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Adeguamento statutario per le cooperative con amministratore unico


/ Roberta VITALE Giovedì, 25 gennaio 2018
6-8 minuti

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di affidare l’amministrazione a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti

L’art. 1, comma 936 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha apportato alcune modifiche alla disciplina sulle società cooperative, intervenendo, oltre che sul sistema della vigilanza, anche in materia di composizione dell’organo amministrativo e durata del mandato.

Il primo intervento riguarda l’organo amministrativo delle società cooperative che potrà avere solo più forma collegiale e dovrà essere composto da almeno tre membri (nuovo comma 2 dell’art. 2542 c.c.). Viene, poi, estesa l’applicazione dell’art. 2383, comma 2 c.c., che, nell’ambito delle spa, limita il mandato degli amministratori per un periodo non superiore a tre esercizi, alle cooperative (srl) con (art. 2519, comma 2 c.c.):
- un numero di soci cooperatori inferiore a 20, ovvero
- un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro.
Per effetto di tale modifica, dunque, non si potrà più ricorrere all’amministratore unico e, per le cooperative-spa e le cooperative-srl (nei limiti dimensionali sopra esposti), la durata del mandato del consiglio di amministrazione non potrà essere a tempo indeterminato o superiore a tre esercizi.
Tali disposizioni, non essendo stata prevista una norma transitoria, sono in vigore dal 1° gennaio 2018.

Sulla composizione dell’organo amministrativo è intervenuto il Ministero dello Sviluppo economico, rilasciando le prime istruzioni operative ai propri revisori e specificando che le società cooperative “che continuano ad essere amministrate” da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca versano in una condizione di irregolarità.
Pertanto, in caso di ispezione, la società cooperativa sarà oggetto di diffida per la convocazione dell’assemblea ai fini dell’adeguamento dell’assetto amministrativo. Qualora, invece, l’ispezione abbia già avuto inizio con relativo accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, in considerazione dell’impossibilità di erogare una nuova diffida, il legale rappresentante sarà informato via PEC della “irregolarità”, con la concessione di una dilazione temporale ai fini della convocazione dell’assemblea. In mancanza, la società cooperativa rischia l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio.

Con riguardo, poi, alle disposizioni statutarie contenenti la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, il Ministero ha specificato che devono essere modificate. Il revisore dovrà informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono inapplicabili, raccomandandone una “tempestiva” modifica.

Sulla questione è intervenuto anche il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 9-2018/I, sostenendo innanzitutto che l’espresso riferimento all’“organo collegiale” comporta non solo l’esclusione della composizione monocratica, ma anche di forme di amministrazione diverse da quella collegiale, come nel caso delle cooperative-srl per le forme di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva (art. 2475 c.c., che richiama gli artt. 2257 e 2258 c.c.). Rimane ferma comunque la possibilità di ricorrere alle deleghe.

Quanto all’applicabilità delle nuove disposizioni ai mandati in corso, il Consiglio nazionale del Notariato, in mancanza di una disciplina transitoria, così come di regole specifiche per l’adeguamento anche dello statuto, fa una distinzione.
Per la composizione collegiale dell’organo amministrativo, la nuova norma non avrebbe applicazione diretta, con conseguenze immediate in termini di decadenza per i rapporti in corso, ma avrebbe solo l’effetto di imporre un obbligo alla società di convocare l’assemblea per l’adeguamento statutario e la contestuale nomina del consiglio di amministrazione.
Seguendo tale ricostruzione, occorre procedere “senza indugio” alla convocazione dell’assemblea e, a tal fine, viene richiamato l’art. 2631 c.c., che detta il termine di 30 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci (quindi, dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il 1° gennaio 2018).

Per il momento in cui tenere l’assemblea, il Consiglio nazionale del Notariato propende per farlo coincidere con quello di approvazione del bilancio di esercizio (per il relativo esercizio chiuso al 31 dicembre), “in una prospettiva coerente con la cessazione del rapporto di amministrazione in essere cui riferire anche il momento finale, rappresentato appunto dalla delibera di approvazione del bilancio con cui si procede alla valutazione dell’operato dell’amministratore”.

Quanto, poi, alla durata del mandato dell’organo amministrativo, l’adeguamento statutario sarà necessario in caso di clausole contra legem, mentre non occorrerà nel caso non sia specificato nulla.
Il limite dei tre esercizi opera anche per gli amministratori già nominati e decorre dall’inizio dell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche, ferma restando la rieleggibilità, ove ciò non sia escluso dallo statuto.

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