SALDI
D’IMPOSTA 2014 E ACCONTI 2015
In
questa Circolare
- Termini di versamento
- Modalità di versamento
- Rateazione
- Determinazione degli acconti
- Casi particolari di rideterminazione degli acconti
- Irap
- Agricoltori che vendono energia prodotta da fonti rinnovabili
- Metodo previsionale
Il versamento delle
imposte a saldo è sempre da monitorare con attenzione, attese le
molteplici variabili implicate. Anche per quest’anno si attende
(spera) che vi sia una proroga per alcuni versamenti, in quanto molti
contribuenti vorranno tener conto delle risultanze degli studi di
settore. Quanto agli acconti, le regole generali sono rimaste
invariate, ma le eccezioni sono molteplici, e spesso richiedono il
ricalcolo del debito dell’anno precedente.
I versamenti delle
imposte dirette (come pure dell’Iva) avvengono, in generale,
seguendo il principio di autoliquidazione: è il contribuente
che determina l’importo dovuto nella dichiarazione dei redditi.
Occorre distinguere
le diverse imposte, in quanto Irpef e Ires seguono
diverse regole, mentre l’Irap è dovuta secondo le
disposizioni previste per il soggetto obbligato al versamento. Così,
per le persone fisiche e per le società di persone ed equiparate
l’acconto è stabilito nella stessa misura prevista per l’Irpef;
i soggetti Ires, invece, versano l’Irap secondo le misure
dell’imposta sul reddito delle società.
1.
Termini di versamento
Tutti i versamenti a
saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al
primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16.6.2015
ovvero entro il 16.7.2015. I contribuenti che scelgono di versare le
imposte dovute (saldo per l’anno 2014 e prima rata di acconto per
il 2015) nel periodo dal 17.6 al 16.7.2015 devono applicare sulle
somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo.
I termini che
scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo
giorno feriale successivo.
Gli importi delle
imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati
arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella
dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in
dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti,
rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale
dell’arrotondamento al centesimo di euro.
ESEMPIO
N. 1
Se
una rata di versamento del saldo (o anche del primo acconto)
risulta essere pari a:
trattandosi
di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente
nel modello di versamento F24.
|
2.
Modalità di versamento
Tutti i
contribuenti, per il pagamento delle imposte, devono utilizzare il
modello di versamento F24.
Il versamento può
avvenire anche a mezzo di compensazione di crediti. Infatti,
il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei
diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti Locali, Inail, Enpals) i
crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce
periodiche contributive.
Il modello di
pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia
gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti.
Il pagamento si
esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve
essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche
se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della
compensazione stessa. I crediti che risultano dal Modello Unico 2015
possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo
a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere
presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
ESEMPIO
N. 2
Il
credito Irpef relativo al periodo d’imposta 2014 in via di
principio può essere compensato a partire dal mese di gennaio
2015 (fatte salve le limitazioni di cui si dirà a breve).
|
A decorrere
dall’anno 2013, i contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul
reddito per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo,
ai sensi dell’art. 1, co. 574, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014), di richiedere l’apposizione del visto di
conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il
credito.
Per ulteriori
approfondimenti si rinvia, quanto al credito di imposte dirette, ai
chiarimenti forniti con la C.M. 25.9.2014, n. 28/E e con la C.M.
14.5.2014, n. 10/E, con le quali, ad esempio, è stato chiarito che
il limite di 15.000 euro che fa scattare l’obbligo del visto di
conformità sulla dichiarazione di riferimento per i crediti Ires,
Irpef, Irap va riscontrato sul singolo tributo e non sul monte
compensazioni.
A partire dall’anno
2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in
conto fiscale e/o compensabili con altre imposte e contributi (cd.
compensazione orizzontale) è di 700.000 euro, per ciascun
anno solare.
Qualora l’importo
dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in
eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può
essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
È importante
ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare
debiti relativi alla stessa imposta (cd. compensazione verticale)
non ha rilievo ai fini del limite massimo di 700.000 euro, anche se
la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.
È consentito
ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e
importi da compensare.
Gli importi a
credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai
sensi del D. Lgs. 241/1997 non devono essere necessariamente
utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti
dalla dichiarazione.
ESEMPIO
N. 3
L’eccedenza
a credito Irpef può essere utilizzata per compensare altri debiti
(imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire
l’acconto Irpef.
|
Il contribuente può
avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle
sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
- in compensazione orizzontale ai sensi del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta (compensazione verticale). In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
ESEMPIO
N. 4
Qualora
il contribuente abbia un saldo Irpef a credito e un debito a
titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di
imposta può indifferentemente:
Ancorché
sia stato scelto di evidenziare la compensazione nel modello F24,
la compensazione mantiene la natura di compensazione tra importi
della medesima imposta e, quindi, non è computata entro il limite
di 700.000 euro di cui sopra.
|
I crediti Iva
risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti
possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo
dalle successive liquidazioni periodiche Iva.
I contribuenti
legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza
dell’Iva detraibile nel corso dell’anno possono, in alternativa,
effettuare la compensazione di questa eccedenza.
I crediti Inps
risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello
F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della
denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il
contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia
stessa. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla
data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il
credito.
Possono essere
compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione
effettuata nel quadro RR del Modello Unico 2015 relativo agli
iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai
professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori
autonomi dell’Inps.
La compensazione può
essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della
dichiarazione successiva.
I crediti Inail
utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti
dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono
essere compensati fino al giorno precedente la successiva
autoliquidazione.
Così un credito
derivante dall’autoliquidazione 2014/2015 scaduto il 28.2.2015,
poteva essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al
giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota
di credito che risulta non utilizzata alla data di scadenza finale
può essere oggetto di rimborso.
Non possono essere
utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i
crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’Inail.
I contribuenti
titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i
versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
- direttamente:
- mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non
titolari di partita Iva, fino al 30.9.2014 potevano effettuare i
versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche
convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure
adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi
online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Dall’1.10.2014,
per effetto di quanto disposto dall’art. 11, co. 2, D.L. 66/2014, è
stata prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della
riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti dell’Iva,
Irpef, Ires, Irap, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi
previdenziali/assistenziali, nonché dell’Imu, Tasi e Tari, da
effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti non
titolari di partita Iva.
A seguito delle
predette modifiche, anche i soggetti non titolari di partita iva
devono presentare il Modello F24 in via telematica in caso di
pagamenti per importi superiori a euro 1.000 oppure in caso
di importi a credito compensati.
Con C.M.19.9.2014,
n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti con
particolare riferimento alle ipotesi in cui risulta ancora possibile
l’utilizzo del mod. F24 cartaceo.
Si riepilogano di
seguito le diverse modalità di versamento.
MODALITÀ
di VERSAMENTO
Tipologia
versamento |
Risultato del
modello F24 |
Modalità
utilizzabile |
F24
con compensazioni
|
Risultato
finale a zero
|
Entratel/Fisconline
(F24
web/F24 online/F24 cumulativo/
F24
addebito unico).
Pertanto
nel caso di F24 a zero non sarà più possibile utilizzare né il
modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da
banche/Poste.
|
Risultato
finale superiore a zero
|
Entratel/Fisconline
remote/home
banking
|
|
F24
senza compensazioni
|
Risultato
finale fino a 1.000 euro
|
Entratel/Fisconline
remote/home
banking.
Il privato può
utilizzare anche il modello cartaceo. |
Risultato
finale oltre 1.000 euro
|
Entratel/Fisconline
remote/home
banking.
|
|
Nel modello F24
l’importo minimo da indicare relativamente ad ogni singolo
codice tributo è pari a 1,03 euro. Tuttavia, non va eseguito alcun
versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito
alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro
per le somme dovute a titolo di Irpef e addizionali regionali e
comunali (o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a
titolo di Iva).
3.
Rateazione
Tutti i contribuenti
possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo
e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti
dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad
eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in
un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere
completato entro il mese di novembre.
La rateazione non
deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è
possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica
soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla
rateazione devono essere inseriti nello spazio
«Rateazione/Regione/Provincia» del modello di versamento F24.
Sugli importi
rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4%
annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del
periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della
prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Come sopra detto,
gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta,
ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non
titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della
prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015
maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse
corrispettivo (R.M. 6.6.2007, n. 128/E). Per le rate successive si
applicano gli interessi indicati nella tabella riportata nelle
Istruzioni.
I contribuenti
titolari di partita Iva possono anch’essi effettuare il
pagamento della prima rata entro il 16.6.2015, ovvero entro il
16.7.2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo
d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli
interessi indicati nella tabella riportata nelle Istruzioni.
4.
Determinazione degli acconti
Di seguito vengono
riepilogate le regole per la determinazione degli acconti delle varie
imposte dirette.
CALCOLO
DEGLI ACCONTI
Imposta |
Rigo di
riferimento e Misura dell’acconto |
Termini di
versamento |
Irpef
|
Rigo
RN34 «Differenza» del modello del precedente periodo
d’imposta.
Se
questo importo:
a)
non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto;
b)
supera 51,65 euro, è dovuto acconto nella misura del 100%
del suo ammontare.
Atteso
che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in
unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del
rigo RN34 risulti pari o superiore ad euro 52.
|
L’acconto
così determinato deve essere versato:
a)
in unica soluzione entro il 30.11.2015) se l’importo
dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
b)
in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad
257,52 euro, di cui:
– la
prima, nella misura del 40%, entro il 16.6.2015 ovvero
entro il 16.7.2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interesse corrispettivo;
– la
seconda, per l’importo residuo dovuto, entro il 30.11.2015.
|
Cedolare
secca
|
Rigo
RB11,
colonna 3, “Totale imposta cedolare secca”. Se questo importo:
a)
non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto;
b)
supera 51,65 euro, è dovuto acconto nella misura del 95%
del
suo ammontare.
Atteso
che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in
unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del
rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.
|
|
Addizionale
comunale all’Irpef
|
Per
determinare l’acconto occorre effettuare le seguenti operazioni:
a)
applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta
2014 (rigo RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal comune
nel quale il contribuente ha la residenza alla data dell’
1.1.2015;
b)
calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il
2015);
c)
detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale
comunale 2015 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).
Da
quest’anno l’aliquota da applicare per l’acconto è sempre
quella deliberata per l’anno d’imposta precedente (art. 8, co.
2, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175). Pertanto, ai fini dell’acconto
dell’addizionale comunale per il 2015, l’aliquota da
utilizzare è quella deliberata dal comune per il 2014.
|
Prima
della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale
comunale 2015, occorre tener conto dell’eventuale soglia di
esenzione deliberata dal comune e rilevabile dalla tabella del
Dipartimento delle Finanze cui si rinvia dal sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
Se
il comune ha deliberato determinate agevolazioni con riferimento a
particolari condizioni reddituali è necessario verificare
se si è in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni.
Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive
non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (es.
l’importo Isee ovvero una particolare composizione del nucleo
familiare), il possesso dei requisiti verrà attestato
direttamente in dichiarazione.
|
Ires
|
La
percentuale dell’acconto dell’Ires, è fissata nella misura
del 100% di quanto indicato al rigo RN17.
In
base all’art. 17, D.P.R. 7.12.2001, n. 435, i versamenti di
acconto dell’Ires, dovuti ai sensi della L. 23.3.1977, n. 97
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare
alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
|
Il
40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima
rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il
versamento è effettuato, rispettivamente:
a)
per la prima rata, nel termine previsto per il versamento
del saldo dovuto in base alla dichiarazione;
b)
per la seconda rata, entro l’ultimo giorno
dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
|
5.
Casi particolari di rideterminazione degli acconti
Ai fini del computo
dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle
ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di
cui all’art. 1, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239 (es. obbligazioni e titoli
similari), scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13,
co. 1, D.Lgs. 239/1996).
In caso di adesione
al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi
d’acconto permangono, nel primo periodo d’imposta di efficacia
dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
In caso di esercizio
dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli
obblighi di versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la
società o ente consolidante. Per il primo esercizio la
determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è
effettuato, ai sensi dell’art. 118, co. 3, D.P.R. 917/1986, sulla
base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di
imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma
algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati
nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso
dalle società singolarmente considerate.
Quanto alle Imprese
controllate o collegate estere, in relazione all’acconto
d’imposta dovuto sui redditi derivanti da partecipazioni in
soggetti esteri residenti in Paesi o territori diversi da quelli di
cui all’art. 168-bis, D.P.R. 917/1986 assoggettati a tassazione
separata nel quadro RM di Unico SC, si ricorda che valgono gli stessi
termini e le modalità di versamento dei soggetti Ires; tuttavia,
l’acconto va determinato autonomamente rispetto all’acconto per i
redditi assoggettati in via ordinaria ad Ires.
Ai sensi dell’art.
1, co. 138, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i
soggetti che beneficiano della deduzione di cui all’art.
1, D.L. 201/2011 (Ace), determinano l’acconto delle imposte
sui redditi dovute per i periodi di imposta in corso al 31.12.2014 e
al 31.12.2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del
rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo
d’imposta precedente.
Nella determinazione
dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2015, occorre tenere
conto della rivalutazione dei redditi dominicale e agrario,
prevista dall’art. 7, co. 4, D.L. 24.6.2014, n. 91. Detta
disposizione ha incrementato, per il solo anno 2015, la rivalutazione
che l’art. 1, co. 512, L. 228/2012 aveva incrementato al 15% per il
triennio 2013-2015 (la rivalutazione del 5% per i terreni agricoli,
ancorché non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti
e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, per il 2015 passa al 10%). Dal 2016 la rivalutazione è
fissata al 7%. Si ricorda che la rivalutazione si applica
sull’importo risultante dalla rideterminazione operata ai sensi
dell’art. 3, co. 50, L. 662/1996, ossia dopo aver rivalutato il
reddito dominicale dell’80% e il reddito agrario del 70%. Il citato
co. 512 ha previsto che le suddette rivalutazioni devono essere prese
in considerazione ai fini della determinazione (anche con metodo
storico) degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l’anno
2015.
Nella determinazione
dell’acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto
delle seguenti disposizioni:
- art. 34, co. 2, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ossia della deduzione forfettaria per gli esercenti distribuzione di carburante;
- art. 49-bis, co. 5, D.Lgs. 18.7.2005, n. 171, relativo al noleggio occasionale di navi e altre imbarcazioni.
I soggetti che
partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano
applicazione le sopra citate norme in materia di rideterminazione
dell’acconto, devono comunicare alla società o ente consolidante i
dati necessari per la corretta determinazione dell’acconto dovuto
in capo al gruppo consolidato;
- dell’agevolazione, prevista dall’art. 2, co. 1, L. 9/2007, la quale consente ai proprietari di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, quello derivante dai fabbricati locati ai sensi degli artt. 37 e 90, Tuir per i quali gli inquilini possono beneficiare della sospensione degli sfratti ai sensi dell’art. 1, D.L. 158/2008. Poiché la sospensione è terminata il 31.12.2014 (art. 4, co. 8, D.L. 150/2013), per l’acconto 2015 occorre ricalcolare l’imposta a debito del 2014 senza tener conto dei suddetti benefici fiscali;
- delle detrazioni per familiari a carico di cui hanno fruito i soggetti non residenti. Questi soggetti hanno goduto delle detrazioni per carichi di famiglia in virtù della proroga al 2014 operata dall’art. 9, co. 15-quater, lett. a), D.L. 150/2013. Si ricorda che ai soggetti non residente che presentano una specifica documentazione attestante il rispetto delle condizioni di legge (D.M. 2.8.2007, n. 149) spettano le detrazioni d’imposta per carichi familiari, come previsto dall’art. 1, co. 1324, L. 296/2006. Dal 2015, salvo ulteriori proroghe, le detrazioni non spettano, e i soggetti non residenti devono versare l’acconto 2015 senza tener conto del beneficio fruito nel 2014.
Il ricalcolo non è
dovuto per i soggetti che godono dello status di «non
residente Schumacker». In questo caso, se il contribuente, pur
essendo non residente, produce almeno il 75% del proprio reddito
complessivo in Italia e non gode di analoghe agevolazioni fiscali
nello Stato di residenza beneficia – limitatamente ai redditi che
si considerano prodotti in Italia - degli stessi oneri deducibili e
detraibili e delle stesse esclusioni previste per i residenti. Anche
le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia competono secondo
le regole previste per i residenti, in deroga alla disciplina del
citato co. 1324 (art. 24, co. 3-bis, Tuir).
Questa modifica
normativa si è resa necessaria da quando l’Italia è stata
obbligata a prevedere l’estensione di detrazioni (in particolare
per i carichi di famiglia) e deduzioni Irpef per le persone fisiche
non residenti fiscalmente in Italia, ma soggetti fiscalmente
residenti nell’UE oppure in uno Stato See che assicuri un adeguato
scambio di informazioni, e che producano in Italia almeno il 75% del
loro reddito complessivo (art. 7, L. 30.10.2014, n. 161).
6.
Irap
Il versamento in
acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse
regole stabilite per le imposte sui redditi.
Pertanto, l’acconto
relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 è dovuto, se
calcolato con il metodo storico, nelle seguenti percentuali:
- 100% del totale imposta dovuta per l’anno 2014 (sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro) per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5, Tuir;
- 100% del totale imposta dovuta (sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro) per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 10-bis, co. 1, D.Lgs. 446/1997).
Per individuare il
totale imposta, base di commisurazione dell’acconto calcolato con
il metodo storico, si deve fare riferimento al Rigo IR21.
L’acconto deve
essere versato in due rate:
- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione;
- la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30.11.2015 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’art. 5, Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
Per le Regioni in
deficit sanitario per le quali, ai fini del
versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al
31.12.2015, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non
indicate nella tabella riportata in Appendice alle istruzioni del
Modello dichiarativo 2015, l’acconto dell’Irap dovrà essere
determinato:
- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata.
Non sono obbligati
al versamento dell’acconto Irap i produttori agricoli
che nel 2014 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai
sensi dell’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 e che in tale anno hanno
superato i limiti previsti per l’esonero.
Sono, invece, tenuti
a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato
nell’anno 2013 il limite di un terzo delle cessioni di beni
diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata
al citato decreto non rientrano nel regime di esonero per l’anno
2014.
7.
Agricoltori che vendono energia prodotta da fonti rinnovabili
I soggetti (imprese
individuali o società) che determinano il reddito con criteri
catastali (anche se per opzione) dovevano tener conto (già dal 2014,
in quanto il provvedimento è entrato in vigore il 24.6.2014) di un
nuovo modo di determinazione del reddito prodotto dalle fonti
rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche (art. 22, co. 1-bis, D.L.
24.4.2014, n. 66). In particolare, detti soggetti devono assoggettare
ad imposizione, anche ai fini Irap, un ammontare relativo all’energia
prodotta (diversa da quella autoconsumata) che oltrepassa determinate
franchigie (2.400.000 kWh per l’energia prodotta da fonti
agroforestali e 260.000 kWh per quella derivante da fonti
fotovoltaiche; entro questi limiti la produzione ceduta rientra nel
reddito agrario).
Al corrispettivo
ottenuto ai fini Iva si applica un coefficiente di redditività del
25%.
ESEMPIO
N. 5
Una
S.r.l. agricola che ha optato per la determinazione del reddito
secondo i criteri catastali produce energia da fonti rinnovabili
fotovoltaiche.
La
produzione è stata pari a 600.000 kWh annua; 200.000 kWh sono
stati autoconsumati. La restante parte è stata ceduta (immessa in
rete, come da fatture emesse al Gse).
Sul
corrispettivo derivante dalla vendita di quest’ultima parte, al
netto della franchigia di 260.000 kWh (praticamente sul
corrispettivo della vendita dei 140.000 kWh eccedenti) occorrerà
applicare un coefficiente di redditività del 25%.
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8.
Metodo previsionale
In alternativa al
calcolo basato sulle imposte dell’anno precedente, nell’ipotesi
in cui il contribuente fondatamente preveda una diminuzione dei
redditi per l’anno 2015 rispetto a quelli conseguiti nel 2014, può
procedere al calcolo dell’acconto basandosi sulle imposte che
prevede siano dovute per l’anno 2015.
L’applicazione del
metodo previsionale deve essere effettuata con attenzione; infatti
se, a posteriori, sulla base di quello che sarà il reddito
definitivo per il 2015, dovesse risultare un versamento di acconto
inferiore alle suddette percentuali, si renderà applicabile una
sanzione pari al 30% dell’importo non versato (fatta salva la
riduzione delle penalità se il contribuente sana l’irregolarità
tramite ravvedimento operoso).
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