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Comunicazione per gli interventi condominiali entro il 28 febbraio


/ Arianna ZENI Mercoledì, 26 febbraio 2020
3-4 minuti

Entro il 28 febbraio 2020 gli amministratori di condominio devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) e per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni degli edifici, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, mediante il software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate (il software da utilizzare per la compilazione delle comunicazioni è denominato “Comunicazione da Amministratori Condominio dall’anno 2019”). Per la trasmissione è possibile avvalersi anche degli intermediari abilitati.

Nella comunicazione in argomento devono essere altresì comunicati i dati relativi agli interventi sulle parti comuni per i quali si è optato per la cessione della relativa detrazione fiscale o per lo sconto sul corrispettivo.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2019 n. 1432213 sono state aggiornate le specifiche tecniche per l’invio dei dati 2019 ed è sostanzialmente confermato quanto previsto dal provvedimento del 27 gennaio 2017 n. 19969 della stessa Agenzia.

Obbligato l’amministratore in carica al 31 dicembre 2019

In particolare, la comunicazione deve essere eseguita dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2019.

Come precisato in una FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, nel caso non sia stato nominato un amministratore di condominio in quanto l’edificio è composto da un numero non superiore a otto condomini (c.d. condominio minimo ex art. 1129 c.c.), questi ultimi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Sono obbligati alla comunicazione, tuttavia, nel caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata dal condomino incaricato, il quale dovrà indicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

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