%
dell’IVA applicata nella misura del 4% e;
per
la seconda unità immobiliare beneficerà della detrazione del 50%
dell’IVA nella misura del
10%.
Soggetto cedente l’immobile
L’art.
1, co. 56, della Legge n. 208/2015 stabilisce che per beneficiare
dell’agevolazione le unità
immobiliari devono essere “cedute dalle imprese costruttrici delle
stesse”.
OSSERVA
L’Amministrazione Finanziaria ha fornito, già in diverse
occasioni, un’esaustiva definizione di “impresa costruttrice”.
Si tratta delle imprese che, con organizzazione e mezzi
propri, ovvero mediante appalto dei lavori a terzi, hanno
effettivamente edificato l’immobile: le imprese costruttrici si
identificano, inoltre, con i soggetti ai quali è intestato il
provvedimento amministrativo in forza del quale avviene la
costruzione dell’immobile di riferimento (C.M. n. 22/E/2013).
Secondo
la prassi dell’Agenzia delle Entrate è
impresa di costruzioni quella che (anche
occasionalmente) svolge
attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.
Relativamente a tale impresa, è bene ricordare che risulta
ininfluente la modalità di esecuzione dei lavori, nel senso che gli
stessi possono essere affidati, in tutto o in parte, anche ad altre
imprese (C.M. n. 45/E/1973 e C.M. n. 27/E/2006).
La
definizione di impresa costruttrice comprende,
peraltro, anche le
seguenti fattispecie:
impresa che ha fatto costruire l’immobile, ma
normalmente svolge altra attività. In particolare, secondo la prassi
dell’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 430065/E del 1990 e R.M. n.
93/E del 2003), l’impresa di costruzione è tale anche qualora il
soggetto svolga abitualmente un’altra attività, ma occasionalmente
realizzi un edificio, direttamente o tramite appalto ad imprese
terze;
società cooperative edilizie (in tal caso, la costruzione
avviene sia direttamente, sia tramite imprese terze, e gli alloggi
sono successivamente assegnati ai soci).
E’
bene segnalare, in tale contesto, che in occasione di TELEFISCO 2016,
l’Agenzia delle Entrate aveva preliminarmente precisato che il
presupposto agevolativo sarebbe stato
“l’acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia
intervenuto un acquisto intermedio) venduti
direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. L’acquisto
di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un
acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici
dei medesimi. Restano
pertanto escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo
eseguito lavori di recupero edilizio,
per le quali potrebbero tuttavia ricorrere i presupposti per la
diversa agevolazione di cui al comma 3, dell’articolo 16-bis, del
TUIR.
Tale
orientamento è stato
successivamente rettificato dalla medesima Amministrazione
Finanziaria (C.M. n.
20/E/2016), la quale ha meglio precisato che l’espressione “impresa
costruttrice” - terminologia utilizzata dalla norma che regola
l’agevolazione (articolo 1, comma 56, L. 208/2015) - può essere
intesa nel senso ampio di “impresa che applica l’Iva all’atto
del trasferimento”, considerando tale non solo l’impresa che ha
realizzato l’immobile, ma anche le
imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno
eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.
Per
tale ragione, è stato precisato che la
detrazione di cui
trattasi spetta nel
caso in cui l’immobile sia stato acquistato:
dall’impresa che ha realizzato l’immobile;
dalle
imprese di “ripristino” o di ristrutturazione che hanno
eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all’art. 3, co. 1, lett.
c),
d) ed f), del D.P.R. n. 380/2001 (tali imprese sono
espressamente equiparate alle imprese edili in materia di IVA
dall’art. 10, co. 1, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633/1972).
-
INTERVENTI EDILIZI – D.P.R. 380/2001Restauro e risanamentoTali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
1 Le
cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad IVA e
poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello
di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di
imposta più alte rispetto a quelle previste per l’imposta di
registro, sia perché determinate su base imponibile differente. La
base imponibile IVA, infatti, è costituita dal corrispettivo, mentre
la base imponibile relativa alle cessioni di immobili abitativi poste
in essere da soggetti privati è, nella maggior parte dei casi,
costituita dal valore catastale.
-
conservativo(art. 3, lett. c)costitutivi dell'edificio; l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; l'eliminazione degli elementi estranei all'organismoedilizio.Ristrutturazione edilizia(art. 3, lett. d)Tali interventi comprendono:
- il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
- l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti.Ristrutturazione urbanistica (art.3, lett. f)Opere rivolte a sostituire l’esistente tessuto urbano.
Resta
ovviamente inteso che, per l’operatività della detrazione di cui
trattasi, è
necessario l’addebito dell’IVA in rivalsa da parte del
costruttore sulla vendita dell’unità immobiliare.
A questo proposito, si ritiene di esporre, in estrema sintesi, il
trattamento IVA delle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di
immobili abitativi, ovvero di unità immobiliari urbane a
destinazione abitativa (censite in catasto o classificabili nelle
categorie del gruppo A, eccetto gli A/10), poste
in essere da un soggetto passivo IVA, il
quale risulta disciplinato dall’art. 10, co. 1, n. 8-bis, DPR
633/72.
-
Trattamento IVA immobili abitativi
Imponibilità per obbligoCessioni di fabbricati abitativi operate dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice, a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano stati ultimati non oltre i cinque anniprecedenti alla data di cessione.
Imponibilità per opzioneCessioni di fabbricati abitativi operate dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo la conclusione dell’intervento o della costruzione, in presenza di opzione per l’imponibilitàespressamente manifestata in atto dal cedente.Cessioni di alloggi sociali effettuate da qualsiasi soggetto Iva, in -
presenza di opzione per l’imponibilità espressamente manifestata in atto dal cedente.Operazioni esenti da IVACessione di immobili abitativi operate da qualsiasi cedente (soggetti IVA) diverse da imprese di costruzione o ristrutturazione.Cessione di immobili abitativi operate, in veste di cedente, da imprese di costruzione o ristrutturazione, oltre 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, in assenza diopzione per l’imponibilità espressa in atto dal cedente.
In altre parole, le cessioni delle unità immobiliari residenziali
interessate dall’agevolazione devono essere effettuate, in senso
ampio, dalle imprese che applicano l’IVA all’atto del
trasferimento. Non sono, dunque, ricompresi nell’ambito
dell’agevolazione di cui trattasi, gli acquisti di immobili per i
quali il costruttore non abbia optato per l’applicazione dell’IVA
ai sensi del citato art. 10, co. 1, n. 8-bis), del D.P.R. n.
633/1972.
-
CESSIONI FABBRICATI ABITATIVI A PERSONA FISICACEDENTETERMINI/TIPOLOGIA DI ABITATIVOIVASPETTANZA DETRAZIONEImprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o ripristino
Entro 5anni dall’ultimazioneImponibile per obbligo di legge
SI
Oltre 5anni dall’ultimazioneEsenteNO
Imponibile per opzione espressa in atto
SI
Sul punto, in occasione del Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate
ha meglio precisato che:
per
effetto delle modifiche apportate all’art. 10, co. 1, n. 8-bis),
del D.P.R. n. 633/1972, dall’art. 9 del D.L. n. 83/2012, la
cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici
può essere assoggettata all’IVA anche dopo i cinque anni dalla
fine dei lavori, purché
l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la
relativa imposizione. In presenza di quest’ ultima condizione, la
detrazione IRPEF, introdotta dalla norma agevolativa, può essere
riconosciuta indipendentemente
dalla data di fine lavori,
posto che, al riguardo, il co. 56 dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 non indica alcun termine finale;
nel silenzio della norma, l’acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione permette comunque di fruire della detrazione.
Misura
della detrazione
Per
espressa previsione normativa, la detrazione di cui trattasi potrà
essere scomputata dall’IRPEF non in un’unica soluzione, ma in
dieci quote costanti
di pari importo.
In
relazione alla detrazione di cui trattasi,
la Legge n. 208/2015:
non
prevede dei limiti di importo oltre i quali la detrazione non può
più essere fruita.
Così, ad esempio, il contribuente (soggetto IRPEF) che entro il
31.12.2016 acquista uno o più immobili residenziali (in classe A o
B) da un’impresa di costruzione, può
beneficiare dell’agevolazione in discorso sull’IVA
complessivamente
pagata;
nulla
dispone nell’ipotesi di successiva cessione dell’immobile.
Ciò considerato, dovrebbe essere possibile continuare a considerare
in detrazione, nei successivi periodi d’imposta, le quote residue
non ancora fruite. Diversamente, il legislatore
avrebbe dovuto prevedere una disposizione ad hoc, così come ha fatto
per la detrazione IRPEF prevista per gli interventi volti al
recupero del patrimonio edilizio nel
co. 8 dell’art. 16-bis del TUIR. Il legislatore, inoltre, non ha
nemmeno previsto la possibilità di trasferire facoltativamente la
detrazione, tramite un’espressa manifestazione di volontà, in
favore dell’acquirente.
L’agevolazione
non è a regime, ma
opera un arco di tempo molto limitato. Infatti, l’ambito
applicativo riguarda
gli acquisti che saranno effettuati nel periodo 1.1.2016 –
31.12.2016.
In occasione del Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che, poiché la norma si riferisce agli acquisti effettuati
o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016”:
ai
fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è
necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta
2016;
l’Iva in acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile.
In
altri termini, quindi:
non è possibile fruire della detrazione con riferimento all’IVA
relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito
risulta stipulato nell’anno 2016 (C.M. n. 20/E del 2016 e C.M. n.
12/E del 2016);
l’agevolazione
non compete se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2016 e
la vendita è stipulata nel 2017 in
quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare
entro il 31.12.2016 (C.M. n.
12/E/2016)
Cumulabilità
dell’
agevolazione
In
merito all’eventuale cumulo con altre agevolazioni, a parere
dell’Amministrazione Finanziaria, si deve ritenere possibile che
il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno
di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di
costruzione possa beneficiare:
sia
della detrazione del
50% dell’Iva sull’acquisto;
sia
della detrazione
spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, co. 3, del TUIR,
applicabile, anche
per il 2016, con l’aliquota del 50% e calcolata sul 25% del prezzo
di acquisto dell’immobile, e comunque entro un plafond massimo di
Euro 96.000.
In questi casi, però, occorre tener presente che la detrazione di cui all’art. 16- bis del TUIR non può comprendere anche l’Iva agevolata con la nuova detrazione.
Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione
di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato
contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione
in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di
cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. d), del TUIR, pari al 50 % del
costo di realizzazione documentato dall’impresa.
Nulla
viene chiarito con riferimento alla
cumulabilità della agevolazione in argomento con quella prevista per
gli acquisti di immobili da locare,
disciplinata dall’art. 21 del D.L. n. 133/2014, e che consiste in
una deduzione pari al 20%:
del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita;
degli
interessi passivi
dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità
immobiliari medesime,
oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per
prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto,
attestate dall’impresa che esegue i
lavori.
Il
limite massimo complessivo di spesa su cui calcolare la deduzione del
20% è pari ad Euro
300.000 comprensivo di IVA, anche
nel caso di acquisto o costruzione di più immobili. La deduzione è
ripartita in otto
quote annuali di pari importo,
a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di
locazione e non è
cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste
da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Per
fruire dell’agevolazione, l’immobile
deve essere destinato,
entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di
costruzione, alla
locazione per almeno otto anni.
Tale agevolazione è stata regolamentata dal Decreto
interministeriale 8 settembre 2015, recante le modalità di
attuazione e le procedure di verifica per la fruizione della
deduzione in parola.
Alla
luce del meccanismo operativo della deduzione appena descritta, un
contribuente che intenzionato ad acquistare nel corrente periodo
d’imposta (01.01.2016
– 31.12.2016) una abitazione che presenta le caratteristiche per
fruire di entrambe le agevolazioni (deduzione costo e detrazione IVA)
potrebbe adottare il
seguente comportamento:
detrarre il 50% dell’IVA sostenuta in dieci quote annuali di pari importo;
dedurre
dal reddito complessivo il 20% del costo di acquisto
dell’immobile,
senza considerare
l’importo dell’IVA detratta (e
dedursi eventualmente il 20% degli interessi dipendenti da mutui
contratti per l'acquisto degli immobili destinati ad essere
locati).
In
alternativa al suddetto comportamento, il medesimo contribuente
potrebbe decidere di
dedurre dal reddito complessivo il 20% del costo di acquisto
dell’immobile considerando
nel costo di acquisto dell’immobile anche il 100% dell’IVA
sostenuta, senza però
usufruire della detrazione del 50% dell’IVA pagata,
non potendo beneficiare delle due agevolazioni per la medesima spesa.
In
ogni caso, sul punto è
auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.