La sanzione di 250 euro deve essere versata per ogni comunicazione che deve essere trasmessa
Per le detrazioni legate agli interventi “edilizi” sono molteplici i casi per i quali è possibile aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, al fine di regolarizzare la propria posizione e non perdere il beneficio fiscale.
È possibile, infatti, aderire alla remissione in bonis in relazione:
- alla comunicazione da trasmettere all’ENEA per gli interventi di efficienza energetica (le detrazioni “edilizie” di cui possono beneficiare questi interventi sono l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il superbonus efficienza energetica del 110%, 90%, 70% o 65% di cui ai commi 1-3 dell’art. 119 del DL 34/2020, nonché, il bonus facciate 60% o 90% per gli interventi influenti dal punto di vista termico, ai sensi del comma 220 dell’art. 1 della L. 160/2019);
- all’asseverazione “preventiva” di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, da predisporre su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017, ai fini della detrazione “sismabonus” spettante su tali interventi;
- alla comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.
Con riguardo alla comunicazione all’ENEA, la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate riconosce che, per rimediare all’omessa trasmissione nel termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il contribuente possa avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28).
Con riguardo all’omessa allegazione dell’Allegato B nei tempi previsti per gli interventi antisismici la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 è stata normativamente prevista dall’art. 2-ter comma 1 lett. c) del DL 11/2023, inserita in sede di conversione con la L. 11 aprile 2023 n. 38. Peraltro, viene specificatamente stabilito che “la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione”, mentre nel caso delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 la remissione in bonis “deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione”.
Per la comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, la possibilità di aderire alla remissione in bonis era stata ammessa dalla circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.4 ed è stata normativamente regolamentata dall’art. 2-quinquies del DL 11/2023 con riguardo alle comunicazioni di opzione che dovevano essere presentate entro il 31 marzo 2023 (si veda “Possibilità più ampia per i cessionari di usare i crediti d’imposta in dieci rate” del 12 aprile 2023).
In tutti i casi, la remissione in bonis presuppone però che il contribuente “inadempiente entro il termine finale”:
- possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento e che non siano già state poste in essere attività di controllo;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97 (pari a 250 euro), senza possibilità di compensazione.
Tutto ciò premesso ci si potrebbe chiedere se la sanzione di 250 euro sia riferibile all’intervento nel suo complesso (con una pluralità di comunicazioni), al singolo contribuente, oppure alla singola comunicazione di opzione.
Per come è scritta la norma dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 sembrerebbe che la remissione in bonis, e quindi la sanzione di 250 euro, riguardi la singola “comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti”. Alla medesima conclusione sembrerebbe poter giungere dalla lettura della circ. n. 33/2022 (§ 5.4) ove viene precisato che la sanzione deve essere versata contestualmente all’“invio della comunicazione”.
Anche nella ris. Agenzia Entrate 11 ottobre 2022 n. 58, istitutiva del codice tributo per il versamento della sanzione, nel fornire istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide, parrebbe implicitamente prevedere il versamento dei 250 euro per ogni comunicazione di opzione per la quale si aderisce alla remissione in bonis.
Il fatto che nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” devono essere indicati “il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto”, consente di escludere che la sanzione possa riguardare l’intervento nel suo complesso (si pensi al caso di intervento effettuato su un immobile in comproprietà tra due soggetti, entrambi sostenitori delle relative spese, per il quale sono state trasmesse due distinte comunicazione di opzione).
Anche nel caso in cui un soggetto abbia effettuato diversi interventi “edilizi” per i quali è possibile beneficiare di diverse agevolazioni (esempio ecobonus e sismabonus) e per la cui cessione devono essere trasmesse due distinte comunicazioni di opzione (con due distinti codici intervento) si ritiene che la sanzione di 250 euro si debba moltiplicare per due.
Nel caso di sismabonus acquisti di cui all’art. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, pare invece corretto ritenere che, per quante siano le unità immobiliari cedute con l’agevolazione, vada comunque versata una sola sanzione da 250 euro, perché la remissione in bonis riguarda l’unico modello B che avrebbe dovuto essere stato presentato nei termini dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare prima dell’avvio dei lavori sull’intero edificio.