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Invio dei dati per la precompilata dal condominio fino al 7 marzo 2017

/ Arianna ZENI Mercoledì, 22 febbraio 2017

Con un comunicato stampa pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che per quest’anno gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni, anziché entro il 28 febbraio, fino al 7 marzo 2017 (si veda “Dagli amministratori di condominio invio dei dati con le quote di spesa” del 6 febbraio 2017).
I dati trasmessi entro questa data saranno utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (modelli 730 e REDDITI PF).
Il differimento del termine di una settimana è stato determinato dai dubbi e dalle difficoltà operative che sono state segnalate nei giorni scorsi.
Per chiarire tali questioni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ (on line nella sezione Cosa devi fare - Comunicare dati - Soggetti obbligati alla comunicazione dati per la dichiarazione precompilata - Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali - FAQ).

In particolare, nella risposta n. 1 riguardante l’individuazione del soggetto al quale è attribuita la spesa (da indicare nel campo 17 della comunicazione) è precisato che l’amministratore di condominio deve comunicare chi gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore deve indicare il proprietario medesimo come soggetto a cui è attribuita la spesa, senza tenere conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

In altre parole, l’amministratore di condominio, tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore), non deve tener conto di altri elementi.

Niente comunicazione per i “condomìni minimi”

Nella risposta n. 2, invece, è precisato che nel caso dei c.d. “condomìni minimi” (ove i condomini non sono più di otto) ove non è stato nominato un amministratore la comunicazione non deve essere trasmessa.
La risposta n. 5, infine, riguarda le modalità di compilazione della comunicazione in presenza del c.d. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale). Per questi casi è precisato che:
- se il supercondominio ha effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi agevolati, lo stesso deve inviare un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini;
- se il supercondominio ha effettuato i pagamenti relativi agli interventi sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono hanno effettuato i pagamenti relativi agli interventi sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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