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Modifica della scelta di compensare il bonus da concedere se l’errore è materiale

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe «resettare» l’opzione erroneamente esercitata dal contribuente

I crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o di cessione di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, esercitate sulle spese detraibili ai fini del superbonus o degli altri bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020, possono essere utilizzati in compensazione con i debiti tributari e contributivi il cui versamento avviene per mezzo del modello F24.


Per i soli crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate a decorrere dal 1° maggio 2022, il predetto utilizzo in compensazione impone ai cessionari/fornitori di “comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale”, dopodiché “l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni” (punto 5.2 lett. a) del provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 oltre al successivo punto 6.4).


L’eventuale utilizzo in compensazione di crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate dal 1° maggio 2022 in poi, senza la preventiva comunicazione della scelta irrevocabile per tale modalità di fruizione della rata annuale del credito, potrebbe determinare lo scarto del modello F24 su cui tali compensazioni vengono evidenziate e, in ogni caso, rappresenta una modalità di utilizzo dei crediti non conforme alle vigenti disposizioni regolamentari.


Questo adempimento di “comunicazione preventiva” (non necessario se si utilizzano in compensazione crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate prima del 1° maggio 2022) è stato introdotto dal punto 1.6 lett. a) del provv. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2022 n. 202205, recante integrale sostituzione del punto 5.2 lett. a) del provv. Agenzia delle Entrate n. 35873/2022.


L’opportunità della sua introduzione sembrerebbe discendere dal fatto che, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020, i crediti derivanti da opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022 “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima” e “a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”.


In altre parole, poiché le singole rate annuali dei crediti d’imposta con codice identificativo univoco non possono essere oggetto di cessione parziale, il loro utilizzo in compensazione ne comporta, irrimediabilmente più che irrevocabilmente, la non cedibilità a terzi (e, conseguentemente, l’esclusiva possibilità di utilizzo in compensazione) sin dal primo euro della rata che viene utilizzato in compensazione.


Nel proprio provvedimento attuativo, l’Agenzia delle Entrate ha però ritenuto di anticipare questa irrimediabilità a un momento che precede il concreto utilizzo in compensazione del primo euro della rata, ossia al momento della comunicazione preventiva di una scelta a quel punto irrevocabile.


Questa scelta regolamentare dell’Agenzia delle Entrate (che non trova riscontri a livello della normativa primaria di cui il provvedimento regolamentare è attuativo) può rivelarsi problematica nel caso in cui un contribuente, compiendo un errore materiale nell’utilizzo delle funzionalità telematiche della piattaforma, comunichi preventivamente la scelta di utilizzo in compensazione per una o più rate annuali di un credito d’imposta relativamente alle quali non era in effetti sua intenzione formalizzarla (segnalazioni di errori materiali in questo senso sono già pervenuti all’attenzione di Eutekne.info).


In questi casi, ove il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate il proprio errore materiale, documentando altresì di non aver ancora utilizzato in compensazione nemmeno un euro delle rate annuale relativamente alle quali ha inopinatamente commesso l’errore, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe “resettare” l’opzione erroneamente esercitata.


Se infatti è vero che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recita che l’opzione è irrevocabile, è del pari vero che questa previsione non trova supporto a livello legislativo e appare impensabile che, con una autonoma previsione in via regolamentare, l’Agenzia delle Entrate possa creare i presupposti per cui, a fronte di un errore materiale tempestivamente segnalato (cioè segnalato prima di aver utilizzato in concreto il primo euro di rata annuale), un contribuente con capienza fiscale non sufficiente possa vedere precluso il proprio diritto di cedere l’intera rata annuale (ove cedibile), invece che perderla perché, pur non avendo ancora cominciato a usarla in compensazione, ha sbagliato a digitare un tasto sulla piattaforma cessione crediti.

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