L’opzione rimane possibile per gli interventi edilizi già «iniziati» al 16 febbraio
Oltre ad aver limitato la responsabilità solidale dei fornitori o dei cessionari dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” per i quali si è optato ai sensi delle lett. a) e b) dell’art. 121 del DL 34/2020 (si vedano “Nessun rischio per chi acquista i bonus edilizi con i documenti prescritti” di oggi e “Saltano sconto in fattura e cessione dei crediti per i bonus edilizi” del 17 febbraio 2023), il DL 16 febbraio 2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023, ha soppresso la possibilità di esercitare dette opzioni a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto). Tale soppressione è tuttavia accompagnata da una una clausola di salvaguardia che consente di continuare a optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, in data anteriore al 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.
Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 (fino al 16 febbraio 2023 compreso quindi):
- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare successivamente al 17 febbraio 2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti. La sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17 febbraio 2023, quindi, non consente di poter optare per cessione/sconto);
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 (fino al 16 febbraio 2023 compreso, quindi):
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
In verità, la disciplina transitoria “disegnata” per i due “bonus acquisti” pare in tutta evidenza mal calibrata, rispetto al doveroso obiettivo di tutelare l’affidamento di tutti coloro i quali, alla data del decreto, risultavano già “essersi messi in marcia”, posto che, ad esempio, lavori di demolizione e ricostruzione già avviati, con piani finanziari che tengono conto della possibilità di far maturare ai futuri acquirenti (entro il 31 dicembre 2024) il bonus sulle spese sostenute per l’acquisto delle singole unità immobiliari, vengono a trovarsi completamente spiazzati da questa norma.
È dunque ragionevole (prima ancora che auspicabile) prevedere, in sede di conversione in legge del decreto, una modifica della lett. c) del comma 3 dell’art. 2 del DL 11/2023 volta ad confermare la previgente disciplina per tutte le cessioni entro il 31 dicembre 2024 di unità immobiliari site in edifici oggetto degli interventi edilizi “presupposto” per i quali alla data anteriore al 17 febbraio 2023 risultasse già presentata la SCIA o la richiesta di permesso di costruire.
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 comma 2 del DL 11/2023, quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
L’art. 2 comma 4 del DL 11/2023 in argomento, infatti, abroga anche tutte quelle disposizioni che, anteriormente alla generalizzazione delle opzioni, ad opera dell’art. 121 del DL 34/2020, consentivano di poter cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo a particolari interventi “edilizi” (determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico).