/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO
Martedì, 6 settembre 2016
Il termine per la presentazione del modello 770/2016, per effetto della proroga apportata dal DPCM 26 luglio 2016, è fissato al 15 settembre 2016.
Da questa data, pertanto, decorrono i 90 giorni entro cui la dichiarazione, agli occhi del legislatore fiscale, cessa di essere tardiva per diventare omessa. In altre parole, è possibile ravvedere la dichiarazione tardiva del modello 770/2016 solo entro il 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97.
Va rilevato che, tanto per la dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP quanto per il modello 770, la riforma delle sanzioni amministrative attuata con il DLgs. 158/2015 non ha impattato, almeno in via diretta, sulla fattispecie in oggetto.
Quindi, rimangono valide le modalità da sempre dettate dall’Agenzia delle Entrate in merito al ravvedimento operoso per la dichiarazione tardiva, le quali, in sostanza, sono rimaste tali sin dalla “remota” circolare n. 23 del 1999.
In breve, la dichiarazione tardiva, con un’interpretazione a dir poco salomonica e molto favorevole per i contribuenti, è sempre stata equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute (circostanza ribadita, per le imposte sui redditi, nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2015). Nel caso del modello 770, l’equiparazione può essere fatta con la dichiarazione tardiva in presenza di ritenute interamente versate per cui la sanzione su cui computare la riduzione al decimo, fermo restando quanto si esporrà, sarebbe pari a 250 euro (art. 2 comma 3 del DLgs. 471/97, che per la dichiarazione infedele o tardiva con ritenute versate prevede la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro).
Tuttavia, il DLgs. 158/2015, aggiungendo un periodo al citato comma 3, ha sancito che se la dichiarazione è presentata entro il termine per la trasmissione di quella successiva e le ritenute sono interamente versate, la sanzione è da 150 euro a 500 euro.
Di conseguenza, la sanzione base su cui computare il ravvedimento diventa 150 euro (si tratta per definizione di dichiarazione trasmessa entro il termine per quella successiva, visto lo sbarramento temporale dei novanta giorni), allora con la riduzione al decimo si arriva alla cifra di 15 euro.
Pertanto, entro il 14 dicembre 2016 occorre presentare il modello 770/2016, versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali, pagare le sanzioni ridotte derivanti dall’eventuale mancata applicazione/versamento delle ritenute e pagare la sanzione di 15 euro.
Nel modello F24, sembra corretto, in merito alla sanzione di 15 euro, indicare il codice tributo “8906” (generico per le violazioni dei sostituti d’imposta), inserendo nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui la violazione è stata commessa (il 2016), e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione (vari interventi di prassi hanno confermato ciò, si veda sul punto la Scheda Eutekne di luglio 2016).
Ma, in ragione delle modifiche apportate dal DLgs. 158/2015, è possibile affermare che in molti casi il sostituto d’imposta ha interesse a presentare una dichiarazione in via ultratardiva, per cui anche spirati i novanta giorni.
È vero che il ravvedimento non può più avvenire, ma ci sono altri due effetti positivi per i contribuenti, se la dichiarazione ultratardiva è trasmessa entro il termine per la presentazione di quella per l’anno successivo e non sono iniziati controlli di natura fiscale e/o penale.
Sul versante penale (si veda l’art. 13 del DLgs. 74/2000), l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle ritenute entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato di cui all’art. 5 comma 1-bis del DLgs. 74/2000, introdotto dal DLgs. 158/2015.
Nel sistema attuale, infatti, se è superata la soglia di evasione dei 50.000 euro, l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta non integra solo una violazione amministrativa ma anche penale.
Da questa data, pertanto, decorrono i 90 giorni entro cui la dichiarazione, agli occhi del legislatore fiscale, cessa di essere tardiva per diventare omessa. In altre parole, è possibile ravvedere la dichiarazione tardiva del modello 770/2016 solo entro il 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97.
Va rilevato che, tanto per la dichiarazione dei redditi/IVA/IRAP quanto per il modello 770, la riforma delle sanzioni amministrative attuata con il DLgs. 158/2015 non ha impattato, almeno in via diretta, sulla fattispecie in oggetto.
Quindi, rimangono valide le modalità da sempre dettate dall’Agenzia delle Entrate in merito al ravvedimento operoso per la dichiarazione tardiva, le quali, in sostanza, sono rimaste tali sin dalla “remota” circolare n. 23 del 1999.
In breve, la dichiarazione tardiva, con un’interpretazione a dir poco salomonica e molto favorevole per i contribuenti, è sempre stata equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte dovute (circostanza ribadita, per le imposte sui redditi, nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2015). Nel caso del modello 770, l’equiparazione può essere fatta con la dichiarazione tardiva in presenza di ritenute interamente versate per cui la sanzione su cui computare la riduzione al decimo, fermo restando quanto si esporrà, sarebbe pari a 250 euro (art. 2 comma 3 del DLgs. 471/97, che per la dichiarazione infedele o tardiva con ritenute versate prevede la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro).
Tuttavia, il DLgs. 158/2015, aggiungendo un periodo al citato comma 3, ha sancito che se la dichiarazione è presentata entro il termine per la trasmissione di quella successiva e le ritenute sono interamente versate, la sanzione è da 150 euro a 500 euro.
Di conseguenza, la sanzione base su cui computare il ravvedimento diventa 150 euro (si tratta per definizione di dichiarazione trasmessa entro il termine per quella successiva, visto lo sbarramento temporale dei novanta giorni), allora con la riduzione al decimo si arriva alla cifra di 15 euro.
Pertanto, entro il 14 dicembre 2016 occorre presentare il modello 770/2016, versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali, pagare le sanzioni ridotte derivanti dall’eventuale mancata applicazione/versamento delle ritenute e pagare la sanzione di 15 euro.
Nel modello F24, sembra corretto, in merito alla sanzione di 15 euro, indicare il codice tributo “8906” (generico per le violazioni dei sostituti d’imposta), inserendo nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui la violazione è stata commessa (il 2016), e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione (vari interventi di prassi hanno confermato ciò, si veda sul punto la Scheda Eutekne di luglio 2016).
Ma, in ragione delle modifiche apportate dal DLgs. 158/2015, è possibile affermare che in molti casi il sostituto d’imposta ha interesse a presentare una dichiarazione in via ultratardiva, per cui anche spirati i novanta giorni.
È vero che il ravvedimento non può più avvenire, ma ci sono altri due effetti positivi per i contribuenti, se la dichiarazione ultratardiva è trasmessa entro il termine per la presentazione di quella per l’anno successivo e non sono iniziati controlli di natura fiscale e/o penale.
La dichiarazione ultratardiva abbatte il reato
Non
a caso, per effetto dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 471/97 novellato, se
la dichiarazione ultratardiva è presentata nel termine indicato e non è
iniziato un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi
dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo
di 200 euro (e non dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un
minimo di 250 euro). Poi, come già anticipato, se le ritenute sono state
interamente versate la sanzione è fissa, da 150 a 500 euro.Sul versante penale (si veda l’art. 13 del DLgs. 74/2000), l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle ritenute entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato di cui all’art. 5 comma 1-bis del DLgs. 74/2000, introdotto dal DLgs. 158/2015.
Nel sistema attuale, infatti, se è superata la soglia di evasione dei 50.000 euro, l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta non integra solo una violazione amministrativa ma anche penale.
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