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Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Ridotta la compensazione delle perdite per i soggetti IRPEF

/ Gianluca ODETTO Sabato, 8 giugno 2019 4-6 minuti Il provvedimento correttivo dei modelli di dichiarazione, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ieri, 7 giugno 2019, rischia di portare una sgradita sorpresa per i contribuenti titolari di due o più imprese (individuali o partecipazioni in snc o sas), andando a modificare i controlli sulla compensazione tra i redditi e le perdite prodotte da tali imprese, in più casi nel momento in cui le imposte sono già state liquidate o sono in procinto di esserlo. La problematica riguarda i soggetti che possono scomputare dal reddito d’impresa del 2018 sia perdite prodotte nel 2018 dalla seconda impresa esercitata, sia perdite che la stessa seconda impresa ha imputato per trasparenza al socio nei periodi precedenti. In base al tenore letterale dell’art. 8 comma 3 del TUIR, infatti, in caso di presenza contemporanea di perdite di periodo e di perdite pregresse, la compensazione avviene in via prioritaria utilizzando le perdite di periodo e, in caso ...

In REDDITI SP e PF 2019 le nuove perdite d’impresa

/ Luisa CORSO e Paola RIVETTI Lunedì, 20 maggio 2019 5-7 minuti Tra le principali novità dei modelli REDDITI 2019 vanno segnalate quelle riguardanti i prospetti per la gestione delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa, la cui disciplina è stata oggetto di modifica, ad opera della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal periodo d’imposta 2018. Il nuovo art. 8 comma 3 del TUIR dispone che le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa, in forma individuale o associata, in contabilità semplificata e ordinaria, sono scomputate dal reddito d’impresa e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali. Rimangono, invece, riportabili in misura piena le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta riferite a nuove attività produttive (art. 84 comma 2 del TUIR). Dal quadro illustrato emerge come: - le “perdite di periodo” (ossia realizzate nel 2018) possono and...

Le perdite non escludono l’avviamento

Le perdite non escludono l’avviamento Lo chiarisce la Cassazione, nell’ambito della determinazione della base imponibile del registro da applicare nella cessione di azienda La circostanza che un’impresa abbia prodotto delle perdite negli anni precedenti alla cessione dell’azienda, pur meritevole di attenta considerazione ai fini della determinazione dell’avviamento dell’azienda ceduta, non è un elemento da solo sufficiente ad escludere l’esistenza di un avviamento, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro. Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.  22506 , depositata ieri. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte (nell’ambito di una sentenza che riguarda anche molte questioni procedurali) concerne l’applicazione dell’imposta di registro alla cessione di un complesso aziendale ed editoriale relativo ad un quotidiano. Nel caso di specie, tra l’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti era sorto un contenz...

Ancora da chiarire le nuove esimenti per le sole società in perdita sistemica Inoltre, nonostante la disciplina sulle società di comodo sia oramai datata, restano alcune incertezze su questioni ormai sedimentate

Ancora da chiarire le nuove esimenti per le sole società in perdita sistemica Inoltre, nonostante la disciplina sulle società di comodo sia oramai datata, restano alcune incertezze su questioni ormai sedimentate Le  società di comodo , come noto, soggiacciono dal 2012 al duplice vaglio della normativa concernente l’insufficienza di ricavi e a quella concernente le perdite sistemiche. Le due fattispecie vanno tenute distinte poiché si applicano regole diverse quanto ad analisi e verifica dei presupposti,  nonché in relazione alle ipotesi di esclusione dalla relativa disciplina. Per entrambe operano le  storiche esclusioni  previste dall’articolo 30 della L. n. 724/94 (più di dieci dipendenti, ricavi maggiori dell’attivo di stato patrimoniale, società partecipate da soggetti pubblici, più di 50 soci e così via), mentre le  esimenti aggiuntive  previste con i provvedimenti dell’Agenzia n. 23681 del 14 febbraio 2008 e n. 87956 dell’11 giugno 2012 ...

Soggetti congrui e coerenti esclusi dalle società in perdita sistematica Congruità e coerenza ai fini degli studi di settore rientrano tra le cause di non applicazione della disciplina sulle società non operative

Le recenti modifiche normative e gli ultimi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di studi di settore portano i contribuenti a focalizzare l’attenzione sulle disposizioni riguardanti le società in perdita sistematica. Si ricorda che, a norma dell’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del DL n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate di comodo a decorrere dal quarto periodo d’imposta. Tale disciplina si applica anche alle società che, in tre periodi d’imposta consecutivi, presentino, indifferentemente per due periodi, dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e che nel terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994. A seguito di queste novità, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012 ha precisato che le società di comodo si possono ora ripartire ...

Le societa' in perdita sono «di comodo» Con l’ampliarsi del concetto di società di comodo, i soggetti interessati devono evitare di redigere una dichiarazione in perdita fiscale

Le societa' in perdita sono «di comodo» Con l’ampliarsi del concetto di società di comodo, i soggetti interessati devono evitare di redigere una dichiarazione in perdita fiscale Con l’emendamento alla “manovra di Ferragosto” (DL n. 138/2011) si allarga il concetto di società di comodo , già previsto nell’art. 30 della L. n. 724/1994. In particolare, i commi 36- decies e 36- undecies , dispongono che: - le società e gli enti indicati nel citato articolo 30, comma 1, pur essendo “ soggetti operativi ”, se presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, si considerano “di comodo” a partire dal successivo quarto periodo d’imposta. Restano ferme le cause di inapplicabilità della disciplina già previste dalla vigente normativa; - sono considerati “ non operativi ” le società e gli enti che per due periodi d’imposta siano in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito inferiore a quello che si determina secondo i dettami del menzionato artic...

Riporto perdite contabilita' semplificata e ordinaria

Le  perdite prodotte dalle persone fisiche , nell’esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, sono disciplinate dall’art. 8 del TUIR, che stabilisce regole diverse in virtù del conseguimento o meno delle stesse nell’ambito delle attività minori di cui all’art. 66 del TUIR, nonché della forma giuridica del soggetto presso il quale sono maturati i risultati fiscali negativi. In particolare, è previsto che le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali residenti, qualora operanti in regime di  contabilità ordinaria , imputino la perdita d’impresa in diminuzione di  altri redditi della medesima natura  conseguiti per effetto dell’esercizio di altre attività commerciali (c.d. compensazione verticale). Qualora, a seguito di tale utilizzo, dovesse residuare ancora una parte di perdita fiscale, è ammesso il riporto della stessa nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, a decurtazione ovvero integrale azzeramento dei futuri ...