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Difficile rimediare alla comunicazione errata per la cessione dei bonus edilizi

Decorso il termine del quinto giorno del mese successivo all’invio il cedente torna nella disponibilità del credito se il cessionario rifiuta la cessione

Gli operatori e i loro professionisti che compilano e inviano le comunicazioni per la cessione dei crediti derivanti dagli interventi sugli immobili di cui, in ultimo, al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, si trovano, in caso di errori relativi a comunicazioni che sono state accettate dal sistema ricevente, a dover interpretare il complesso impianto normativo al fine di poter trovare un rimedio.


Se l’errore viene individuato tempestivamente la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine può anche essere inviata una nuova comunicazione che sostituirà interamente quella originariamente inviata. Al riguardo occorre fruire delle apposite funzioni di annullamento e di sostituzione presenti esclusivamente nella versione telematica della comunicazione stessa.


Decorso tale termine la comunicazione non è più emendabile o annullabile per cui il credito viene trasferito al cessionario che lo troverà nella apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate denominata “Piattaforma cessione crediti” rinvenibile nel menù “Agevolazioni/Cessione crediti”.


Per poter rimediare in questa fase viene in soccorso quanto riportato nel manuale utente recentemente aggiornato (si veda “Esce la guida per la cessione telematica dei crediti di imposta ma è già superata” del 20 aprile 2022) relativo all’utilizzo della piattaforma. In tale documento si legge infatti, nelle premesse e a pag. 14, che in caso di cessione comunicata per errore tale credito risulta “bloccato” e non può essere ulteriormente ceduto oppure utilizzato in compensazione.


Affinché il cedente possa tornare nella disponibilità del credito stesso anche al fine di ripresentare la comunicazione con i dati corretti, il manuale afferma che il cessionario dovrà rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della piattaforma. Il rifiuto è irreversibile e l’esito è immediatamente visibile sia sulla piattaforma del cedente, che ritornerà nella disponibilità del credito, sia su quella del cessionario.


In seguito alle modifiche apportate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 340450 del 1° dicembre 2021, per le cessioni successive alla prima il cessionario potrà procedere al rifiuto solo decorsi cinque giorni lavorativi dall’inserimento sulla piattaforma della cessione stessa da parte del cedente.

La procedura si complica nel caso in cui il credito risulti accettato dal cessionario: infatti tale azione risulta irreversibile. Per poter rimediare a tale comportamento, in assenza di istruzioni o chiarimenti, può tornare in soccorso quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 15 dicembre 2020 n. 590. In tale documento, anche se con riferimento alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019, è stato infatti affermato che gli errori nella comunicazione possono sempre essere corretti fino a quanto il cessionario non abbia già iniziato ad utilizzare il credito d’imposta (si veda “Correzione delle comunicazioni di opzione per il bonus senza chiarimenti” del 20 agosto 2021).


A tal riguardo, sempre secondo la citata risposta, occorre segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.

La DRE Emilia Romagna, tuttavia, nella risposta a interpello 8 giugno 2021 n. 909-1324/2021, confermando quanto sopra ha preso atto che “la Piattaforma web accettazione/cessione crediti non consente di riproporre la medesima cessione con i dati corretti’, e che tale problematica di tipo tecnico-informatico, non è risolvibile in sede di interpello inoltrando apposita istanza al competente Ufficio Servizi Fiscali.


In attesa di tale risposta una possibile procedura potrebbe consistere nel far ritrasferire, attraverso le apposite funzioni della “Piattaforma cessione crediti” il credito dal cessionario al cedente il quale ripresenterà la comunicazione corretta e comunicherà quanto avvenuto, preferibilmente via PEC, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale citando anche la risposta a interpello n. 590/2020.

Senza soluzione invece appare attualmente l’ipotesi in cui il cessionario abbia già iniziato ad utilizzare il credito.


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