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Visualizzazione dei post da luglio, 2012

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Cartelle di pagamento, in calo gli interessi di mora per ritardato pagamento

Interessi di mora più leggeri per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal 1° ottobre 2012, il tasso da applicare su base annua passa dal 5,0243% al 4,5504%. Lo stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ridetermina, coerentemente con la flessione registrata l’anno passato dei tassi bancari attivi, il tasso da applicare su base annua. La nuova misura degli interessi (prevista dall’art. 30, D.P.R. n. 602/1973) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.

Soggetti congrui e coerenti esclusi dalle società in perdita sistematica Congruità e coerenza ai fini degli studi di settore rientrano tra le cause di non applicazione della disciplina sulle società non operative

Le recenti modifiche normative e gli ultimi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di studi di settore portano i contribuenti a focalizzare l’attenzione sulle disposizioni riguardanti le società in perdita sistematica. Si ricorda che, a norma dell’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del DL n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate di comodo a decorrere dal quarto periodo d’imposta. Tale disciplina si applica anche alle società che, in tre periodi d’imposta consecutivi, presentino, indifferentemente per due periodi, dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e che nel terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994. A seguito di queste novità, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012 ha precisato che le società di comodo si possono ora ripartire ...