In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che blocca lo sconto e la cessione dei bonus edilizi. Si salvano in extremis buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici. Viene confermata la stretta delle opzioni di sconto e cessione per le spese sostenute da IACP, cooperative edilizie e Terzo settore, così come per le spese agevolate con il bonus barriere architettoniche al 75%. Allo stesso tempo, si salvano in extremis buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici. Le spese relative a interventi che erano rimasti esclusi dal "blocco" del 17 febbraio 2023, solo per ragioni di disciplina transitoria, escono definitivamente dalle opzioni se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
Questo è quanto stabilito dall'articolo 1 del DL 29 marzo 2024 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi. Tale decreto riguarda la "stretta finale" sulle opzioni di sconto e cessione previste dall'articolo 121 del DL 34/2020. Il testo definitivo del decreto stringe ulteriormente le maglie anche riguardo alle tempistiche di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione relative alle spese del 2023, così come delle comunicazioni di "cessione differita" delle rate residue di spese del 2020, 2021 o 2022. Viene confermata l'esclusione dell'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis relativamente a questo adempimento. Inoltre, viene specificato che per le comunicazioni presentate tra il 1° e il 4 aprile, il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica sarà comunque quello del 4 aprile 2024, anziché il 5 maggio 2024 come sarebbe stato altrimenti.
A partire dal 4 aprile, le comunicazioni non potranno essere più sostituite successivamente. Di fatto, il legislatore di quest'anno ha vietato non solo il ritardo nella trasmissione delle comunicazioni di opzione, ma anche gli errori, poiché dopo il 4 aprile 2024 non sarà più possibile correggere eventuali errori commessi in buona fede. Le spese del 2024 che rimangono eleggibili alle opzioni di sconto e cessione sono specificate nel decreto.
Inoltre, le opzioni rimangono valide per le spese sostenute in relazione a rogiti stipulati fino al 31 dicembre 2024, relative a unità immobiliari "antisismiche" e a case "restaurate o ristrutturate", purché la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi sull'edificio in cui le unità cedute sono situate sia antecedente al 17 febbraio 2023.
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