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Visualizzazione dei post da giugno, 2011

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Ravvedimento operoso: ammesso il pagamento in piu' rate

Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato» L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul   ravvedimento operoso , strumento deflativo del contenzioso alquanto utilizzato che consente ai contribuenti sanare eventuali errori od omissioni versando le imposte successivamente alla scadenza maggiorate di sanzioni e interessi, prevenendo in tal modo l’attività di verifica fiscale. Per le violazioni commesse dallo scorso 1° febbraio, la riduzione delle sanzioni conseguente al ravvedimento è, a seconda delle ipotesi, pari a un   decimo   del minimo o un   ottavo   del minimo. Con la risoluzione   67   pubblicata in questi giorni, l’Agenzia si pronuncia sulla possibilità di versare le somme da ravvedimento in via   dilazionata   e sulla configurabilità di un ravvedimento solo parziale . L’Agenzia, detto ciò, chiarisce che impossibilità di dilazione delle somme non vuol dire che sia precluso il versamento in più   tranches , ...

Vietato diffondere il ''cellulare'' altrui

Vietato diffondere il ''cellulare'' altrui Commette il reato di cui all'articolo 167 del T.U. della privacy chi diffonda indebitamente il numero di utenza cellulare altrui.  Con un'interessante decisione, la Corte di Cassazione adotta un'interpretazione estensiva della disciplina di tutela della privacy, giustamente estesa, dal punto di vista sanzionatorio, a tutti coloro i quali apprendano e indebitamente diffondano dati sensibili altrui, violandone cosi' le esigenze di riservatezza. La Corte ha infatti affermato che “chiunque”, quindi anche un soggetto privato in sé considerato, e non solo chi svolga un compito “istituzionale” di depositario della tenuta dei “dati sensibili” e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, se ed in quanto dia indebita diffusione...

Riporto perdite contabilita' semplificata e ordinaria

Le  perdite prodotte dalle persone fisiche , nell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, sono disciplinate dall’art. 8 del TUIR, che stabilisce regole diverse in virtù del conseguimento o meno delle stesse nell’ambito delle attività minori di cui all’art. 66 del TUIR, nonché della forma giuridica del soggetto presso il quale sono maturati i risultati fiscali negativi. In particolare, è previsto che le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali residenti, qualora operanti in regime di  contabilità ordinaria , imputino la perdita d’impresa in diminuzione di  altri redditi della medesima natura  conseguiti per effetto dell’esercizio di altre attività commerciali (c.d. compensazione verticale). Qualora, a seguito di tale utilizzo, dovesse residuare ancora una parte di perdita fiscale, è ammesso il riporto della stessa nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, a decurtazione ovvero integrale azzeramento dei futuri ...

Gerico 2011: finalmente il software per gli studi di settore

E' stata finalmente resa disponibile il 10 giugno 2011, l’attesa versione ufficiale del software di compilazione degli  studi di settore ,  GE.RI.CO. 2011 , che consente di verificare la congruita' delle attivita' soggette a studi di settore per il periodo d’imposta 2010. Il programma  tiene conto  degli elementi che consentono di rendere operativi i  correttivi congiunturali anticris. A completamento del quadro relativo agli studi di settore  mancano ancora  i  modelli  per la comunicazione dei dati rilevanti, tutt’ora disponibili solo in  bozza . Quest’anno gli interventi correttivi  sono di tre tipi: - correttivi agli  indicatori di normalità economica , i quali ridurranno la stima dei ricavi puntuali determinata dalla non coerenza all’indicatore “Durata delle scorte”; - correttivi  di settore , che adeguano, cluster per cluster, la funzione di stima dei ricavi puntuali al fine di tener conto dei minori margini cons...

Decreto sviluppo: semplificazioni Privacy per le imprese

Privacy – Comunicazioni relative alla riservatezza dei dati (art. 6): in applicazione della normativa Ue,  le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini e, pertanto, non trovano applicazione nei rapporti tra imprese . In particolare, il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti e associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra gli stessi soggetti per finalità amministrativo-contabili non è soggetto all’applicazione del Codice della Privacy (nuovo art. 5, co. 3-bis, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196). Inoltre, è  disposta la sostituzione del Dps (documento programmatico  per la sicurezza) con un’autocertificazione  per i soggetti che trattano solo dati personali non sensibili (o come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti/collaboratori, compresi i loro coniugi e parenti).