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Pronti i codici per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari


Con la risoluzione n. 85 del 31 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate istituisce due codici tributo che i datori di lavoro devono utilizzare per il pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro, ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva, fiscale e retributiva dei lavoratori extracomunitari, a norma del DLgs. 109/2012.
I suddetti codici tributo, diversi a seconda del tipo di impiego (domestico o subordinato), saranno operativi dal 7 settembre 2012.
Si ricorda che l’art. 5 del DLgs. 109/2012, attuativo della Direttiva 2009/52/CE e recante norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impieghino cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede una procedura specifica per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio nazionale in modo ininterrotto dal 31 dicembre 2011; requisito, quest’ultimo, che deve essere attestato da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Nel rispetto della procedura, dal prossimo 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012, i datori italiani, comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno che, alla data del 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del DLgs. 109/2012, occupino irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, i suddetti lavoratori stranieri possono presentare un’apposita istanza di emersione.
Tale dichiarazione è presentata allo sportello unico per l’immigrazione, previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore.
Il decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, prevede, all’articolo 2, che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Per consentire il versamento di tale contributo sono quindi istituiti i seguenti codici:
- “REDO”, denominato “Datori di lavoro domestico - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
- “RESU”, denominato “Datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.
In sede di compilazione del modello sono indicati, nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento.
Nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, occorre indicare:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17);
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno “2012”, per cui si effettua il versamento.
Il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile, oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, anche sui siti internet del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’INPS.