/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Venerdì, 31 agosto 2018
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L’individuazione del termine di presentazione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2018 sta destando, alla ripresa dell’attività professionale, alcune perplessità che non si riteneva di dover valutare.
Come si ricorderà, il legislatore nazionale, all’atto della statuizione di detto obbligo comunicativo, con il decreto collegato alla legge di bilancio 2017 (DL 193/2016), mediante l’introduzione dell’art. 21-bis del DL 78/2010, non ha identificato una scadenza autonoma per il nuovo adempimento, ma l’ha definita rimandando a quanto previsto dall’art. 21 del medesimo decreto, il quale disciplinava la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (comunicazione sostitutiva del precedente “spesometro” annuale).
Il combinato disposto delle due norme citate – che non dovrebbero potersi leggere disgiuntamente – indicava il 16 settembre come termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre.
Al tempo infatti, entrambe le comunicazioni avevano cadenza trimestrale e costituivano l’una (la comunicazione dei dati delle fatture) la specificazione dell’altra (la comunicazione dei dati delle liquidazioni).
L’originario termine del 16 settembre è stato, però, successivamente posticipato al 30 settembre, ai sensi dell’art. 1 comma 932 della legge di bilancio 2018, in un’ottica di razionalizzazione delle molteplici scadenze fiscali. Il fatto che il 30 settembre 2018 cada di domenica determina che il termine sia ulteriormente posticipato al primo giorno feriale successivo, ossia a lunedì 1° ottobre 2018.
Da tale impostazione dovrebbe discendere, giocoforza, ancora oggi l’inscindibilità delle due date, come già descritto su Eutekne.info (si veda “Calendario IVA rinnovato per il 2018” dell’8 febbraio 2018).
Tuttavia, secondo quanto risulta dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e in particolare dallo scadenzario degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti e/o i soggetti passivi per il mese di settembre 2018, risulta che l’obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche relativo al secondo trimestre dell’anno in corso deve essere adempiuto entro il 17 settembre 2018 (posto che il termine del 16 settembre, cadendo di domenica, è posticipato al primo giorno feriale successivo).
Tale avvertenza potrebbe discendere da un mero errore materiale o, seppure meno probabile, potrebbe dipendere da diversa interpretazione dell’Agenzia, secondo cui i termini per effettuare le due comunicazioni (dei dati delle liquidazioni e dei dati delle fatture) sono ormai da considerarsi disgiunti (a dispetto della formulazione dell’art. 21-bis del DL 78/2010), non essendo i due adempimenti più caratterizzati dalla medesima periodicità, visto che l’obbligo di comunicazione trimestrale è rimasto solo per i dati delle liquidazioni.
Perplessità sulla correttezza di tale impostazione vengono sollevati da varie parti e, più recentemente, anche dall’Associazione nazionale dei commercialisti con comunicato del 29 agosto 2018.
Secondo l’ANC non vi sono dubbi circa le norme a cui ci si deve riferire per identificare la scadenza, come pure sulla lettura che di tali norme deve darsi.
L’ANC richiede un intervento normativo sulla questione
L’Associazione non ravvisa, infatti, questioni interpretative particolari come, al contrario, può essere accaduto nel passato per questioni simili e, conseguentemente, paventa una “precisa intenzione dell’Amministrazione Finanziaria di modificare la scadenza dell’adempimento, contravvenendo alla volontà del legislatore così come al ruolo che le compete”.
Per risolvere l’attuale situazione, l’ANC considera una nota di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria opportuna ma, al contempo, insufficiente e chiede con urgenza l’intervento diretto del legislatore attraverso un atto ufficiale.