Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Soggetti congrui e coerenti esclusi dalle società in perdita sistematica Congruità e coerenza ai fini degli studi di settore rientrano tra le cause di non applicazione della disciplina sulle società non operative


Le recenti modifiche normative e gli ultimi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di studi di settore portano i contribuenti a focalizzare l’attenzione sulle disposizioni riguardanti le società in perdita sistematica.

Si ricorda che, a norma dell’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del DL n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate di comodo a decorrere dal quarto periodo d’imposta. Tale disciplina si applica anche alle società che, in tre periodi d’imposta consecutivi, presentino, indifferentemente per due periodi, dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e che nel terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994. A seguito di queste novità, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012 ha precisato che le società di comodo si possono ora ripartire in due categorie: le “società non operative”, vale a dire le società che non superano il test di operatività previsto nei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi, e le “società in perdita sistematica”, riguardanti quelle che si trovano nelle suddette condizioni.

Appare doveroso precisare che rimangono ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative previste dall’art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994. In pratica, nel momento in cui in un periodo d’imposta si realizza una delle fattispecie concernenti le cause di esclusione, la disciplina sulle società non operative non si applica de iure. Il documento di prassi ha chiarito che le menzionate cause valgono sia per la “categoria” società non operative sia per quella concernente le società in perdita sistematica, senza la necessità di richiedere la specifica disapplicazione.

Tra le cause di esclusione rileva quella riguardante le “società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore”. Per esempio, ritenendo il periodo di osservazione di tre periodi di imposta in perdita fiscale 2009, 2010 e 2011, qualora nel 2011 la società risulti congrua e coerente agli studi di settore, per il 2012 la società non è annoverata tra i soggetti “non operativi” e, pertanto, la determinazione dell’acconto per detto anno 2012 viene effettuata sulla base dei metodi ordinari.

In merito alla congruità e alla coerenza, non si è definito quando una società si individua come “coerente”. In sostanza, a quali indicatori occorre riferirsi per essere considerati “coerenti”? Un riferimento è dato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio scorso, a proposito dei termini di accesso al regime premiale nel momento in cui il contribuente è congruo e coerente al risultato di GE.RI.CO. Al punto 1.2, viene specificato che la coerenza deve sussistere per “tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile”. Gli indicatori di coerenza dovrebbero essere quelli previsti dal DM 26 aprile 2012. Per ciascuno studio sono stati elaborati uno o più indici, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nella modulistica relativa agli studi di settore.
A titolo di esempio, tra i dieci indicatori, è prevista la “mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti”. L’eventuale incoerenza agli indicatori, tuttavia, non influenza la determinazione della congruità, che si raggiunge solo naturalmente ovvero per adeguamento in dichiarazione.

Gli indicatori di normalità previsti per la coerenza, invece, mirano ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. Vanno segnalati, per esempio, gli indicatori relativi alla “durata delle scorte” ovvero alla “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”. In caso di incoerenza, vengono determinati maggiori ricavi che sono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dall’analisi di congruità dello studio di settore.

Attenzione alla compilazione dei modelli
Se questa è la corretta interpretazione del concetto di “coerenza”, allora occorre prestare attenzione alla compilazione dei modelli in sede di redazione della dichiarazione dei redditi della società. Infatti, essere “congrui”, anche per effetto di adeguamento, non significa essere coerenti. La coerenza si raggiunge solo correggendo i dati concernenti tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti nei modelli.

Un diverso orientamento dell’Amministrazione finanziaria dovrebbe essere reso noto nel più breve tempo possibile, poiché, come precisato, la congruità e la coerenza agli studi di settore è una delle cause di esclusione che influenza la normativa sulle società in perdita sistematica. Ne gioverebbero, sicuramente, quelle società che si trovano in perdita fiscale nel 2009, 2010 e 2011, ma che, in quest’ultimo anno, risultano congrue e coerenti (conoscendo la corretta interpretazione) agli studi di settore.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...