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Ridotta la compensazione delle perdite per i soggetti IRPEF


/ Gianluca ODETTO Sabato, 8 giugno 2019
4-6 minuti

Il provvedimento correttivo dei modelli di dichiarazione, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ieri, 7 giugno 2019, rischia di portare una sgradita sorpresa per i contribuenti titolari di due o più imprese (individuali o partecipazioni in snc o sas), andando a modificare i controlli sulla compensazione tra i redditi e le perdite prodotte da tali imprese, in più casi nel momento in cui le imposte sono già state liquidate o sono in procinto di esserlo.

La problematica riguarda i soggetti che possono scomputare dal reddito d’impresa del 2018 sia perdite prodotte nel 2018 dalla seconda impresa esercitata, sia perdite che la stessa seconda impresa ha imputato per trasparenza al socio nei periodi precedenti.
In base al tenore letterale dell’art. 8 comma 3 del TUIR, infatti, in caso di presenza contemporanea di perdite di periodo e di perdite pregresse, la compensazione avviene in via prioritaria utilizzando le perdite di periodo e, in caso di incapienza, attingendo alle perdite pregresse.

Le specifiche tecniche originarie indicavano che il limite quantitativo per l’utilizzo delle perdite pregresse (80% se l’impresa è in contabilità ordinaria, ovvero 40% se l’impresa è in contabilità semplificata e le perdite sono state prodotte nel 2017) doveva essere calcolato sul reddito d’impresa al lordo dell’utilizzo delle perdite di periodo; se l’interpretazione che si dà delle nuove specifiche tecniche è corretta, invece, il limite dovrebbe essere determinato sul reddito assunto al netto delle perdite di periodo, con una compressione potenzialmente notevole delle perdite utilizzabili.

Un semplice esempio per valutare l’impatto delle modifiche potrebbe essere quello di un imprenditore individuale titolare:
- di un’impresa individuale in contabilità ordinaria che ha realizzato nel 2018 un reddito di 95.000 euro;
- di una partecipazione in una snc in contabilità semplificata che ha prodotto nel 2017 una perdita di 45.000 euro (utilizzabile ex post in virtù delle modifiche apportate alla disciplina dalla L. 145/2018) e imputa al socio nel 2018 una perdita di 30.000 euro.
In questi casi, l’imprenditore effettua prioritariamente, nel rigo RF100, la compensazione – integrale – tra il reddito di periodo (95.000 euro) e la perdita di periodo (30.000 euro).

In base alle precedenti specifiche tecniche al rigo RF100 si poteva desumere che le perdite 2017 derivanti dalla partecipazione nella snc fossero utilizzabili nel limite del 40% del reddito di spettanza dell’imprenditore indicato nel rigo RF99, colonna 2 (ovvero, i 95.000 euro dell’esempio), e quindi nel limite del 40% di 95.000.
Si poteva quindi ritenere corretto indicare:
- nella colonna 1 del rigo RF100 l’importo di 38.000 euro (il 40% di 95.000);
- nella colonna 4 dello stesso rigo RF100 l’importo di 68.000 euro, dato dalla somma di 38.000 (parte delle perdite 2017 imputate dalla snc scomputabili nel limite del 40%) e di 30.000 (perdite 2018 imputate dalla snc scomputabili integralmente);
- nel rigo RF101 la differenza di 27.000 euro (95.000 – 68.000).

Come detto, le nuove specifiche tecniche andrebbero invece nel senso di prevedere lo scomputo delle perdite 2017 non nel limite del 40% di 95.000 euro (reddito lordo dell’imprenditore), ma nel limite del 40% di 65.000 euro (reddito al netto della perdita del 2018 della snc); così operando, la perdita del 2017 della snc da utilizzare risulterebbe limitata a 26.000 euro, rispetto ai 38.000 ipotizzati in base alla previgente versione delle specifiche.

Modifiche analoghe nel quadro RF

Modifiche analoghe sono state apportate nei campi relativi allo scomputo nel quadro RF delle perdite derivanti da imprese in contabilità ordinaria, nonché alle specifiche tecniche relative ai quadri RD ed RG, relativi alle imprese in contabilità semplificata e alle imprese di allevamento.

Va in ogni caso segnalato che queste modifiche non configurano errori bloccanti, quanto “meri” controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione, anche se esse sembrano evidenziare in modo chiaro la volontà dell’Amministrazione di monitorare questi utilizzi e di avere un indirizzo interpretativo proprio sulla questione.


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