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Valutazione specifica degli elementi certi e precisi per le perdite su crediti

Rilevano anche i pignoramenti negativi, le note dei legali e le relazioni delle agenzie di recupero
Relativamente ai debitori non assoggettati a procedure concorsuali o ad accordi
di ristrutturazione dei debiti omologati, l’art. 101, comma 5 del TUIR stabilisce, in
termini generali, che la perdita su crediti che non sia di modesta entità è deducibile
dal reddito d’impresa soltanto se risulta da elementi certi e precisi, ovvero è
preventivamente dimostrata la certa e def initiva sussistenza della stessa.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la deduzione dal reddito d’impresa
deve intendersi ammessa quando la perdita su crediti diviene def initiva,
escludendo dunque ogni elemento valutativo e presuntivo (circ. n. 39/2002, § 3): in
particolare, la “def initività” della perdita è rinvenibile allorché si possa escludere
l’eventualità che in f uturo il creditore riesca a realizzare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa
creditoria (circ. n. 26/2013, § 3).
Diversamente, qualora sia possibile ritenere che l’inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo
temporanea, non sussistono i requisiti di “def initività” della perdita, e la stessa rientra nella categoria delle
perdite “potenziali”.
Il generico rif erimento dell’art. 101, comma 5 del TUIR alla ricorrenza degli “elementi certi e precisi” implica,
pertanto, la necessità di ricorrere ad una valutazione specif ica, in base al caso concreto, dell’idoneità di tali
elementi a dimostrare la def initività della perdita, tenendo altresì conto del peculiare contesto in cui la
stessa è maturata: nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha
ritenuto opportuno of f rire – in virtù della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza
– alcune linee guida per individuare quando si è in presenza o meno di condizioni di deducibilità,
sof f ermandosi, tra l’altro, sulle perdite determinate mediante un processo valutativo interno, ovvero un
procedimento di stima (circ. n. 26/2013, § 3.1).
In primo luogo, è stato osservato che la perdita su crediti può ritenersi def initiva soltanto a f ronte di una
situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di
illiquidità f inanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da f are escludere la possibilità di un
f uturo soddisf acimento della posizione creditoria: questa situazione può certamente considerarsi
verif icata, a parere dell’Amministrazione f inanziaria, in presenza di un decreto accertante lo stato di f uga,
latitanza o irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di f urto d’identità da parte di quest’ultimo
(art. 494 c.p.), o nell’ipotesi di persistente assenza dello stesso (art. 49 c.c.).
Perdita def initiva solo in caso d’insolvenza non temporanea del debitore
A questo proposito, possono altresì reputarsi suf f icienti elementi di prova – ai f ini della deducibilità della
perdita dal reddito d’impresa – tutti i documenti attestanti l’esito negativo delle azioni esecutive avviate dal
creditore, come il verbale di pignoramento negativo, purché l’inf ruttuosità delle stesse risulti pure sulla base
di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e
def initiva.
Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere
rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di
adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità f inanziaria ed incapienza patrimoniale, e che, pertanto, è
sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive.
Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere dei legali incaricati della riscossione del
credito (Cass. 16 marzo 2001 n. 3862), o le relazioni rilasciate dalle agenzie di recupero di cui all’art. 115 del
TULPS, nell’ipotesi di mancato successo dell’attività di riscossione, a condizione che nelle stesse sia
obiettivamente identif icabile il credito oggetto della medesima, l’attività svolta per recuperare il credito e le
motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta def initiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità
f inanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore.