Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Dal 9 al 13 maggio possibile correggere le comunicazioni di opzione per i bonus edilizi

Si tratta delle comunicazioni per le spese del 2021 e le rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto ieri, dapprima con la risoluzione n. 21 e poi con un comunicato stampa, che dal 9 maggio al 13 maggio 2022 sarà possibile presentare nuovamente le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che erano state trasmesse entro il 29 aprile 2022 che erano state scartate dal canale telematico con comunicazione dello scarto a scadenza ormai trascorsa, ma anche quelle che erano state trasmesse entro la medesima data e che devono essere annullate e sostituite in quanto contenenti errori.


L’Agenzia sottolinea nel comunicato stampa di avere così risposto alle segnalazioni arrivate da contribuenti, professionisti e associazioni di categoria. Ieri aveva chiesto chiarimenti anche il Presidente in pectore del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio, sottolineando il disagio che la difficoltà stava creando tra i professionisti e chiedendo un segnale all’Amministrazione finanziaria che potesse rassicurare i commercialisti sulla vicina risoluzione del problema.


Dunque, come auspicato nei giorni scorsi su Eutekne.info (si vedano “Post 29 aprile non annullabili anche le comunicazioni di opzione per le spese 2021” del 5 maggio 2022 e “Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scartate trattate come omesse” del 4 maggio 2022) ora l’Agenzia delle Entrate consente di regolarizzare le comunicazioni errate o scartate evitando effetti devastanti nei rapporti tra cedenti e cessionari, nonché tra committenti e fornitori.


Durante i cinque giorni della prossima settimana, dal 9 al 13 maggio 2022 appunto, sarà quindi possibile:

“a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa”. 


La data del 13 maggio 2022 sarà anche il termine ultimo ed inderogabile entro cui dovranno essere inviate le comunicazioni sostitutive o gli annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022.


Entro il 17 maggio saranno caricati sulla Piattaforma i crediti emergenti

Entro il 17 maggio 2022, infine, saranno caricati sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se trattasi di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti di cui ai precedenti punti “a” e “b”), “a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022”.


Sulla Piattaforma apposita, inoltre, verranno caricati entro il 10 maggio 2022, i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).


Si segnala, infine, che potrebbero arrivare per le cessioni dei bonus edilizi novità a livello normativo, secondo quanto trapelato dal Consiglio dei Ministri di ieri (si veda “Allentamento in vista per la cessione dei crediti per i bonus edilizi” di oggi). 

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...