Soggetti congrui e coerenti esclusi dalle società in perdita sistematica Congruità e coerenza ai fini degli studi di settore rientrano tra le cause di non applicazione della disciplina sulle società non operative
Le recenti modifiche normative e gli ultimi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di studi di settore portano i contribuenti a focalizzare l’attenzione sulle disposizioni riguardanti le società in perdita sistematica.
Si ricorda che, a norma dell’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del DL n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate di comodo a decorrere dal quarto periodo d’imposta. Tale disciplina si applica anche alle società che, in tre periodi d’imposta consecutivi, presentino, indifferentemente per due periodi, dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e che nel terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994. A seguito di queste novità, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012 ha precisato che le società di comodo si possono ora ripartire in due categorie: le “società non operative”, vale a dire le società che non superano il test di operatività previsto nei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi, e le “società in perdita sistematica”, riguardanti quelle che si trovano nelle suddette condizioni.
Appare doveroso precisare che rimangono ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative previste dall’art. 30, comma 1, della L. n. 724/1994. In pratica, nel momento in cui in un periodo d’imposta si realizza una delle fattispecie concernenti le cause di esclusione, la disciplina sulle società non operative non si applica de iure. Il documento di prassi ha chiarito che le menzionate cause valgono sia per la “categoria” società non operative sia per quella concernente le società in perdita sistematica, senza la necessità di richiedere la specifica disapplicazione.
Tra le cause di esclusione rileva quella riguardante le “società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore”. Per esempio, ritenendo il periodo di osservazione di tre periodi di imposta in perdita fiscale 2009, 2010 e 2011, qualora nel 2011 la società risulti congrua e coerente agli studi di settore, per il 2012 la società non è annoverata tra i soggetti “non operativi” e, pertanto, la determinazione dell’acconto per detto anno 2012 viene effettuata sulla base dei metodi ordinari.
In merito alla congruità e alla coerenza, non si è definito quando una società si individua come “coerente”. In sostanza, a quali indicatori occorre riferirsi per essere considerati “coerenti”? Un riferimento è dato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio scorso, a proposito dei termini di accesso al regime premiale nel momento in cui il contribuente è congruo e coerente al risultato di GE.RI.CO. Al punto 1.2, viene specificato che la coerenza deve sussistere per “tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile”. Gli indicatori di coerenza dovrebbero essere quelli previsti dal DM 26 aprile 2012. Per ciascuno studio sono stati elaborati uno o più indici, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nella modulistica relativa agli studi di settore.
A titolo di esempio, tra i dieci indicatori, è prevista la “mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti”. L’eventuale incoerenza agli indicatori, tuttavia, non influenza la determinazione della congruità, che si raggiunge solo naturalmente ovvero per adeguamento in dichiarazione.
Gli indicatori di normalità previsti per la coerenza, invece, mirano ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. Vanno segnalati, per esempio, gli indicatori relativi alla “durata delle scorte” ovvero alla “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”. In caso di incoerenza, vengono determinati maggiori ricavi che sono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dall’analisi di congruità dello studio di settore.
Attenzione alla compilazione dei modelli
Se questa è la corretta interpretazione del concetto di “coerenza”, allora occorre prestare attenzione alla compilazione dei modelli in sede di redazione della dichiarazione dei redditi della società. Infatti, essere “congrui”, anche per effetto di adeguamento, non significa essere coerenti. La coerenza si raggiunge solo correggendo i dati concernenti tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti nei modelli.
Un diverso orientamento dell’Amministrazione finanziaria dovrebbe essere reso noto nel più breve tempo possibile, poiché, come precisato, la congruità e la coerenza agli studi di settore è una delle cause di esclusione che influenza la normativa sulle società in perdita sistematica. Ne gioverebbero, sicuramente, quelle società che si trovano in perdita fiscale nel 2009, 2010 e 2011, ma che, in quest’ultimo anno, risultano congrue e coerenti (conoscendo la corretta interpretazione) agli studi di settore.