/ Pamela ALBERTI Venerdì, 17 febbraio 2017
In ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali, il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato con voto fiducia, prevede che all’art. 2 del DL n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies siano abrogati.
Il primo comma richiamato è relativo alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, il secondo è quello da cui deriva l’obbligo di comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore nei confronti della società.
Nello specifico, il comma 36-sexiesdecies stabiliva che, al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi in cui i costi relativi ai beni dell’impresa sono concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento (comma 36-quaterdecies), l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Il citato comma 36-sexiesdecies prevedeva, inoltre, un regime sanzionatorio differente a seconda che la comunicazione omessa o irregolare fosse o meno accompagnata da violazioni della disciplina “sostanziale” sui beni concessi in godimento.
Il comma 36-septiesdecies demandava, invece, all’Agenzia delle Entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Si osserva che la norma del DL milleproroghe non prevede una specifica decorrenza in merito all’abolizione dei suddetti obblighi comunicativi.
Appare, comunque, plausibile che l’abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016; tali comunicazioni, in assenza dell’abrogazione, avrebbero infatti dovuto essere presentate nel 2017 (in particolare, entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).
Resta ferma la tassazione del reddito in capo al socio
L’abrogazione riguarda soltanto l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore.
Non viene, infatti, prevista alcuna modifica alla lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, in base al quale la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore costituisce reddito diverso (previsione normativa ribadita anche nell’art. 2 comma 36-quinquiesdecies del DL 138/2011, ove si prevede che la differenza richiamata concorra a formare reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore).
In ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali, il maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato con voto fiducia, prevede che all’art. 2 del DL n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies siano abrogati.
Il primo comma richiamato è relativo alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, il secondo è quello da cui deriva l’obbligo di comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore nei confronti della società.
Nello specifico, il comma 36-sexiesdecies stabiliva che, al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi in cui i costi relativi ai beni dell’impresa sono concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento (comma 36-quaterdecies), l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Il citato comma 36-sexiesdecies prevedeva, inoltre, un regime sanzionatorio differente a seconda che la comunicazione omessa o irregolare fosse o meno accompagnata da violazioni della disciplina “sostanziale” sui beni concessi in godimento.
Il comma 36-septiesdecies demandava, invece, all’Agenzia delle Entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Si osserva che la norma del DL milleproroghe non prevede una specifica decorrenza in merito all’abolizione dei suddetti obblighi comunicativi.
Appare, comunque, plausibile che l’abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016; tali comunicazioni, in assenza dell’abrogazione, avrebbero infatti dovuto essere presentate nel 2017 (in particolare, entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).
Resta ferma la tassazione del reddito in capo al socio
L’abrogazione riguarda soltanto l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore.
Non viene, infatti, prevista alcuna modifica alla lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, in base al quale la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore costituisce reddito diverso (previsione normativa ribadita anche nell’art. 2 comma 36-quinquiesdecies del DL 138/2011, ove si prevede che la differenza richiamata concorra a formare reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore).
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