Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Il riscontro sull’annullamento del credito ceduto guida l’invio di nuove comunicazioni di opzione

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 33/2022), ai fini dell’annullamento dell’accettazione di un credito derivante da una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 non corretta, le parti coinvolte risultano tenute all’invio di un’apposita istanza da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.


In proposito, con la FAQ del 27 dicembre 2022, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come sia opportuno inviare la nuova (e corretta) comunicazione solo dopo aver ricevuto l’apposito riscontro, da parte dell’Agenzia delle Entrate, circa l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata. Così facendo risulterà possibile evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi a oggetto il medesimo credito (circostanza che potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova comunicazione corretta, ai sensi dell’art. 122-bis del DL 34/2020).


Con la medesima FAQ sono state, altresì, fornite precisazioni su cosa debba essere indicato nell’oggetto del messaggio da inviare alla citata casella PEC (ossia “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. ...”, da completare con il numero di protocollo della comunicazione errata comprensivo del relativo progressivo, o – in caso di errore formale - “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. ...”, da completare sempre con il numero di protocollo della comunicazione e il relativo progressivo).


Infine è stato ribadito che la nuova (e corretta) comunicazione potrà, in ogni caso, essere inviata, in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione “edilizia”, entro i termini ordinari previsti (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 e successive modificazioni), eventualmente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 (circ. n. 33/2022).


Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...