Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Non agevolati gli interventi sul verde nei giardini pertinenziali

Non agevolati gli interventi sul verde nei giardini pertinenziali

Seppur la detrazione IRPEF per le opere di recupero del patrimonio edilizio sia stata introdotta da quasi dieci anni dalla L. 449/1997, sovente ci domandiamo se per alcuni particolari interventi spetti o meno il beneficio fiscale.
In relazione ai giardini pertinenziali degli immobili residenziali ci siamo chiesti quali spese possano fruire del bonus e quali no.

Occorre anzitutto osservare che l’art. 16-bis comma 1 lett. b) del TUIR dispone che è possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti sulle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”.
In sostanza, è possibile beneficiare dell’agevolazione del 50% anche per alcuni interventi che vengono eseguiti nei giardini di pertinenza degli immobili residenziali che possano essere considerati “interventi di manutenzione straordinaria”.

In aggiunta, in relazione ai giardini pertinenziali potrebbero essere agevolabili gli interventi contemplati dalla lett. e) dell’art. 16-bis in oggetto e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione), dalla lett. f), relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici) e dalla lett. l), riguardante l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (tra le opere agevolabili rientra, ad esempio, l’installazione del corrimano).

Nella Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2016 viene fatto un elenco esemplificativo degli interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 50%.
Per quel che concerne i giardini di pertinenza, possono fruire del beneficio fiscale, ad esempio, la nuova realizzazione di cancelli e recinzioni esterne o la sostituzione di quelli esistenti con altri aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti (nei materiali, nelle dimensioni o nei colori), la sostituzione di gradini esterni (modificandone la forma, le dimensioni o i materiali rispetto a quelli preesistenti), la realizzazione e la sostituzione dei muri di cinta (la sostituzione deve avvenire sempre con materiali o forme diverse dal muro preesistente), la nuova pavimentazione esterna o la sostituzione della preesistente (con diversi materiali e superfici), il rifacimento della piscina (modificando i caratteri preesistenti), ecc.
Si tratta, in sostanza, di interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall’art. 3 lett. b) del DPR 380/2001, che consistono in opere e modifiche necessarie per “rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici”.

Non possono beneficiare della detrazione, in quanto non rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria, invece, gli interventi che riguardano il mantenimento o la sostituzione di piante o alberi.

Fermo in Senato un Ddl. per agevolare le opere di “sistemazione a verde”

Si segnala, tuttavia, che il 28 aprile 2015 è stato presentato al Senato un Ddl. (S. 1896), per il quale l’esame non è ancora iniziato, con il quale si intenderebbe introdurre una detrazione del 36% per le spese sostenute dai contribuenti per le opere di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
In base all’attuale testo del Ddl., l’agevolazione spetterebbe fino ad un massimo complessivo di 30.000 euro annui, limitatamente alla parte che eccede 2.000 euro.

L’intento di questa “nuova” detrazione sarebbe quello di incrementare il valore ecologico e ambientale delle zone densamente edificate e di recuperare quello estetico e paesaggistico di spazi privati caratterizzati da degrado e abbandono.
Finalità, questa, certamente apprezzabile, ma che per la sua attuazione dovremo ancora attendere.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...