Regime MOSS alla prova dei rimborsi IVA
Diversificate le modalità di recupero dell’imposta assolta per i soggetti che aderiscono al regime speciale
/ Giovedì 06 agosto 2015
Con il DLgs. 31 marzo 2015 n. 42, sono state recepite nell’ordinamento nazionale le norme in materia di territorialità IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce, introdotte a livello Ue con la direttiva 2008/8/CE.
I suddetti servizi, con effetto dal 1° gennaio 2015, se resi a soggetti “privati”, assumono rilevanza territoriale, agli effetti dell’IVA, nello Stato del committente della prestazione.
I suddetti servizi, con effetto dal 1° gennaio 2015, se resi a soggetti “privati”, assumono rilevanza territoriale, agli effetti dell’IVA, nello Stato del committente della prestazione.
Per cui, ai sensi dell’art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72, sono rilevanti in Italia le prestazioni di servizi:
- rese tramite mezzi elettronici, quando il committente “privato” è domiciliato nel territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero);
- di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente “privato” è domiciliato nel territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero) e il servizio è utilizzato nel territorio della Ue.
Viceversa, i servizi in questione sono territorialmente rilevanti in un altro Stato membro della Ue se il prestatore è stabilito in Italia e il committente “privato” è domiciliato nello Stato estero.
Per assolvere l’imposta “estera”, il prestatore nazionale può avvalersi del regime del MOSS (mediante il quale dichiarare trimestralmente e versare l’IVA in Italia), senza identificarsi nello Stato Ue del committente.
- rese tramite mezzi elettronici, quando il committente “privato” è domiciliato nel territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero);
- di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente “privato” è domiciliato nel territorio dello Stato (o residente senza domicilio all’estero) e il servizio è utilizzato nel territorio della Ue.
Viceversa, i servizi in questione sono territorialmente rilevanti in un altro Stato membro della Ue se il prestatore è stabilito in Italia e il committente “privato” è domiciliato nello Stato estero.
Per assolvere l’imposta “estera”, il prestatore nazionale può avvalersi del regime del MOSS (mediante il quale dichiarare trimestralmente e versare l’IVA in Italia), senza identificarsi nello Stato Ue del committente.
I soggetti passivi IVA nazionali che aderiscono al MOSS non possono detrarre l’imposta relativa agli acquisti afferenti la propria attività direttamente nella dichiarazione trimestrale del regime MOSS. L’imposta a debito è, invece, ammessa in detrazione con riferimento alle operazioni effettuate dallo stesso soggetto passivo al di fuori del regime speciale. Tanto dispone l’art. 74-sexiescomma 5 del DPR 633/72. In sostanza, l’imposta relativa agli acquisti per l’effettuazione di operazioni in regime MOSS sarà computata in detrazione all’interno della dichiarazione IVA annuale, congiuntamente alle altre operazioni (estranee, queste, al regime del MOSS).
Per i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato della Ue, i quali hanno aderito al MOSS in tale Stato, l’IVA afferente gli acquisti effettuati in Italia può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38- del DPR 633/72 (anche in deroga a quanto previsto nel comma 1 secondo periodo di tale articolo), in applicazione della direttiva 2008/9/CE.
Qualora i menzionati soggetti passivi in un altro Stato Ue (che aderiscono al MOSS in detto Stato) siano identificati ai fini IVA in Italia, l’imposta assolta sugli acquisti in Italia può essere computata in detrazione nell’ambito della dichiarazione IVA annuale presentata in Italia (per le operazioni attive estranee al regime MOSS).
Qualora i menzionati soggetti passivi in un altro Stato Ue (che aderiscono al MOSS in detto Stato) siano identificati ai fini IVA in Italia, l’imposta assolta sugli acquisti in Italia può essere computata in detrazione nell’ambito della dichiarazione IVA annuale presentata in Italia (per le operazioni attive estranee al regime MOSS).
A norma dell’art. 74-quinquies comma 1 del DPR 633/72, possono accedere al regime del MOSS anche i soggetti domiciliati o residenti al di fuori della Ue, privi di S.O. in Italia, per le prestazioni rese nei confronti di “privati” domiciliati o residenti nella Ue.
Per questi soggetti, l’imposta assolta sugli acquisti in Italia può essere richiesta a rimborso, mediante istanza da presentarsi al Centro operativo di Pescara, ai sensi dell’art. 38- comma 1- del DPR 633/72.
Per questi soggetti, l’imposta assolta sugli acquisti in Italia può essere richiesta a rimborso, mediante istanza da presentarsi al Centro operativo di Pescara, ai sensi dell’art. 38- comma 1- del DPR 633/72.
Quest’ultimo comma, inserito dal DLgs. 42/2015, prevede infatti che l’accesso ai rimborsi IVA per i soggetti stabiliti al di fuori della Ue debba essere riconosciuto a coloro che hanno aderito al regime speciale del MOSS, anche se:
- sussiste un accordo di reciprocità con lo Stato del prestatore (e, dunque, non solo per i soggetti stabiliti in Israele, Svizzera e Norvegia);
- hanno prestato servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce rilevanti nel territorio italiano (in deroga al regime di indetraibilità di cui all’art. 74-quinquies comma 11 del DPR 633/72).
- sussiste un accordo di reciprocità con lo Stato del prestatore (e, dunque, non solo per i soggetti stabiliti in Israele, Svizzera e Norvegia);
- hanno prestato servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce rilevanti nel territorio italiano (in deroga al regime di indetraibilità di cui all’art. 74-quinquies comma 11 del DPR 633/72).
Considerato che la disposizione, sotto profilo letterale, fa riferimento al “regime speciale di cui agli artt. 74-quinquies e seguenti del DPR 633/72”, resta da chiarire se il rimborso sull’IVA afferente gli acquisti in Italia spetti anche ai soggetti stabiliti al di fuori della Ue che si siano registrati al MOSS in un altro Stato Ue e non in Italia.
Tra le fattispecie di rimborso introdotte con il DLgs. 42/2015, si annovera anche la possibilità di richiedere la restituzione dei versamenti in eccesso. Secondo il disposto dell’art. 38- comma 1 del DPR 633/72 e dell’art. 3 del DM 20 aprile 2015, qualora l’ammontare del versamento IVA effettuato nell’ambito del regime del MOSS sia superiore all’imposta dovuta secondo la relativa dichiarazione trimestrale (e la differenza sia accertata in sede di ripartizione dell’IVA tra gli Stati Ue di consumo), l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rimborsare l’eccedenza entro 30 giorni dalla ripartizione.
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