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Bonus sugli interventi di risparmio energetico potenziato per i condomini

/ Arianna ZENI Lunedì, 12 dicembre 2016
La legge di bilancio per l’anno 2017 contiene la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017. L’agevolazione, di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Il beneficio, nella misura del 65%, si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 per:
- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
La detrazione del 65%, inoltre, spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Una delle novità contenute nella legge di bilancio 2017 riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali.
In questi casi la detrazione spetta nella misura:
- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione nella misura del 70% e 75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE (attestazione della prestazione energetica degli edifici) di cui al DM 26 giugno 2015. Su queste dichiarazioni l’ENEA effettuerà, anche a campione, dei controlli. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
Possibile optare per la cessione del credito ai fornitori
Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che consentono un rilevante risparmio energetico di cui sopra, dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,
- ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito.
La detrazione non può essere ceduta a:
- istituti di credito;
- intermediari finanziari.
Le modalità di attuazione della cessione saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 1° marzo 2017.
Infine, le detrazioni “potenziate” al 70 e 75% previste per gli edifici condominiali sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

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