Proroga al 15 ottobre della comunicazione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 relativa alle spese sostenute nel 2021 per soggetti IRES e partite IVA
Dopo la stretta di inizio 2022, con il divieto di cessioni successive alla prima dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, e il successivo ripristino della possibilità di due cessioni ulteriori, ma soltanto a “soggetti vigilati”, l’art. 29-bis del DL 17/2022 inserito in sede di conversione dalla L. 34/2022 ha introdotto una nuova modifica alla disciplina dell’art. 121 del DL 34/2020, per consentire una “quarta cessione” da parte delle banche a favore dei propri correntisti (per un approfondimento della disciplina si rimanda al Quaderno Eutekne n. 165 del 2022).
Sino a prima delle modifiche introdotte al comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, dapprima a cura dell’art. 28 del DL 4/2022 e successivamente a cura dell’art. 29-bis del DL 17/2022, sia il fornitore che il cessionario potevano cedere il credito di imposta a terzi, comprese banche e intermediari finanziari, con illimitata facoltà di ulteriori cessioni da parte di questi.
A seguito delle disposizioni previste prima dall’art. 28 del DL 4/2022 e poi dall’art. 29-bis del DL 17/2022, pertanto, l’attuale disciplina recata dall’art. 121 del DL 34/2020 consente nella sostanza una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e una quarta e ultima cessione possibile solo da parte di banche a favore di propri correntisti. La quarta cessione pro correntisti, tuttavia, è possibile soltanto per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022.
È evidente che tale novità non impatta sulle spese sostenute nel 2021 per gli interventi “edilizi” per le quali la comunicazione di opzione doveva essere presentata, nella generalità dei casi e salvo quanto si dirà di seguito, entro il 29 aprile 2022.
Non è escluso, peraltro, che con un prossimo intervento normativo possano essere introdotte ulteriori modifiche finalizzate alla “liberalizzazione” della quarta cessione, oltre al prolungamento del termine entro cui devono essere sostenute le spese per poter beneficiare del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, in relazione alle villette ed edifici unifamiliari, ma per queste novità occorre ancora pazientare (nel frattempo chi ha intenzione di iniziare gli interventi o chi ha in corso gli interventi edilizi agevolati deve rimanere con il fiato sospeso fintanto che non venga “ufficializzata” la proroga).
Proroga con la dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 novembre
Inoltre, l’art. 29-ter del DL 17/2022, anch’esso introdotto con la L. 34/2022 di conversione, proroga il termine di invio telematico della “Comunicazione” di opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 relativa alle spese sostenute nel 2021 (oltre a quella relativa alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020), prevista dall’art. 10-quater del DL 4/2022, sino al 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 (per gli altri soggetti il termine rimane fermo al 29 aprile 2022).
Con l’art. 28 comma 5-bis del DL 17/2022, anch’esso introdotto in sede di conversione, vengono infine introdotte modificazioni agli artt. 3 e 10 del Testo unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), che riguardano gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del DLgs. 42/2004.