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Senza annullamento dell’accettazione, si può riversare il credito da opzione indebito

Non sono dovuti interessi e sanzioni se il credito indebito non è stato ancora utilizzato

Con la risposta a interpello n. 440 di ieri, 28 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai rimedi previsti se viene esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, pur in assenza dei requisiti per la spettanza della detrazione edilizia per cui si opta.

In particolare, si afferma che il cedente impossibilitato a trasmettere istanza congiunta di annullamento dell’accettazione del credito, per mancanza di consenso del cessionario, può comunque regolarizzare riversando l’importo dell’indebita detrazione ceduta.


In via di premessa, si ricorda che, se è stata accertata la mancanza (anche parziale) dei requisiti che danno diritto alla detrazione edilizia, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero, nei confronti del soggetto beneficiario, della detrazione indebitamente fruita (anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito), oltre agli interessi ex art. 20 del DPR 602/73 e alle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/97 (art. 121 comma 5 del DL 34/2020).


Solo in caso di concorso per dolo o colpa grave da parte del fornitore/cessionario, tali soggetti rispondono in solido con il beneficiario per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita e dei relativi interessi, oltre a essere assoggettati alla sanzione ex art. 9 del DLgs. 472/97 (art. 121 comma 6 del DL 34/2020).


Va ricordato, inoltre, che se la detrazione non spettante è fruita dal beneficiario “direttamente” in dichiarazione, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la detrazione viene indicata in dichiarazione e scomputata dall’imposta.

Al contrario, se il beneficiario ha optato ex art. 121 del DL 34/2020, la violazione si configura nel momento in cui il credito ceduto viene indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario.


Dunque, occorre che il beneficiario che ha optato ex art. 121 del DL 34/2020, e che si avvede che non sussistevano i requisiti per la spettanza della detrazione, contatti il cessionario/fornitore, per apprendere se quest’ultimo ha effettivamente utilizzato in compensazione il credito.

Se è già stato indebitamente utilizzato il credito d’imposta, in assenza di concorso per dolo o colpa grave da parte del cessionario/fornitore, spetta esclusivamente al beneficiario che ha optato riversare, mediante modello F24, l’importo corrispondente al credito indebitamente utilizzato in compensazione, assieme agli interessi (che decorrono dall’avvenuta indebita compensazione) e alla sanzione ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta in ragione del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.


Se, invece, pur essendo già stata esercitata l’opzione, il credito non è ancora stato utilizzato in compensazione, la violazione per indebita compensazione non sussiste.

In questo caso occorre comunque regolarizzare la situazione, provvedendo con i rimedi previsti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33 (se non è stato possibile annullare o sostituire la comunicazione nel termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio ai sensi del provv. Agenzia Entrate n. 35873/2022, § 4.7).

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di annullare, su istanza congiunta delle parti (cedente e cessionario), l’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di opzione per la prima cessione o lo sconto sul corrispettivo viziate da errori “sostanziali” (come, appunto, la non sussistenza, in tutto o in parte, della detrazione per cui si è esercitata l’opzione).


Istanza congiunta per l’annullamento dell’accettazione

Vi può essere tuttavia il caso, come quello esaminato dalla risposta a interpello n. 440/2023, nel quale, pur non essendo ancora stato utilizzato in compensazione il credito indebito, l’annullamento dell’accettazione del credito è precluso, poiché il cessionario nega il proprio consenso alla relativa istanza congiunta.

In tale situazione, il beneficiario/cedente può comunque riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta, affinché possa “precostituirsi” il credito a disposizione del cessionario (che verrà dallo stesso utilizzato in compensazione).


Per procedere al riversamento, il beneficiario deve utilizzare il modello F24, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati” (e indicando il relativo codice tributo).

La risposta a interpello evidenzia che il beneficiario non deve versare interessi e sanzioni se può provare che il credito ceduto non è stato ancora utilizzato alla data del riversamento.

Diversamente, per rimuovere la violazione il beneficiario, oltre al riversamento dell’indebita detrazione ceduta, dovrà versare gli interessi e le sanzioni da indebita compensazione ex art. 13 del DLgs. 471/97 (in misura ridotta, in ragione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97).

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