Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Novita' ad ampio raggio per la protezione dei dati personali

Novita' ad ampio raggio per la protezione dei dati personali
Sulla Gazzetta Ufficiale Ue 4 maggio 2016 n. L 119 è stato pubblicato il Regolamento 27 aprile 2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche sotto i due profili del trattamento dei dati personali e della libera circolazione di tali dati.
Il Regolamento – che fa parte del c.d. “Pacchetto protezione dati”, insieme alla Direttiva 27 aprile 2016 n. 680, in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini – mira ad assicurare un livello di protezione delle persone fisiche uniforme e omogeneo nell’Unione europea, prevenendo disparità che possano ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno (considerando n. 13).

L’applicazione del Regolamento – che non necessita di recepimento – è posticipata al 25 maggio 2018, per consentire il necessario adeguamento dell’attuale quadro giuridico nazionale alle regole comunitarie e determinerà nel nostro ordinamento una profonda revisione del Codice della protezione dei dati personali di cui al DLgs. 196/2003.
A decorrere dalla medesima data viene abrogata la Direttiva (CE) n. 95/46/CE, contenente il regolamento generale sulla protezione dei dati.

Quanto all’ambito applicativo materiale (art. 2 del Regolamento), vengono in considerazione il trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e il trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
Vengono esclusi i trattamenti di dati personali effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, i trattamenti effettuati nell’esercizio di attività rientranti nella politica estera e di sicurezza comune (considerando n. 16) e i trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Inoltre, il Regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e, quindi, come precisato nel considerando n. 18, senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. Nelle attività a carattere personale o domestico potrebbero essere ricompresi la corrispondenza e gli indirizzari, l’uso dei social network e attività on line intraprese nel quadro di tali attività.

Escluse le attività di carattere personale/domestico

Riguardo alle misure di protezione previste, il Garante della privacy è intervenuto con una Guida informativa, nel quale vengono evidenziate le significative innovazioni apportate non solo per i cittadini, ma anche per le aziende, gli enti pubblici, le associazioni e i liberi professionisti. Il Garante sottolinea, in particolare, che il Regolamento in commento:
- introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso;
- definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;
- pone le basi per l’esercizio di nuovi diritti;
- stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione europea e per i casi di violazione dei dati personali (c.d. “data breach”).

Quanto più nello specifico alle imprese e agli enti, una delle principali novità riguarda l’introduzione della figura del responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali (art. 37 del Regolamento).
Il DPO deve essere obbligatoriamente previsto qualora:
- il trattamento sia effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali, quali i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e i dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (art. 9 del Regolamento), o ancora i dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento).