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Con sconto in fattura ricavo da contabilizzare al valore di mercato del bonus

Il valore di mercato di un credito d’imposta da superbonus tende a coincidere con lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura

Per le imprese che applicano ai propri clienti lo sconto sul corrispettivo in fattura, ai sensi della lett. a) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, la rilevazione dei ricavi deve avvenire in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dell’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide e del valore normale del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.


Quanto precede risulta previsto dalla “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” dell’OIC (§ 13 e § 20), senza distinzioni tra imprese (maggiori) che redigono il bilancio in forma ordinaria e imprese “minori” che redigono il bilancio in forma abbreviata o rientrano addirittura nel perimetro dimensionale delle c.d. “microimprese”.


Il valore di mercato di un credito di imposta derivante dal superbonus tende a coincidere con l’ammontare dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura dall’impresa fornitrice (perché, a fronte di uno sconto applicato in misura pari a 100, che determina un bonus fiscale di valore nominale pari a 110, il valore di mercato di quel bonus fiscale, che viene riconosciuto in caso di sua cessione a banche o altri intermediari finanziari, risulta pari a 100).


Il valore di mercato di un credito di imposta derivante da altri bonus edilizi è invece inferiore all’ammontare dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura dall’impresa fornitrice: vale circa il 90% dello sconto applicato, se il bonus edilizio è recuperabile in 5 anni; circa l’80% dello sconto applicato, se il bonus edilizio è recuperabile in 10 anni.

In questi casi, la contabilizzazione del credito di imposta al suo valore di mercato comporta la “decurtazione” dei ricavi rilevati in sua contropartita.


Ipotizzando corrispettivi di vendita di beni e servizi per 1.000, con sconto sul corrispettivo di 850 a titolo di sismabonus, i ricavi da iscrivere a conto economico saranno solo 915, perché rilevati in contropartita a un credito verso il cliente iscritto per 150 e a un credito tributario iscritto per 765 (= 850 x 0,9).


Se l’impresa fornitrice cede in banca il credito iscritto a 765 per un corrispettivo allineato al suo valore di mercato, non emergono ulteriori componenti di conto economico (emergono invece oneri o proventi finanziari, se lo cede, rispettivamente, a un valore leggermente inferiore o leggermente superiore).


Se, invece, l’impresa fornitrice utilizza il credito di imposta in compensazione, lungo i 5 anni di orizzonte temporale di utilizzo delle singole quote annuali emergerà un provento finanziario complessivamente pari a 85, ossia pari alla differenza tra il valore nominale del credito di imposta che viene utilizzato sul modello F24 (850) e il suo valore di mercato iscritto nell’attivo che viene “scaricato” a fronte di ciascun utilizzo (765).


La distribuzione, nei 5 esercizi interessati dagli utilizzi in compensazione, di questo provento finanziario complessivamente pari a 85 cambia a seconda del fatto che l’impresa fornitrice rediga il bilancio in forma ordinaria, oppure sia una micro-impresa o comunque una impresa che redige il bilancio in forma abbreviata.


Nel primo caso, la distribuzione “per competenza” del provento finanziario nell’arco dei 5 esercizi sarà crescente, perché bisogna procedere in modo analitico alla attualizzazione di ogni singolo flusso di cassa (leggasi: utilizzo in compensazione), rispetto al valore di iscrizione iniziale.


Nel secondo caso, invece, il § 20 della “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” dell’OIC introduce un significativo elemento di semplificazione, consentendo di imputare il provento finanziario di 85 per quote costanti di 17 a ciascuno dei 5 esercizi durante i quali avvengono gli utilizzi in compensazione delle quote costanti di credito di imposta: in pratica, a fronte dell’utilizzo su base annua di 170 di valore nominale di credito di imposta, si “scarica” il corrispondente valore di mercato di 153 iscritto nell’attivo.


Questi aspetti, così come quelli che interessano le imprese beneficiarie dei bonus edilizi e le imprese che cedono e/o acquistano i crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, saranno oggetto di sistematico approfondimento, con il corredo di esempi numerici sviluppati con scritture contabili in partita doppia, in occasione dell’apposita giornata di studio “I bonus edilizi nei bilanci d’esercizio 2021” del 12 aprile 2022, dedicata agli aspetti contabili che discendono dalla maturazione dei bonus edilizi e dall’esercizio delle opzioni che li riguardano, la cui delicatezza e centralità, che già comincia a manifestarsi in modo “diffuso” in sede di chiusura dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021, diverrà ancor più significativa nei bilanci di esercizio relativi al corrente anno 2022 ed a quelli immediatamente successivi.

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