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Saltano sconto in fattura e cessione dei crediti per i bonus edilizi

In vigore da oggi il DL approvato ieri dal Governo che blocca anche gli acquisti di crediti di imposta da parte di Comuni e Regioni

Stop agli acquisti di crediti di imposta da parte di Comuni e Regioni; certezza sugli obblighi degli acquirenti dei crediti di imposta che consentono loro di essere esclusi dai rischi di responsabilità tributaria solidale per concorso colposo nella violazione; prosecuzione della possibilità di beneficiare dei bonus edilizi mediante le opzioni di sconto o cessione sino alla naturale scadenza prevista dall’art. 121 del DL 34/2020 (2024 e, per il superbonus 2025) solo per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro la data di entrata in vigore del decreto.

Queste, in estrema sintesi, le tre “mosse” del Governo sul sempre più incandescente tema dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, cui è stato dedicato un apposito decreto legge varato nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri. Il DL 16 febbraio 2023 n. 11 è poi stato pubblicato in serata in una seconda edizione della Gazzetta Ufficiale, la n. 40, ed entra in vigore oggi.


Pare ormai chiaro che i crediti di imposta, “generati” dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 sulle spese per interventi edilizi agevolati con il superbonus e le altre detrazioni, sono vittime non tanto di Eurostat (le cui interpretazioni contabili, a dire il vero, sembrano più un toccasana che una mannaia, sia per il passato e presente che per il futuro), quanto del loro stesso (disordinato) successo e della sorprendente sottostima che ne aveva consentito l’introduzione nel 2020 e la proroga alla fine del 2021.

In altre parole, il problema non è filosofico di classificazioni contabile, ma materiale di volumi.


Alla data del 31 dicembre 2022, i crediti di imposta “generati” dalle predette opzioni ammontano già a circa 105 miliardi di euro ed è facile prevedere che, con la presentazione entro il prossimo 16 marzo (31 marzo, secondo la norma inserita nel decreto “Milleproroghe” in corso di conversione) della coda di comunicazioni di opzione riferibili a spese detraibili sostenute nel 2022, l’effetto cumulato dei crediti di imposta “generati” ex art. 121 del DL 34/2020 tra 2020, 2021 e 2022, arriverà a un intorno di 120 miliardi di euro.


Semplicemente troppi, sia per la capacità di assorbimento ordinato da parte del mercato sul lato della domanda di acquisto dei crediti (con conseguente esplosione, da un lato, del fenomeno dei crediti “incagliati” nei cassetti fiscali delle imprese fornitrici che hanno applicato gli sconti in fattura e, dall’altro, di fenomeni speculativi con operatori che, più o meno consapevolmente, acquistano applicando tassi usurai di sconto finanziario), sia per la capacità di assorbimento finanziariamente sostenibile da parte dello Stato.


L’avvio da parte di Comuni e Regioni di acquisti di crediti (possibilità stroncata dal decreto senza alcun tipo di disciplina transitoria a corredo) è stata la cartina di tornasole di una maionese ormai impazzita, in cui si cerca in buona fede di fare il bene (aiutare indirettamente le imprese con crediti “incagliati”), ma si finisce con tutta evidenza per fare involontariamente anche il male (riflessi immediati sul debito pubblico, secondo quanto precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato), ma, probabilmente, anche la goccia che ha reso agli occhi del Governo improcrastinabile, seppure certamente non gradevole e ancor più certamente non “popolare”, un intervento finalizzato a fermare il frullatore, accompagnare a soluzione i problemi pregressi e salvaguardare il legittimo affidamento sul presente.


Per agevolare la soluzione del pregresso (i crediti “incagliati”), è stata scelta la via di dare certezze, in termini di responsabilità, alle banche e agli altri potenziali acquirenti, indicando espressamente quali tipi di “controlli di qualità del credito” escludono qualsivoglia ipotesi colposa in capo all’acquirente cui viene rifilato un credito basato su una detrazione inesistente o non spettante.


In questo modo, le banche, i cui bilanci 2022 diranno molto di chi è che più di tutti in assoluto ha beneficiato della disciplina delle cessioni, potranno agevolmente rivendere e fare nuovi acquisti, perché, se è vero che nemmeno loro avrebbero spazi di “capienza fiscale” per comprare altri 100 miliardi di crediti, spazi per altri 10-15 (questa è all’incirca la dimensione del fenomeno “incagliati”) ne hanno eccome.


Per tutelare l’affidamento sul presente, è stata scelta la via di fare doverosamente salva la possibilità di continuare ad avvalersi delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, in luogo della detrazione in dichiarazione, sino al vigente orizzonte temporale (2024 e, per il superbonus, 2025), con riguardo a tutti gli interventi per i quali, alla data di “cesura”, risultavano già presentati i titoli edilizi abilitativi.


Un quadro tutt’altro che entusiasmante, ma, arrivati a questo punto della vicenda, l’alternativa era probabilmente tra uno stop and go di questo tipo (perché è impensabile che sconti e cessioni non tornino un domani, seppure circoscritti agli interventi più “pregnanti” di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico) e una deriva dagli esiti finali oggettivamente imprevedibili sia per la parte privata che per quella pubblica.

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