Il termine finale per la trasmissione telematica del modello di comunicazione delle opzioni di sconto o cessione sulle spese agevolate sostenute nel 2023 è il 4 aprile 2024, secondo la proroga stabilita dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024. Un recente schema di decreto, approvato durante il Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, elimina l'utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, previsto dall'articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, per l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto o cessione di spese agevolate.
Ciò rappresenta un problema significativo per coloro che avevano pianificato di utilizzare la remissione in bonis come "paracadute" per eventuali difficoltà nella trasmissione delle comunicazioni entro il termine, così come per chi si rendesse conto di errori sostanziali nella comunicazione presentata dopo il 4 aprile 2024. Dopo questa data:
Non sarà possibile utilizzare la remissione in bonis per chi non ha inviato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 entro il 4 aprile 2024, pur avendo i requisiti per la detrazione fiscale.
Non sarà possibile correggere errori sostanziali nelle comunicazioni presentate dopo il 4 aprile 2024 utilizzando la remissione in bonis.
È importante prestare attenzione agli errori rilevanti nelle comunicazioni, poiché l'esclusione dell'istituto della remissione in bonis riguarda esclusivamente le comunicazioni di opzione ex art. 121 e non altri tipi di asseverazioni o comunicazioni relative ad efficienza energetica o rischio sismico.
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