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Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo ampliati


/ Arianna ZENI
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L’art. 121 del DL 34/2020 (decreto c.d. “Rilancio”) prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c. e di quelli di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. In altre parole, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione della relativa detrazione se sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sia sulle singole unità immobiliari residenziali che sulle parti comuni, e per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni di edifici residenziali;

- efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;

- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 comma 4 del DL 34/2020;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);

- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 comma 8 del DL 34/2020.

Per le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sarà emanato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 18 giugno 2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 fissata al 19 maggio 2020).

Cessione di detrazioni derivanti da una serie di interventi senza limitazioni

Le disposizioni dell’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopraelencati interventi; di conseguenza, l’opzione per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, in generale, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali contemplate dal citato comma 2 (compresi, quindi, i soggetti IRES beneficiari del c.d. “ecobonus” o i soggetti IRES beneficiari del c.d. “bonus facciate”, siano essi società di persone o società di capitali).

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (per un approfondimento si rimanda allo Speciale di Eutekne.info sulle novità del decreto c.d. “Rilancio” di prossima pubblicazione).

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