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Le perdite non escludono l’avviamento

Le perdite non escludono l’avviamento

Lo chiarisce la Cassazione, nell’ambito della determinazione della base imponibile del registro da applicare nella cessione di azienda

La circostanza che un’impresa abbia prodotto delle perdite negli anni precedenti alla cessione dell’azienda, pur meritevole di attenta considerazione ai fini della determinazione dell’avviamento dell’azienda ceduta, non è un elemento da solo sufficiente ad escludere l’esistenza di un avviamento, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro. Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22506, depositata ieri.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte (nell’ambito di una sentenza che riguarda anche molte questioni procedurali) concerne l’applicazione dell’imposta di registro alla cessione di un complesso aziendale ed editoriale relativo ad un quotidiano.
Nel caso di specie, tra l’Agenzia delle Entrate ed i contribuenti era sorto un contenzioso in relazione alla corretta valutazione dell’azienda, con particolare riferimento al valore di avviamento, che era stato individuato dalle parti nella misura simbolica di “1 lira”.
La vicenda giunge in Cassazione, la quale, accogliendo due dei motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviene un errore nella sentenza di merito, nella parte in cui la Commissione tributaria ha desunto la “preesistente inattitudine dell’azienda alla produzione di un reddito”, facendone scaturire l’esclusione di un valore di avviamento superiore a quello simbolico di 1 lira, “dal mero fatto delle perdite intervenute negli anni precedenti ed in quello di cessione”.
In breve, la Commissione tributaria ha ritenuto che il fatto stesso dell’esistenza delle perdite e la loro persistenza, anche dopo la vendita, consentisse di escludere che l’avviamento del complesso aziendale ed editoriale potesse avere valore positivo.
Ma tale affermazione, secondo la Corte di Cassazione, configura “un errore giuridico”.
L’avviamento è una qualità dell’azienda
In particolare, la sentenza, dopo aver ricordato che l’avviamento configura una qualità dell’azienda, precisa che, ai fini dell’imposta di registro, a norma dell’art. 51 del DPR 131/86, per gli atti che hanno ad oggetto aziende, il valore venale di esse deve essere determinato “con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento” ed escluse le passività. Tale procedimento – continua la Corte – è coerente con la natura dell’avviamento, che è un valore patrimoniale e, come tale, attiene all’azienda obiettivamente considerata e non all’attività di impresa.
Per queste ragioni, il fatto che un’impresa abbia prodotto perdite negli anni precedenti la cessione dell’azienda, pur costituendo un fatto rilevante e meritevole di attenta considerazione ai fini della determinazione dell’avviamento, non è da solo sufficiente ad esaurire l’oggetto di indagine. Infatti, ben potrebbe capitare che un’impresa sia in perdita per ragioni che non hanno nulla a che vedere con l’avviamento aziendale (come, per esempio, l’insufficiente liquidità, il peso degli oneri finanziari etc.), mentre l’azienda conservi un considerevole valore di avviamento.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione cassa la sentenza di secondo grado e rinvia la causa ad un’altra Commissione, perché decida la questione attenendosi ai principi sopra riportati.

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