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Società in perdita sistematica e IVAFE, ultime novità con effetto sugli acconti

Nei giorni scorsi, su Eutekne.info, abbiamo già dato conto delle novità che di recente hanno interessato, da un lato, la normativa delle società in perdita sistematica e, dall’altro, l’IVAFE (si vedano, rispettivamente, “Società «di comodo» con quattro periodi in perdita e uno inferiore al minimo” del 5 novembre 2014 e “Niente IVAFE per finanziamenti soci e quote di srl estere” dell’11 novembre 2014).
In sintesi, riguardo al primo aspetto, il DLgs. sulle semplificazioni fiscali (approvato definitivamente lo scorso 30 ottobre e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha ampliato, da tre a cinque periodi di imposta, l’ temporale di osservazione per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2commi 36-decies e ss. del DL 138/2011.
Per effetto di tali modifiche, la qualifica di società in perdita sistematica è ricollegata al riscontro di dei seguenti presupposti alternativi:
- la società risulta in perdita fiscale per cinque (anziché tre) periodi d’imposta consecutivi;
- la società, nello stesso arco temporale, risulta in perdita per quattro (anziché due) periodi d’imposta e nel rimanente periodo realizza un reddito inferiore al minimo.
Riguardo all’IVAFE, invece, l’art. 9 della L. 161/2014 (legge europea 2013-) ha limitato l’ambito oggettivo dell’imposta, stabilendone l’applicazione ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all’estero.
In tale sede, vogliamo soffermarci sugli effetti che le suddette novità possono esplicare in occasione del versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta relativi al 2014, in scadenza il prossimo 1° dicembre 2014 (si veda, tra gli altri, “Secondo acconto 2014 alla scelta tra storico e previsionale” del 13 novembre 2014).
Con specifico riferimento alle società in perdita sistematica, l’estensione, da tre a cinque periodi d’imposta, del suddetto arco temporale di osservazione potrebbe comportare la fuoriuscita già dal 2014 dalla disciplina delle società di comodo per quei soggetti che, invece, sulla base della verifica eseguita su un arco temporale triennale, sarebbero risultate ad essa soggette.
In applicazione delle regole generali in materia di acconti d’imposta, si ritiene che tali soggetti, nel 2014, siano tenuti al versamento dell’acconto della maggiorazione IRES del 10,5%, dal momento che, per il 2014, non sarà più dovuta alcuna maggiorazione da dichiarare nel modello UNICO 2015.
Gli eventuali importi versati a titolo di prima rata andranno comunque indicati in UNICO 2015 per poter essere utilizzati in compensazione con altri debiti fiscali o contributivi (o chiesti a rimborso) secondo le consuete modalità.
L’IVAFE potrebbe essere non più dovuta già dal 2014
Riguardo all’IVAFE, invece, per effetto delle citate novità della L. 161/2014, nel 2014 la base imponibile dell’imposta potrebbe ridursi oppure annullarsi, nell’ipotesi in cui le attività finanziarie detenute nel 2014 non siano più soggette ad imposta. È il caso, ad esempio, dei metalli preziosi e delle valute estere (in banconote o monete).
In quest’ultima evenienza, nessun versamento sarebbe più dovuto in sede di seconda o unica rata e l’eventuale prima rata corrisposta in precedenza andrebbe indicata nel quadro RX del modello UNICO 2015 al fine di poter essere utilizzata in compensazione con altri debiti fiscali o contributivi (o domandata a rimborso).
Qualora, invece, il nuovo ambito applicativo dell’IVAFE determini una minor base imponibile, si potrebbe ricorrere alla determinazione dell’acconto dell’imposta relativa al 2014 sulla base del criterio previsionale: in tale ipotesi, la convenienza di ricorrere a tale metodologia di calcolo andrebbe valutata unitamente all’incremento allo (dallo 0,15%) dell’aliquota d’imposta, in vigore dal 2014.