La titolarità dell’immobile e la destinazione ad abitazione principale bastano per accedere all’aliquota agevolata. La residenza anagrafica non è più un requisito obbligatorio.
La novità: aliquota al 50% senza trasferimento di residenza
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 244 del 16 settembre 2025, ha chiarito un punto cruciale per i contribuenti che intendono usufruire delle detrazioni per interventi edilizi nel 2025: non è necessario trasferire la residenza anagrafica nell’immobile per accedere all’aliquota maggiorata del 50% sulle spese sostenute. Il caso esaminato riguardava un appartenente alle Forze dell’ordine che, pur non avendo trasferito la residenza, aveva eseguito lavori di ristrutturazione su un’immobile di sua proprietà destinato ad abitazione principale.
Le condizioni per l’aliquota agevolata
La Legge 207/2024 (art. 1, comma 55) ha introdotto aliquote maggiorate per le spese sostenute nel triennio 2025-2027 relative a:
- Recupero edilizio (art. 16-bis TUIR),
- Riduzione del rischio sismico ("Sismabonus", art. 16 DL 63/2013),
- Riqualificazione energetica ("Ecobonus", art. 14 DL 63/2013).
Requisiti per il 50% nel 2025 (o 36% per il 2026-2027):
- Titolarità dell’immobile: proprietà o diritto reale di godimento (usufrutto, uso, ecc.), verificata all’avvio dei lavori (come precisato dalla Circolare AE n. 8/2025).
- Destinazione ad abitazione principale: l’immobile deve essere adibito a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari (anche a lavori ultimati).
Attenzione: La residenza anagrafica non è richiesta, a differenza di altre agevolazioni (es. "prima casa"). Questo vale anche per il personale delle Forze armate e di polizia, per i quali non sono previste deroghe specifiche in questo caso.
Cosa si intende per "abitazione principale"?
La definizione è contenuta nell’art. 10, comma 3-bis del TUIR:
"L’abitazione principale è quella in cui il contribuente (o i suoi familiari) dimora abitualmente."
Famigliari rilevanti (art. 5, comma 5 TUIR):
- Coniuge,
- Parentela entro il terzo grado (genitori, figli, nipoti, nonni),
- Affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore).
Eccezione: La dimora abituale non decade se l’immobile non è locato e il trasferimento è dovuto a ricovero permanente in strutture sanitarie.
Cosa fare per non perdere l’agevolazione
- Verificare la titolarità dell’immobile prima dell’avvio dei lavori (atto notarile, visura catastale).
- Documentare la destinazione ad abitazione principale:
- Dichiarazione di dimora abituale (es. bollette, contratti di fornitura).
- Per i familiari: autocertificazione o documenti che attestino la convivenza.
- Conservare tutta la documentazione:
- Fatture, bonifici parlanti, delibera condominiale (se lavori su parti comuni).
Domande frequenti
D: "Posso usufruire del 50% se trasferisco la residenza dopo i lavori?" R: Sì, purché l’immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale (anche senza residenza anagrafica).
D: "L’agevolazione vale anche per gli affittuari?" R: No, la maggiorazione spetta solo ai titolari di diritti reali (proprietari, usufruttuari, ecc.).
Conclusione: un’opportunità da non perdere
La risposta dell’Agenzia delle Entrate semplifica l’accesso alle detrazioni, eliminando l’obbligo di trasferimento della residenza. Questo è particolarmente utile per:
- Lavoratori pendolari (es. Forze dell’ordine, militari),
- Proprietari che destinano l’immobile a familiari (es. genitori anziani).