La comunicazione «black list» conf luisce dal 1° ottobre nel nuovo modello approvato con il provvedimento
del 2 agosto
Il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013) contiene il
nuovo modello di comunicazione all’Anagraf e tributaria delle operazioni rilevanti ai
f ini IVA, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. “spesometro”), che dovrà essere
presentato per l’anno 2012 entro il prossimo 12 novembre per i contribuenti
mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo di f atto le semplif icazioni
preannunciate dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 3 luglio
scorso.
Al pari di quanto accadeva con il “vecchio” spesometro, vi sono numerose
operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto già comunicate o
conosciute dall’Amministrazione f inanziaria.
L’elenco è contenuto nel punto 4 del provvedimento direttoriale del 2 agosto scorso, secondo cui rientrano
in tale esclusione le seguenti operazioni:
- le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uf f ici doganali all’atto
dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato);
- le esportazioni, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di
quelle triangolari, nonché di quelle ef f ettuate a cura del cessionario non residente). Resta f ermo l’obbligo di
comunicazione per le cessioni ef f ettuate all’esportatore abituale, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett.
c) del DPR 633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc;
- le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l’inclusione nei modello INTRA). È bene
ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste invece per le
cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie (in qualità di primo cedente), di cui
all’art. 58 del DL n. 331/93 (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2011, in quanto operazioni non incluse negli
INTRA);
- le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagraf e tributaria (utenze, telef onia,
ecc.), di cui all’art. 7 del DPR n. 605/73;
- le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, ef f ettuate nei conf ronti di soggetti non passivi
d’imposta ai f ini IVA, non documentate da f attura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito
o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).
In merito alle descritte f attispecie di esclusione, si rendono opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, nel nuovo spesometro non sussiste più l’esclusione delle operazioni ef f ettuate con
controparti “black list”, in quanto le stesse conf luiscono obbligatoriamente, dal prossimo 1° ottobre 2013,
nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto, che accoglie anche le operazioni in
questione, e nel contempo “abroga” la comunicazione “black list”. In altre parole, l’operazione costituisce un
“maquillage”, poiché le citate operazioni “black list” sono state semplicemente spostate da una
comunicazione all’altra, ragion per cui resta f erma l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, anche nel
“nuovo” spesometro, delle operazioni di
importo non superiore a 500 euro, stabilita dall’art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012.
In secondo luogo, per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, si è detto che l’esclusione trova il suo
f ondamento nel contemporaneo obbligo di inclusione delle operazioni in parola negli elenchi INTRASTAT.
L’art. 50-bis del DL n. 69/2013 (cd. decreto “Fare”) prevede l’eliminazione dell’obbligo di inclusione negli
elenchi INTRA, a partire dal 1° gennaio 2015, delle prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del
DPR 633/72, ricevute da committenti nazionali ed eseguite da prestatori soggetti IVA in altro Stato Ue.
Conseguentemente, a partire dalla predetta data, tali operazioni dovrebbero essere incluse nel “nuovo”
spesometro, altrimenti le stesse non verrebbero intercettate dall’Amministrazione f inanziaria. Tuttavia, in
tale maniera si vanif ica l’intento dell’art. 50-bis del DL n. 69/2013 che, come si legge nella rubrica dell’articolo
stesso, è la semplif icazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di
partita IVA.
del 2 agosto
Il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013) contiene il
nuovo modello di comunicazione all’Anagraf e tributaria delle operazioni rilevanti ai
f ini IVA, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. “spesometro”), che dovrà essere
presentato per l’anno 2012 entro il prossimo 12 novembre per i contribuenti
mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo di f atto le semplif icazioni
preannunciate dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 3 luglio
scorso.
Al pari di quanto accadeva con il “vecchio” spesometro, vi sono numerose
operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto già comunicate o
conosciute dall’Amministrazione f inanziaria.
L’elenco è contenuto nel punto 4 del provvedimento direttoriale del 2 agosto scorso, secondo cui rientrano
in tale esclusione le seguenti operazioni:
- le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uf f ici doganali all’atto
dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato);
- le esportazioni, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di
quelle triangolari, nonché di quelle ef f ettuate a cura del cessionario non residente). Resta f ermo l’obbligo di
comunicazione per le cessioni ef f ettuate all’esportatore abituale, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett.
c) del DPR 633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc;
- le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l’inclusione nei modello INTRA). È bene
ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste invece per le
cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie (in qualità di primo cedente), di cui
all’art. 58 del DL n. 331/93 (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2011, in quanto operazioni non incluse negli
INTRA);
- le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagraf e tributaria (utenze, telef onia,
ecc.), di cui all’art. 7 del DPR n. 605/73;
- le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, ef f ettuate nei conf ronti di soggetti non passivi
d’imposta ai f ini IVA, non documentate da f attura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito
o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).
In merito alle descritte f attispecie di esclusione, si rendono opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, nel nuovo spesometro non sussiste più l’esclusione delle operazioni ef f ettuate con
controparti “black list”, in quanto le stesse conf luiscono obbligatoriamente, dal prossimo 1° ottobre 2013,
nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto, che accoglie anche le operazioni in
questione, e nel contempo “abroga” la comunicazione “black list”. In altre parole, l’operazione costituisce un
“maquillage”, poiché le citate operazioni “black list” sono state semplicemente spostate da una
comunicazione all’altra, ragion per cui resta f erma l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, anche nel
“nuovo” spesometro, delle operazioni di
importo non superiore a 500 euro, stabilita dall’art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012.
In secondo luogo, per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, si è detto che l’esclusione trova il suo
f ondamento nel contemporaneo obbligo di inclusione delle operazioni in parola negli elenchi INTRASTAT.
L’art. 50-bis del DL n. 69/2013 (cd. decreto “Fare”) prevede l’eliminazione dell’obbligo di inclusione negli
elenchi INTRA, a partire dal 1° gennaio 2015, delle prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del
DPR 633/72, ricevute da committenti nazionali ed eseguite da prestatori soggetti IVA in altro Stato Ue.
Conseguentemente, a partire dalla predetta data, tali operazioni dovrebbero essere incluse nel “nuovo”
spesometro, altrimenti le stesse non verrebbero intercettate dall’Amministrazione f inanziaria. Tuttavia, in
tale maniera si vanif ica l’intento dell’art. 50-bis del DL n. 69/2013 che, come si legge nella rubrica dell’articolo
stesso, è la semplif icazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di
partita IVA.