arianna zeni
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A regime, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus casa”) per la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione” è riconosciuta nella misura del 36%, ma ne è stato di anno in anno prorogato il potenziamento al 50%.
Attualmente, l’art. 16 comma 1 del DL 63/2013 dispone tale potenziamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro.
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, invece, l’aliquota della detrazione si abbasserà al 36% nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare.
L’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024, introdotto in sede di conversione dalla L. 67/2024, prevede la riduzione dal 36% al 30% di questa agevolazione fiscale spettante per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.
Viene, infatti, aggiunto all’art. 16-bis del TUIR il comma 3-ter, che prevede: “Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento”.
La riduzione dell’aliquota prevista dall’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024 non riguarda quindi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali continua a spettare la detrazione IRPEF nella misura del 50% ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-bis del TUIR anche in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025. Giova osservare che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, per via del fatto che il citato comma 3-bis nulla dispone con riguardo al limite massimo di spesa limitandosi a rinviare al precedente comma 1 del medesimo art. 16-bis, per questa tipologia di intervento l’agevolazione dovrebbe competere nel limite di spesa detraibile di 48.000 euro.
Alla luce di tale previsione e salvo future modifiche, per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (inclusa la detrazione IRPEF che compete agli acquirenti delle unità immobiliari situate in fabbricati interamente ristrutturati dalle imprese ex art. 16-bis comma 3 del TUIR e fatto salvo gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di cui al successivo comma 3-bis) la detrazione spetta con aliquota del:
- 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (con limite di spesa massima detraibile di 96.000 euro per unità immobiliare);
- 36%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (con spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare);
- 30%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (con limite di 48.000 euro per unità immobiliare).
Tra gli interventi agevolati quelli volti a eliminare le barriere architettoniche
Si ricorda che il “bonus casa”, che compete ai possessori e ai detentori degli immobili per lo più residenziali che siano anche soggetti all’IRPEF, riguarda la generalità degli interventi “edilizi” e più in particolare gli interventi:
- di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, qualora siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici residenziali;
- di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti tipologie di interventi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.