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Sanzione doppia con le detrazioni edili

In caso di disconoscimento delle detrazioni edilizie, la responsabilità ricade sul beneficiario, salvo il caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave del fornitore o del cessionario. In tal caso, la responsabilità è solidale e le sanzioni da indebita compensazione sono irrogate sia nei confronti del beneficiario che del fornitore o cessionario.



In particolare, la responsabilità del fornitore o del cessionario sussiste quando:


il credito è inesistente, ovvero non è stato rispettato alcun requisito per la fruizione della detrazione;

il credito è utilizzato in modo irregolare, ovvero in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa.

La colpa grave del fornitore o del cessionario si configura quando:


l'acquisto del credito è stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi;

la documentazione prodotta dal cedente è palesemente contraddittoria.

È importante ricordare che la limitazione della responsabilità del fornitore o del cessionario al dolo o alla colpa grave si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.


In sintesi, le conseguenze del disconoscimento delle detrazioni edilizie sono le seguenti:


Recupero dell'importo non spettante;

Interesse per ritardata iscrizione a ruolo;

Sanzione da indebita compensazione.

La sanzione da indebita compensazione è applicata in misura dal 100% al 200% del credito non spettante.


In caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, la sanzione da indebita compensazione è irrogata sia nei confronti del beneficiario che del fornitore o cessionario.

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