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Niente dichiarazione IMU per i rurali strumentali Esclusi dall’obbligo anche gli immobili iscritti al Catasto terreni che entro il 30 novembre dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano



Niente dichiarazione IMU per i rurali strumentali

Esclusi dall’obbligo anche gli immobili iscritti al Catasto terreni che entro il 30 novembre dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano

Non devono presentare la dichiarazione IMU i possessori di fabbricati rurali strumentali.
Non sono tenuti all’adempimento nemmeno i possessori di immobili iscritti al Catasto terreni che entro il 30 novembre 2012 dovranno dichiararli al Catasto edilizio urbano.

È una delle precisazioni contenute nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU approvato con il DM 30 ottobre 2012, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 di ieri.
Secondo il Ministero, non si sarebbe tenuti all’obbligo dichiarativo in quanto l’Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni (sul portale per i Comuni gestito dalla stessa Agenzia del Territorio) e all’Agenzia delle Entrate le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai sensi del DM 26 luglio 2012.

Per quanto concerne i fabbricati rurali già iscritti al Catasto fabbricati, ad eccezione di quelli che risultano già accertati in categoria D/10, si ricorda che le recenti modifiche normative hanno stabilito che la sussistenza dei requisiti di ruralità sia indicata negli atti catastali attraverso un’apposita annotazione, indipendentemente dalla categoria attribuita (DM 26 luglio 2012 e circ. Agenzia del Territorio 7 agosto 2012 n. 2). Originariamente, invece, prima che i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70 (conv. L. 12 luglio 2011 n. 106) venissero abrogati, la richiesta di variazione catastale era volta a ottenere che all’immobile venisse attribuita la categoria A/6, se si trattava di immobile rurale ad uso abitativo o la categoria D/10, se si trattava di immobile rurale ad uso strumentale.

Invece, i fabbricati rurali ancora (legittimamente) censiti al Catasto Terreni dovranno essere denunciati al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, utilizzando la procedura DOCFA di cui al DM 19 aprile 1994 n. 701.

Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo gli immobili non oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 (a meno di una loro ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, si tratta dei manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq., delle serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, delle vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni, dei manufatti isolati privi di copertura, di tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi e dei manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo).
Quindi, né per i fabbricati strumentali iscritti al Catasto urbano, né per quelli iscritti al Catasto terreni che dovranno essere trasferiti a quello urbano è previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

Si ricorda che le conseguenze che la richiesta e l’eventuale riconoscimento dei requisiti di ruralità sono in grado di generare sono diverse a seconda che si tratti di ICI o di IMU.
Ai fini ICI era ed è in gioco l’esenzione dal tributo sia per i fabbricati strumentali che per quelli abitativi.
Ai fini IMU, invece, si può fruire esclusivamente di riduzioni del tributo per i fabbricati strumentali all’attività agricola.

Più precisamente, ai fini IMU (art. 13, comma 8 del DL n. 201/2011), “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/94. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”, mentre per i fabbricati abitativi (ancorché sia riconosciuta loro la ruralità), purché non strumentali, valgono le ordinarie agevolazioni stabilite per l’abitazione principale, sempreché tale requisito sussista e, in mancanza, si applicherà il trattamento ordinario di cui al comma 6 dell’art. 13 del DL “Salva Italia”.

Per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, inoltre, l’art. 9, comma 8 del DLgs. n. 23/2011 ha previsto l’esenzione da IMU.
Giova anche ricordare che la citata norma dispone altresì che “Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (...) ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni”.