/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Mercoledì, 9 agosto 2017
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In presenza di un contratto di appalto è necessario valutare l’unicità o meno dell’operazione
Le molteplici operazioni che caratterizzano le attività di giardinaggio e floricoltura possono presentare profili di complessità in merito all’applicazione dell’IVA.
L’aliquota IVA può, ad esempio, variare in ragione del tipo di contratto stipulato dalle parti interessate (si pensi alla cessione di piante ornamentali nell’ambito di una semplice compravendita piuttosto che all’interno di un più complesso rapporto di appalto finalizzato alla sistemazione o alla realizzazione di un giardino). Appare utile, pertanto, analizzare le fattispecie più frequenti ponendo attenzione alla qualificazione delle operazioni prospettate e all’aliquota d’imposta applicabile.
I lavori di giardinaggio (es. la concimazione, la rasatura del manto erboso, la potatura delle piante, ecc.) rappresentano prestazioni di servizi assoggettate, salvo quanto si esporrà successivamente circa gli interventi edilizi agevolati, ad aliquota IVA ordinaria.
La semplice cessione di piante ornamentali, la quale può prevedere anche la messa a dimora delle stesse (ossia il trapianto dei vegetali nella sede prestabilita):
- è qualificabile ai fini IVA nel suo complesso come una cessione di beni, in quanto la messa a dimora è considerata, generalmente, una prestazione di servizi accessoria rispetto all’operazione principale (la cessione delle piante), da assoggettare al medesimo trattamento di quest’ultima e da far concorrere alla relativa base imponibile;
- sconta l’aliquota d’imposta del 10% ai sensi del n. 20 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
L’individuazione del corretto trattamento dell’operazione appare più complessa se la cessione di piante ornamentali avviene nell’ambito di un contratto di appalto finalizzato alla sistemazione o alla realizzazione del giardino.
In questo caso, tenuto conto dei principi formulati dalla giurisprudenza UE (es. Corte di Giustizia UE 29 marzo 2007 causa C-111/05, Aktiebolaget), è necessario verificare se:
- sussistono due o più operazioni distinte (es. cessione delle piante con posa in opera e sistemazione del giardino) oppure un’unica operazione in quanto gli elementi forniti al cliente rappresentano una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale;
- in presenza un’unica operazione composita, occorre stabilire quale sia l’elemento dell’operazione accessorio a quello principale, determinando se si è in presenza di una “cessione di beni” ovvero di una “prestazione di servizi”.
Su quest’ultimo aspetto, l’analisi deve riguardare la volontà negoziale delle parti e la prevalenza attribuita dalle stesse all’attività lavorativa prestata oppure ai beni ceduti, considerato che il raffronto fra il valore di quest’ultimi e quello dell’opera non è di per sé dirimente. In particolare, vi è da comprendere se la fornitura dei beni (piante ornamentali) rappresenti un semplice mezzo per la produzione dell’opera, essendo il lavoro lo scopo essenziale del negozio, in tal caso configurandosi un contratto di appalto (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2015 n. 37, § 3; Cass. 21 maggio 2001 n. 6925).
Se la fornitura di piante è accessoria si applica l’IVA ordinaria
Sulla base di quanto appena esposto, la fornitura delle piante ornamentali effettuata nell’ambito di un contratto di appalto per la sistemazione o realizzazione del giardino avrebbe natura “accessoria” rispetto alla prestazione di servizi posta in essere, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.
Si può analizzare, in conclusione, anche l’ipotesi nella quale la cessione delle piante ornamentali e/o i lavori di giardinaggio siano previsti all’interno di un contratto di appalto per la realizzazione di interventi edilizi con aliquota IVA agevolata (costruzione, interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc). Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un intervento edilizio operato su un giardino pertinenziale di un fabbricato abitativo.
In questa circostanza sembra si possa sostenere, se la fornitura delle piante ornamentali e i lavori di giardinaggio sono accessori all’intervento ed eseguiti dalla stessa impresa che effettua i lavori ovvero per suo conto e a sue spese (ris. Agenzia delle Entrate 4 luglio 2002 n. 216), che anche alle citate operazioni si applichi la medesima aliquota IVA ridotta prevista per l’intervento edilizio nel quale si collocano.
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