Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Dubbi inattesi sulla scadenza della comunicazione LP per il 2° trimestre


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Venerdì, 31 agosto 2018
4-5 minuti

L’individuazione del termine di presentazione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche riferite al secondo trimestre 2018 sta destando, alla ripresa dell’attività professionale, alcune perplessità che non si riteneva di dover valutare.

Come si ricorderà, il legislatore nazionale, all’atto della statuizione di detto obbligo comunicativo, con il decreto collegato alla legge di bilancio 2017 (DL 193/2016), mediante l’introduzione dell’art. 21-bis del DL 78/2010, non ha identificato una scadenza autonoma per il nuovo adempimento, ma l’ha definita rimandando a quanto previsto dall’art. 21 del medesimo decreto, il quale disciplinava la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (comunicazione sostitutiva del precedente “spesometro” annuale).

Il combinato disposto delle due norme citate – che non dovrebbero potersi leggere disgiuntamente – indicava il 16 settembre come termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre.
Al tempo infatti, entrambe le comunicazioni avevano cadenza trimestrale e costituivano l’una (la comunicazione dei dati delle fatture) la specificazione dell’altra (la comunicazione dei dati delle liquidazioni).
L’originario termine del 16 settembre è stato, però, successivamente posticipato al 30 settembre, ai sensi dell’art. 1 comma 932 della legge di bilancio 2018, in un’ottica di razionalizzazione delle molteplici scadenze fiscali. Il fatto che il 30 settembre 2018 cada di domenica determina che il termine sia ulteriormente posticipato al primo giorno feriale successivo, ossia a lunedì 1° ottobre 2018.

Da tale impostazione dovrebbe discendere, giocoforza, ancora oggi l’inscindibilità delle due date, come già descritto su Eutekne.info (si veda “Calendario IVA rinnovato per il 2018” dell’8 febbraio 2018).
Tuttavia, secondo quanto risulta dal sito dell’Agenzia delle Entrate, e in particolare dallo scadenzario degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti e/o i soggetti passivi per il mese di settembre 2018, risulta che l’obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche relativo al secondo trimestre dell’anno in corso deve essere adempiuto entro il 17 settembre 2018 (posto che il termine del 16 settembre, cadendo di domenica, è posticipato al primo giorno feriale successivo).

Tale avvertenza potrebbe discendere da un mero errore materiale o, seppure meno probabile, potrebbe dipendere da diversa interpretazione dell’Agenzia, secondo cui i termini per effettuare le due comunicazioni (dei dati delle liquidazioni e dei dati delle fatture) sono ormai da considerarsi disgiunti (a dispetto della formulazione dell’art. 21-bis del DL 78/2010), non essendo i due adempimenti più caratterizzati dalla medesima periodicità, visto che l’obbligo di comunicazione trimestrale è rimasto solo per i dati delle liquidazioni.

Perplessità sulla correttezza di tale impostazione vengono sollevati da varie parti e, più recentemente, anche dall’Associazione nazionale dei commercialisti con comunicato del 29 agosto 2018.
Secondo l’ANC non vi sono dubbi circa le norme a cui ci si deve riferire per identificare la scadenza, come pure sulla lettura che di tali norme deve darsi.

L’ANC richiede un intervento normativo sulla questione

L’Associazione non ravvisa, infatti, questioni interpretative particolari come, al contrario, può essere accaduto nel passato per questioni simili e, conseguentemente, paventa una “precisa intenzione dell’Amministrazione Finanziaria di modificare la scadenza dell’adempimento, contravvenendo alla volontà del legislatore così come al ruolo che le compete”.
Per risolvere l’attuale situazione, l’ANC considera una nota di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria opportuna ma, al contempo, insufficiente e chiede con urgenza l’intervento diretto del legislatore attraverso un atto ufficiale.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...