Per la somma dovuta al committente si deve considerare che l’agevolazione è ancora accessibile, sebbene in misura ridotta
Un’altra decisione di merito si è pronunciata recentemente sulle possibili conseguenze che possono derivare all’impresa appaltatrice nel caso in cui non concluda, o addirittura non inizi, gli interventi per i quali il committente avrebbe avuto diritto ad un bonus edilizio, nella specie il superbonus (sul bonus facciate si era espresso il Tribunale di Torino 2 ottobre 2023 n. 3756, si veda “L’impresa che non esegue i lavori per il bonus facciate restituisce le somme ricevute” del 7 novembre 2023).
Il Tribunale di Frosinone, con la decisione del 2 novembre 2023 n. 1080, è andato oltre quella pronuncia, riconoscendo al committente non solo il diritto alla restituzione degli acconti già versati, ma anche una somma a titolo di risarcimento del danno per non avere potuto accedere all’agevolazione.
Questi i fatti: un soggetto, titolare del diritto di abitazione su un’unità immobiliare unifamiliare, stipulava un contratto di appalto con un’impresa costruttrice avente a oggetto lavori di ristrutturazione del bene, da eseguirsi con gli incentivi fiscali previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 (superbonus con aliquota del 110%) entro il termine del 30 novembre 2022.
Poiché l’impresa non iniziava neppure gli interventi, il committente agiva in giudizio chiedendo di dichiarare risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltatrice e di condannarla:
- alla restituzione del primo acconto versato (pari a 22.000 euro);
- al risarcimento dei danni provocati dal “doloso e grave inadempimento contrattuale”, da quantificarsi, secondo il ricorrente, in 150.000 euro (pari al valore dei lavori appaltati e non eseguiti), considerato che il mancato rispetto dei termini stabiliti per la realizzazione dell’opera (tra cui quello del 30 settembre 2022 previsto dalla legge per il completamento del 30% dei lavori, per poter beneficiare della detrazione al 110% con riguardo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023) aveva determinato la perdita dell’agevolazione.
L’impresa restava contumace, senza addurre e provare eventuali circostanze giustificative della mancata esecuzione dei lavori.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, riducendo, tuttavia, l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno.
Preliminarmente, è stato dichiarato risolto il contratto, in ragione della gravità dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice, concernente la principale ed essenziale obbligazione a suo carico, con conseguente obbligo di restituzione dell’acconto ricevuto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, il giudice di primo grado ha rideterminato la somma dovuta dall’impresa, sulla base del seguente argomento.
Pur essendo vero che la condotta dell’appaltatrice aveva determinato la decadenza dall’agevolazione prevista dalla legge per i lavori appaltati, in ragione del mancato rispetto della scadenza del 30 settembre 2022 per l’ultimazione del 30% dei lavori, secondo il Tribunale doveva tenersi in considerazione il fatto che il ricorrente non avesse perduto ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo di correlativi benefici fiscali.
Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico sugli edifici unifamiliari, infatti, la normativa fiscale prevede diverse agevolazioni; inoltre, la stessa disciplina del c.d. superbonus dava la possibilità di usufruire di una detrazione del 90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023, rispetto all’abitazione principale posseduta, per i contribuenti con un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020, come modificato dal DL 176/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito elementi sulla propria situazione reddituale che consentissero di escludere la possibilità di accesso a questa agevolazione (pur ridotta nella misura) per un’eventuale nuova pratica di intervento.
In applicazione di queste considerazioni, il Tribunale di Frosinone, non ritenendo adeguatamente provato l’ammontare del danno, ha liquidato il risarcimento nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati (15.000 euro), “quale percentuale «minima» del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza”, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dal verificarsi del danno (con la scadenza mancata del 30 settembre 2022) al saldo.
Emerge, quindi, che i giudici hanno quantificato il danno nella percentuale di valore dei lavori che resterebbe a carico del ricorrente, qualora accedesse alla nuova aliquota (90%) di detrazione usufruibile.
Peccato che l’accesso al superbonus nella misura del 90% per le unità immobiliari unifamiliari (c.d. “villette”) per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 possa competere soltanto a condizioni più stringenti rispetto a quelle richieste precedentemente per il superbonus al 110% (non soltanto il “reddito di riferimento” del contribuente non deve essere superiore a 15.000 euro, ma l’unità oggetto degli interventi deve anche essere adibita ad abitazione principale).