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INFORTUNI del DIPENDENTE DURANTE la TRASFERTA

INFORTUNI del DIPENDENTE
DURANTE la TRASFERTA




In questa Circolare



1. Fonti normative

2. Occasione di lavoro e infortunio in itinere

3. Infortunio verificatosi in trasferta

4. Tragitto dall’abitazione al luogo di svolgimento della prestazione

5. Spostamenti dall’albergo al luogo di svolgimento della prestazione

6. Infortuni verificatisi nella stanza d’albergo

7. Considerazioni conclusive

Accade non di rado che il dipendente inviato dal datore di lavoro in trasferta, o in missione che dir si voglia, rimanga vittima di un infortunio. Proprio con riguardo a tale situazione, alla luce delle ultime modifiche normative e della posizione della giurisprudenza, l’Inail, con la Circolare 23.10.2013, n. 52, ha stabilito i principi che regolamentano l’operatività della tutela assicurativa. In particolare, la circolare fa il punto sugli infortuni che si verificano mentre il dipendente è impegnato in una trasferta e ha precisato in quali casi opera la copertura assicurativa.
1. FONTI NORMATIVE
La norma di riferimento è costituita dall’art. 2, D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), così come modificato dall’art. 12, D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
La norma citata, in sintesi, dispone quanto segue:
l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni;
salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi agli assicurati nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno al luogo di consumazione abituale dei pasti (si tratta del cd. infortunio in itinere);
l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti;
l’assicurazione opera anche se viene utilizzato il mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
La tutela assicurativa non opera per quegli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni nonché nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
2. OCCASIONE di LAVORO
e INFORTUNIO in ITINERE
Con riguardo al concetto di «occasione di lavoro», si è avuto un ampliamento della tutela – originariamente limitata al fatto che l’evento fosse riconducibile a un rischio specifico, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa – la quale prevede ora l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia, con conseguente ricomprensione di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e a questa stessa funzionalmente connesse; con l’unico limite, beninteso, del rischio elettivo che si ha nel caso in cui l’evento lesivo consegua a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crea e affronta volutamente, sulla base di ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento.
Anche la tutela dell’infortunio in itinere è stata protagonista di analogo ampliamento, cosicché oggi essa esplicitamente ricomprende anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro nel caso in cui il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.

INFORTUNI in BICICLETTA e BIKE SHARING
L’Inail, con la Nota 7.11.2011, prot. 8476, si è occupato anche degli infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta e il servizio di bike sharing. Pur non essendo l’argomento di stretta pertinenza della trasferta, merita ricordare che:
l’infortunio è sempre indennizzabile quando l’evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico;
nel caso di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto viene indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta;
il servizio di bike sharing, pur se promosso e gestito dalle amministrazioni locali, non può essere assimilato al mezzo pubblico di trasporto.

3. INFORTUNIO VERIFICATOSI
in TRASFERTA
Se quanto sopra opera con riguardo alle situazioni normali, qualche differenza si ha nel caso della trasferta. Sono state, quindi, esaminate le diverse situazioni, disciplinando gli infortuni che si verificano:
durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa;
durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa;
all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore dimori temporaneamente.

NOZIONE di «TRASFERTA»
Con il termine «trasferta» s’identifica il mutamento temporaneo del luogo nel quale deve essere resa la prestazione lavorativa, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. Correlata alla missione è l’erogazione dell’indennità di trasferta, la quale presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla (ossia al di fuori del Comune nel quale è situata l’unità produttiva di appartenenza) mentre non rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l’esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione.

4. TRAGITTO dall’ABITAZIONE
al LUOGO di SVOLGIMENTO della PRESTAZIONE
Mentre con riguardo alla prestazione di lavoro resa «in sede» una qualche rilevanza potrebbe assumere anche la scelta del lavoratore circa il luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, nel caso in esame il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro: ne consegue, quindi, che tutto ciò che accade nel corso della missione va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, dal momento in cui la trasferta ha inizio e fino alla sua conclusione.
A tale regola generale di tutela fanno eccezione solo le seguenti due ipotesi:
infortunio che si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
nel caso di rischio elettivo, ove cioè l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa e tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente dalle proprie scelte.
5. SPOSTAMENTI dall’ALBERGO
al LUOGO di SVOLGIMENTO della PRESTAZIONE
La regola è identica a quella appena sopra esposta: ne consegue, quindi, che anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa, devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.
6. INFORTUNI VERIFICATISI
nella STANZA d’ALBERGO
La regola generale – avallata dalla giurisprudenza della Cassazione – è quella secondo la quale l’infortunio che il lavoratore subisce all’interno della propria abitazione non è indennizzabile, in quanto risulta oggettivamente difficile stabilire se lo spostamento tra le mura domestiche fosse ricollegabile all’attività lavorativa e, inoltre, il lavoratore ha grande familiarità con l’ambiente in cui vive.
Del tutto diverso è, invece, il caso del lavoratore che soggiorni in una stanza d’albergo (o in un residence, in un bed & breakfast e strutture similari): in tale ipotesi, infatti, oltre a mancare quella familiarità con i locali (e quindi, in pratica, con spigoli, gradini ecc.), tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a che vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, sono indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A seguito di quanto sopra, l’Inail ha precisato che in relazione ai casi futuri, alle pratiche in istruttoria nonché a quelle per le quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in trasferta dall’inizio della medesima e fino al rientro presso l’abitazione sono coperti dalla tutela assicurativa, con l’unica eccezione delle ipotesi di rischio elettivo e delle attività che esorbitano da quelle in qualche misura connesse all’attività lavorativa.

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