Gentile Cliente,
entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai lavoratori il residuo ferie dell’anno 2013 per evitare l’obbligo contributivo che scade il 20 agosto 2015 se verrà riconfermato il decreto che ogni anno proroga la scadenza e le eventuali sanzioni per la mancata o parziale fruizione da parte dei lavoratori.
In pratica, quando le due settimane di ferie residue (o parte di esse) dell’anno 2013 – che sono da concedere entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione – non sono godute, il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps su questi ratei entro il 20 Agosto.
Nel caso delle ferie maturate nel 2013 e non ancora godute al 30 giugno 2015, si dovrà elaborare la busta paga di luglio sommando alla retribuzione imponibile corrente l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute (anche se non effettivamente corrisposto) e versare i relativi contributi entro il 20 agosto.
In caso di mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie (le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai Ccnl), il Dlgs 66/2003 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro: da 100 a 600 euro, che si riduce a 200 euro (in base al Dlgs 213/1998); se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione passa da 400 a 1.500 euro, ridotta a 500 euro; se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 e 4.500 euro e non è ammessa la riduzione.
Cordiali saluti
entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai lavoratori il residuo ferie dell’anno 2013 per evitare l’obbligo contributivo che scade il 20 agosto 2015 se verrà riconfermato il decreto che ogni anno proroga la scadenza e le eventuali sanzioni per la mancata o parziale fruizione da parte dei lavoratori.
In pratica, quando le due settimane di ferie residue (o parte di esse) dell’anno 2013 – che sono da concedere entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione – non sono godute, il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps su questi ratei entro il 20 Agosto.
Nel caso delle ferie maturate nel 2013 e non ancora godute al 30 giugno 2015, si dovrà elaborare la busta paga di luglio sommando alla retribuzione imponibile corrente l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute (anche se non effettivamente corrisposto) e versare i relativi contributi entro il 20 agosto.
In caso di mancato (o parziale) godimento del periodo minimo legale delle ferie (le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai Ccnl), il Dlgs 66/2003 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro: da 100 a 600 euro, che si riduce a 200 euro (in base al Dlgs 213/1998); se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione passa da 400 a 1.500 euro, ridotta a 500 euro; se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 e 4.500 euro e non è ammessa la riduzione.
Cordiali saluti