Nel bilancio d’esercizio secondo il codice civile, esordio per il costo ammortizzato
Il criterio sarà applicabile a partire dai bilanci 2016
Il DLgs. 139/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del costo ammortizzato nel bilancio delle imprese che adottano il codice civile. Il criterio del costo ammortizzato si applicherà ai titoli immobilizzati (art. 2426, n. 1 c.c.), ai crediti e ai debiti (art. 2426, n. 8 c.c.). A partire dal bilancio 2016 fa quindi il suo ingresso nel bilancio d’esercizio un criterio di valutazione tipico dei bilanci IAS/IFRS: si tratta di una modalità di valutazione che continua a trovare fondamento nel costo di acquisto, ma che tiene conto delle eventuali differenze tra tassi di interesse nominali e tassi di interesse effettivi.
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- ) e le micro-imprese (art. 2435- ) avranno la facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i titoli immobilizzati al costo eventualmente svalutato per perdite durevoli, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Il codice civile post-recepimento della Direttiva fornisce la definizione di “costo ammortizzato” rimandando espressamente (art. 2426 comma 2 c.c.) ai principi contabili internazionali omologati dalla Comunità europea.
Il principio contabile internazionale che riporta la definizione di “costo ammortizzato” è lo IAS 39 che al paragrafo 9 afferma: “Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
Lo IAS 39 definisce il tasso di interesse effettivo come “il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario […] al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”.
Il criterio del costo ammortizzato è quindi un criterio di valutazione che impone di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito associate allo strumento finanziario (titolo, credito, debito) lungo la durata dell’attività o della passività.
Il costo ammortizzato non si discosta dal criterio del costo storico o del valore nominale laddove il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborso coincidano e gli interessi siano costanti lungo tutto il periodo (esempio 3% oppure Euribor + spread). In questo caso, infatti, il tasso di interesse nominale incassato/pagato coincide con il tasso di interesse effettivo.
Quando, invece, valore iniziale e valore di rimborso sono diversi e/o gli interessi non sono costanti lungo il periodo (esempio, il primo anno, il secondo anno, il terzo anno) l’interesse nominale e l’interesse effettivo divergono. In questi casi, l’applicazione del costo ammortizzato porta a determinare un valore di iscrizione in bilancio diverso da quello del costo storico (per i titoli) o del valore nominale (per i crediti ed i debiti).
Si consideri, ad esempio, l’acquisto di un titolo a reddito fisso (es. un BTP): difficilmente il costo di acquisto (comprensivo di commissioni) è uguale al valore di rimborso. La differenza rappresenta un ulteriore provento (se il valore di acquisto è minore del valore di rimborso) oppure un onere (se il valore di acquisto è maggiore del valore di rimborso) che va a modificare l’impatto economico generato dagli interessi attivi. Il criterio del costo ammortizzato prevede che l’imputazione al conto economico di tale differenza non avvenga in modo costante (differenza diviso numero di anni) bensì tenendo conto del tasso di interesse effettivo, secondo una logica finanziaria. La contropartita patrimoniale dell’imputazione della differenza è il valore del titolo, che si modificherà anno dopo anno.
Per ciò che concerne i debiti, si pensi ad un prestito obbligazionario emesso sotto la pari: il disaggio di emissione rappresenta un ulteriore costo rispetto agli oneri finanziari. L’applicazione del costo ammortizzato prevede che il debito sia inizialmente iscritto al suo valore di emissione (valore nominale meno disaggio) e che il disaggio venga gradualmente imputato al conto economico secondo una logica finanziaria. Anche in questo caso, la contropartita patrimoniale è costituita dal valore del debito che si modificherà anno dopo anno. Potrebbero comportare una diversa rappresentazione contabile anche i finanziamenti ottenuti dal sistema bancario laddove siano presenti spese iniziali che comportano un incremento del tasso nominale sul debito e/o tassi di interesse con cosiddetti meccanismi di step-up.
Il codice civile post-recepimento della Direttiva fornisce la definizione di “costo ammortizzato” rimandando espressamente (art. 2426 comma 2 c.c.) ai principi contabili internazionali omologati dalla Comunità europea.
Il criterio del costo ammortizzato è quindi un criterio di valutazione che impone di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito associate allo strumento finanziario (titolo, credito, debito) lungo la durata dell’attività o della passività.