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Formazione obbligatoria anche per i revisori inattivi


/ Stefano DE ROSA Giovedì, 28 settembre 2017
5-7 minuti

Ai fini degli obblighi formativi per i revisori legali, non producono effetti eventuali esoneri e riduzioni previsti per professionisti iscritti agli albi

Con l’approssimarsi della conclusione del primo anno di obbligatorietà della formazione continua per i revisori legali, riteniamo opportuno e utile intervenire nuovamente sul tema, al fine di rispondere ad alcune domande che sono pervenute in redazione.

Le norme e i documenti di prassi da tenere presente in tale ambito sono i seguenti:
- l’art. 5 del DLgs. 39/2010, dedicato alla formazione continua degli iscritti al Registro;
- il programma di formazione adottato dal MEF per il 2017 con la determina n. 37343/2017;
- la circolare n. 26/2017/RGS, pubblicata dal MEF lo scorso mese di luglio, che contiene le Linee guida sulle modalità di acquisizione ed erogazione della formazione per i revisori;
- le risposte alle FAQ disponibili sul sito istituzionale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it).

Ciò premesso, si ricorda innanzitutto che l’obbligo in esame riguarda, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 39/2010, tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali: sia quelli inclusi nella sezione A che quelli compresi nella sezione B. Tali soggetti dovranno maturare entro il 31 dicembre 2017 (a far data dal 1° gennaio 2017) almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 da conseguire nelle cosiddette materie caratterizzanti la revisione legale, ovvero quelle appartenenti al Gruppo A del programma annuale del MEF.
Gli altri 10 crediti formativi possono essere conseguiti nelle materie del Gruppo B e C del programma del MEF (si veda “Formazione dei revisori legali, almeno 20 crediti da maturare entro il 2017” dell’8 settembre 2017). L’ammontare minimo dei crediti richiesti può essere acquisito, ad esempio, tramite le seguenti soluzioni:
- tutti i 20 crediti sono maturati nelle materie caratterizzanti;
- 10 crediti sono maturati nelle materie caratterizzanti e gli altri 10 nelle materie di Gruppo B e C;
- 14 crediti sono maturati nelle materie caratterizzanti e 6 nelle materie di Gruppo B e C.

Al computo dei crediti formativi per il 2017 contribuiscono anche quelli conseguiti prima dell’emanazione della circolare n. 26/2017/RGS, a condizione che siano ritenuti dal MEF conformi al programma annuale ufficiale. A tal riguardo, la richiamata circolare evidenzia come non possano dar diritto ad alcun credito in capo ai partecipanti quelle attività formative fornite da società ed enti privi dei requisiti di cui all’art. 5 del DLgs. 39/2010.

Un altro aspetto da sottolineare è l’assenza di esenzioni dall’obbligo della formazione continua per gli iscritti al Registro. Pertanto, non risultano applicabili i casi di riduzione per i commercialisti che hanno compiuto i 65 anni di età, previsti dall’art. 5 del Regolamento per la FPC degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il mancato adempimento può comportare l’applicazione delle sanzioni

Si evidenzia, inoltre, che il mancato adempimento dell’obbligo in esame può comportare l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010, che vanno dalla formulazione di un avvertimento, alla sospensione dal Registro, alla richiesta di pagamento di una sanzione amministrativa (da 50 a 2.500 euro), fino alla cancellazione dal Registro.

In mancanza di esclusioni specifiche, sarebbe auspicabile che il MEF fornisse chiarimenti circa l’applicabilità delle sanzioni anche a coloro che si sono cancellati (o che si cancelleranno) dal Registro nel corso del 2017, senza aver assolto gli obblighi formativi per tale anno. A tal proposito, si tenga presente che, come evidenziato nella risposta alla FAQ n. 23 sul portale della revisione legale, in caso di richiesta di cancellazione presentata in corso d’anno il contributo annuale è ugualmente dovuto.

Con riferimento, poi, alla comunicazione dei crediti acquisiti da ciascun professionista, l’art. 5 (commi 8 e 11) del DLgs. 39/2010 prevede che tale adempimento sia a carico delle società e degli enti pubblici e privati accreditati e degli albi professionali che hanno fornito la formazione. Tali soggetti devono comunicare annualmente al Registro l’assolvimento degli obblighi di formazione, precisando:
- il numero dei crediti formativi assolti da ciascun iscritto al Registro che ha partecipato ai corsi o agli eventi formativi;
- l’assolvimento di almeno venti crediti formativi, dei quali almeno dieci nelle materie caratterizzanti.