Spesometro entro il 12 novembre 2013
Il modello accoglie operazioni tra loro dif f erenti, ma dovrà essere presentato diverse volte nel corso
dell’anno
Con il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013), l’Agenzia
delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione all’Anagraf e
tributaria delle operazioni rilevanti ai f ini IVA, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cd.
“spesometro”), che dovrà essere presentato per l’anno 2012 entro il prossimo 12
novembre per i contribuenti mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo
di f atto le semplif icazioni preannunciate dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato
stampa del 3 luglio scorso. Dal punto di vista soggettivo, il punto 1 del predetto
provvedimento, stabilisce che la comunicazione deve essere utilizzata dai
soggetti passivi ai f ini IVA, che ef f ettuano operazioni rilevanti ai f ini di tale
imposta, nonché i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72, che
ef f ettuano operazioni in contanti con i turisti extraUe, di importo superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’art. 3,
comma 2-bis, del DL n. 16/2012.
Una delle novità di maggior rilievo è consiste nell’aver incorporato nel modello di comunicazione per lo
spesometro una serie di
ulteriori adempimenti comunicativi, che possono (o devono) venir meno se le relative operazioni sono già
incluse nel predetto modello di comunicazione, che è stato a tal f ine modif icato anche nelle inf ormazioni ivi
contenute, così da poter accogliere operazioni tra di loro dif f erenti. Più precisamente, già a decorrere dal
2012, per gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing, locazione e/o noleggio di alcuni beni
mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), possono utilizzare il nuovo modello
approvato con il provvedimento in esame, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento
direttoriale del 21 novembre 2011.
Devono essere tenuti presenti i dif f erenti termini di presentazione
Vi sono poi ulteriori “assorbimenti”, questa volta obbligatori, in relazione ad altre operazioni che sono già
incluse in una comunicazione “ad hoc”, che devono quindi conf luire nello spesometro, semplif icando in tal
modo l’operato del soggetto interessato, che dovrà f are rif erimento ad un solo modello comunicativo, sia
pure, come vedremo a breve, tenendo conto di dif f erenti termini di presentazione. Più nel dettaglio, si
prevede che:
- gli acquisti presso operatori sammarinesi, con applicazione del reverse charge, che devono essere
comunicati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 16, lett. c), del DM 24 dicembre 2012, devono conf luire,
a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello di spesometro (quadro SE del
modello), che deve essere presentato per comunicare appositamente tali operazioni, entro l’ultimo giorno
del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25
del DPR 633/72);
- le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori
“black list” (di cui al DM 4 maggio 1999 ed al DM 21 novembre 2011), devono essere inserite nel modello di
comunicazione per lo spesometro (quadro BL), a decorrere dalle operazioni ef f ettuate dal 1° ottobre 2013.
Tuttavia, anche in questa ipotesi, il termine di presentazione è quello “vecchio”, e quindi la comunicazione
deve essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri
precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e
acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, e con cadenza mensile
per tutti gli altri soggetti. Correlativamente, si precisa nel provvedimento del 2 agosto, i provvedimenti
direttoriali del 28 maggio 2010, e del 5 luglio 2010, rispettivamente contenenti il modello e le specif iche
tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni “black list”, sono abrogati.
Pur condividendo la logica di f ondo che sta alla base del provvedimento in commento, che è quella di
accorpare in un’unica comunicazione tutta una serie di inf ormazioni f ino ad oggi sparse in numerosi
adempimenti, non si può sottacere il f atto che aver previsto dif f erenti termini di comunicazione comporterà
comunque un notevole impegno per le imprese ed i prof essionisti. Gli operatori che pongono in essere le
operazioni per le quali vi erano dif f erenti modelli di comunicazione, potranno ora presentare un solo
modello ma diverse volte nel corso dell’anno, il che f rancamente non pare una vera semplif icazione.
Il modello accoglie operazioni tra loro dif f erenti, ma dovrà essere presentato diverse volte nel corso
dell’anno
Con il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013), l’Agenzia
delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione all’Anagraf e
tributaria delle operazioni rilevanti ai f ini IVA, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cd.
“spesometro”), che dovrà essere presentato per l’anno 2012 entro il prossimo 12
novembre per i contribuenti mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo
di f atto le semplif icazioni preannunciate dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato
stampa del 3 luglio scorso. Dal punto di vista soggettivo, il punto 1 del predetto
provvedimento, stabilisce che la comunicazione deve essere utilizzata dai
soggetti passivi ai f ini IVA, che ef f ettuano operazioni rilevanti ai f ini di tale
imposta, nonché i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72, che
ef f ettuano operazioni in contanti con i turisti extraUe, di importo superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’art. 3,
comma 2-bis, del DL n. 16/2012.
Una delle novità di maggior rilievo è consiste nell’aver incorporato nel modello di comunicazione per lo
spesometro una serie di
ulteriori adempimenti comunicativi, che possono (o devono) venir meno se le relative operazioni sono già
incluse nel predetto modello di comunicazione, che è stato a tal f ine modif icato anche nelle inf ormazioni ivi
contenute, così da poter accogliere operazioni tra di loro dif f erenti. Più precisamente, già a decorrere dal
2012, per gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing, locazione e/o noleggio di alcuni beni
mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), possono utilizzare il nuovo modello
approvato con il provvedimento in esame, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento
direttoriale del 21 novembre 2011.
Devono essere tenuti presenti i dif f erenti termini di presentazione
Vi sono poi ulteriori “assorbimenti”, questa volta obbligatori, in relazione ad altre operazioni che sono già
incluse in una comunicazione “ad hoc”, che devono quindi conf luire nello spesometro, semplif icando in tal
modo l’operato del soggetto interessato, che dovrà f are rif erimento ad un solo modello comunicativo, sia
pure, come vedremo a breve, tenendo conto di dif f erenti termini di presentazione. Più nel dettaglio, si
prevede che:
- gli acquisti presso operatori sammarinesi, con applicazione del reverse charge, che devono essere
comunicati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 16, lett. c), del DM 24 dicembre 2012, devono conf luire,
a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello di spesometro (quadro SE del
modello), che deve essere presentato per comunicare appositamente tali operazioni, entro l’ultimo giorno
del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25
del DPR 633/72);
- le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori
“black list” (di cui al DM 4 maggio 1999 ed al DM 21 novembre 2011), devono essere inserite nel modello di
comunicazione per lo spesometro (quadro BL), a decorrere dalle operazioni ef f ettuate dal 1° ottobre 2013.
Tuttavia, anche in questa ipotesi, il termine di presentazione è quello “vecchio”, e quindi la comunicazione
deve essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri
precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e
acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, e con cadenza mensile
per tutti gli altri soggetti. Correlativamente, si precisa nel provvedimento del 2 agosto, i provvedimenti
direttoriali del 28 maggio 2010, e del 5 luglio 2010, rispettivamente contenenti il modello e le specif iche
tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni “black list”, sono abrogati.
Pur condividendo la logica di f ondo che sta alla base del provvedimento in commento, che è quella di
accorpare in un’unica comunicazione tutta una serie di inf ormazioni f ino ad oggi sparse in numerosi
adempimenti, non si può sottacere il f atto che aver previsto dif f erenti termini di comunicazione comporterà
comunque un notevole impegno per le imprese ed i prof essionisti. Gli operatori che pongono in essere le
operazioni per le quali vi erano dif f erenti modelli di comunicazione, potranno ora presentare un solo
modello ma diverse volte nel corso dell’anno, il che f rancamente non pare una vera semplif icazione.