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Annullamenti di opzioni con crediti già ceduti a terzi in cerca di conferme ufficiali

Auspicabile un chiarimento dell’Agenzia sull’annullabilità di comunicazioni con errori sostanziali anche se il primo cessionario/fornitore ha ceduto

La possibilità di annullare una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, viziata da un errore sostanziale, è pacifica quando i crediti d’imposta che da essa derivano sono già stati accettati dal fornitore/primo cessionario, ma da questi ultimi non sono ancora stati ceduti a terzi.


La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che la possibilità di annullare una comunicazione di opzione viziata da un errore sostanziale sussiste anche nel caso in cui il fornitore/primo cessionario, che ha accettato i crediti d’imposta che da essa derivano, abbia anche già iniziato a utilizzarli in compensazione sul modello F24 (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento).


In particolare, la risposta a interpello 14 giugno 2023 n. 348, affrontando il caso di un annullamento necessitato dall’errata indicazione del codice fiscale del beneficiario nella comunicazione di opzione di sconto sul corrispettivo, ha ammesso la possibilità di procedervi anche se, nel mentre, il fornitore, che aveva optato congiuntamente al beneficiario, aveva già utilizzato in compensazione sul modello F24 parte della prima quota annuale del credito d’imposta che aveva accettato.


Resta ben inteso che, in tale caso, l’annullamento della comunicazione comporta l’obbligo di riversamento all’Erario delle somme utilizzate in compensazione, da parte del primo cessionario/fornitore, con applicazione del correlato carico sanzionatorio.


Sul punto, peraltro, la risposta a interpello n. 348/2023 ha chiarito che tale carico sanzionatorio non è quello dal 100% al 200% di cui al comma 5 dell’art. 13 del DLgs 471/97 per l’ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti, bensì quello del 30% (con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso) di cui al precedente comma 4 per l’ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti, se, come nel caso oggetto della risposta (errore sul codice fiscale del beneficiario), l’annullamento non riguarda l’esistenza stessa dei crediti d’imposta per un ammontare che copre gli utilizzi in compensazione già effettuati e viene presentata una nuova comunicazione di opzione corretta che consente appunto di considerare “solo” non spettanti, anziché inesistenti, i crediti già utilizzati in compensazione nelle more dell’annullamento e della presentazione della nuova comunicazione.


Nessuna indicazione risulta invece essere stata diramata a oggi dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate con riguardo alla possibilità di annullare una comunicazione di opzione viziata da un errore sostanziale qualora il fornitore/primo cessionario, che ha accettato i crediti d’imposta che da essa derivano, li abbia già ceduti, in tutto o in parte, a un terzo che li abbia a sua volta accettati sulla Piattaforma cessione crediti.


L’assenza di indicazioni ufficiali rende facilmente pronosticabile un rigetto da parte degli uffici delle richieste di annullamento in tali contesti operativi.

Tuttavia, se nella PEC, con cui le parti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di annullamento della comunicazione di opzione (circ. 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.3), venissero allegati due distinti modelli di istanze di annullamento (la prima compilata e sottoscritta dal beneficiario e dal primo cessionario/fornitore e la seconda compilata e sottoscritta dal primo cessionario/fornitore e dal terzo acquirente), non vi sarebbe davvero alcuna valida ragione per negare la domanda di annullamento, stante l’espresso consenso di tutti i soggetti coinvolti.


Resta inteso che, anche in questo caso, il terzo acquirente, ove avesse già iniziato a utilizzare in compensazione sul modello F24 i crediti d’imposta acquisiti presso il primo cessionario/fornitore, sarebbe obbligato al loro riversamento con il corredo sanzionatorio in precedenza illustrato.


Sul punto, non resta dunque che auspicare che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ottimamente chiarito, seppure con riguardo a un caso specifico, la sussistenza della possibilità di annullare una comunicazione di opzione anche se i crediti d’imposta che da essa derivano hanno già iniziato a essere utilizzati in compensazione sul modello F24 dal primo cessionario/fornitore che li ha accettati, chiarisca la sussistenza di tale possibilità anche nel diverso caso in cui il primo cessionario/fornitore che li ha accettati li abbia già in tutto o in parte ceduti a terzi, fermo restando il necessario coinvolgimento di detti terzi nella formale richiesta di annullamento della comunicazione da cui i crediti d’imposta derivano.

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