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Vietato diffondere il ''cellulare'' altrui

Vietato diffondere il ''cellulare'' altrui

Commette il reato di cui all'articolo 167 del T.U. della privacy chi diffonda indebitamente il numero di utenza cellulare altrui. 
Con un'interessante decisione, la Corte di Cassazione adotta un'interpretazione estensiva della disciplina di tutela della privacy, giustamente estesa, dal punto di vista sanzionatorio, a tutti coloro i quali apprendano e indebitamente diffondano dati sensibili altrui, violandone cosi' le esigenze di riservatezza.
La Corte ha infatti affermato che “chiunque”, quindi anche un soggetto privato in sé considerato, e non solo chi svolga un compito “istituzionale” di depositario della tenuta dei “dati sensibili” e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, se ed in quanto dia indebita diffusione di un “dato sensibile” appartenente ad altro soggetto.
Infatti, si è osservato, il divieto di diffusione di dati sensibili altrui riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso dei dati, i quali sono tenuti a rispettare sacralmente la privacy altrui, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni.
Proprio da queste premesse, nella specie, il reato di cui all’articolo 167 citato è stato ravvisato nei confronti di un soggetto che, avendo appreso il numero dell’utenza cellulare personale, quindi un “dato sensibile”, di altro soggetto con cui stava dialogando on line, l’aveva poi indebitamente diffuso attraverso una chat line pubblica, compromettendo le esigenze di riservatezza del dato che la norma incriminatrice intende salvaguardare.
(Sentenza Cassazione penale 01/06/2011, n. 21839)

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